Il conduttore è responsabile dell'incendio alla cosa locata

L'articolo 1588 cit. pone a carico del conduttore la responsabilita' per la perdita ed il deterioramento della cosa locata, anche a - seguito di incendio, "qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile". Si e' stabilito che questa disposizione pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, la quale puo' essere superata soltanto con la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo in concreto, non sia a lui imputabile; sicche', in difetto di questa prova, la causa sconosciuta, o anche dubbia, della perdita o del deterioramento della cosa locata resta a suo carico. Ne deriva che, a fine liberatorio, non e' sufficiente che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale, perche' cio' non comporta di per se' l'identificazione della causa dell'incendio, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore (Cass. n. 11972 del 10 maggio 2010; Cass. n. 2550 del 6 febbraio 2007; Cass. n. 1749 del 31 luglio 2006).

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 15 dicembre 2015, n. 25221



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta - Presidente

Dott. STALLA Giacomo Maria - rel. Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso 15220/2012 proposto da:

(OMISSIS), quale erede di (OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) con studio in (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del suo procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1367/2011 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/02/2012 R.G.N. 1011/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Nel giugno 2008 (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal capannone ad uso agricolo (fienile) da lui a quest'ultima locato, ed andato distrutto per un incendio nel (OMISSIS).

Nella costituzione in giudizio della (OMISSIS), e previa chiamata in manleva della sua compagnia assicuratrice (OMISSIS) spa, interveniva sentenza n. 82/11 con la quale l'adito tribunale di Piacenza accoglieva la domanda, con condanna della convenuta al pagamento a titolo risarcitorio di euro 68.839,19, oltre accessori e spese.

Proposto appello principale dalla (OMISSIS) ed appello incidentale da (OMISSIS), interveniva sentenza n. 1367/11 con la quale la corte di appello di Bologna, in riforma della prima decisione, rigettava la domanda del locatore, essendo emerso dagli atti di causa che l'incendio era stato determinato dal fatto doloso di un terzo, ancorche' non identificato.

Avverso questa sentenza viene proposto da (OMISSIS) (erede di (OMISSIS), nelle more deceduto) ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; resistono con distinti controricorsi la (OMISSIS) - che ha anche depositato memoria ex articolo 378 c.p.c. - ed (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso il (OMISSIS) deduce - ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) - violazione e falsa applicazione degli articoli 1588, 1218 e 1256 c.c., nonche' omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Cio' perche' la corte di appello aveva escluso la responsabilita' della conduttrice per i danni arrecati al capannone, senza considerare che il fatto del terzo non integrava, nella specie, il caso fortuito esimente, poiche' il terzo non era stato identificato e, in ogni caso, perche' la conduttrice non aveva fornito la prova di aver custodito l'immobile con la dovuta diligenza. Risultando anzi che essa vi aveva accatastato, in periodo secco, una eccessiva quantita' di materiale infiammabile (4000 q. di fieno); senza sistemi antincendio e, per giunta, senza previo ottenimento del certificato di prevenzione incendi di cui al Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982.

Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell'articolo 2697 cod.civ.; per avere la Corte di Appello - in riforma della prima decisione - omesso di considerare che sarebbe stato onere della conduttrice fornire la prova, in concreto, dell'adempimento dell'obbligo di diligente custodia della cosa locata.

p.2. Si tratta di motivi suscettibili di considerazione unitaria, in quanto tutti basati - nella prospettiva ora della violazione dell'articolo 1588 c.c., ora della carenza motivazionale - sull'erronea affermazione da parte della corte di appello di insussistenza della responsabilita' della conduttrice per i danni causati al capannone dall'incendio.

Essi sono infondati.

Per quanto concerne la dedotta violazione normativa, l'articolo 1588 cit. pone a carico del conduttore la responsabilita' per la perdita ed il deterioramento della cosa locata, anche a - seguito di incendio, "qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile".

Si e' stabilito che questa disposizione pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, la quale puo' essere superata soltanto con la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo in concreto, non sia a lui imputabile; sicche', in difetto di questa prova, la causa sconosciuta, o anche dubbia, della perdita o del deterioramento della cosa locata resta a suo carico. Ne deriva che, a fine liberatorio, non e' sufficiente che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale, perche' cio' non comporta di per se' l'identificazione della causa dell'incendio, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore (Cass. n. 11972 del 10 maggio 2010; Cass. n. 2550 del 6 febbraio 2007; Cass. n. 1749 del 31 luglio 2006).

Orbene, non puo' dirsi che la corte territoriale abbia nella specie violato questo principio di diritto, dal momento che essa - pur facendosi carico della presunzione di colpa cosi' stabilita dalla legge, e del fatto che essa dovesse essere probatoriamente superata ad onere del conduttore - ha ritenuto in effetti positivamente raggiunta la prova liberatoria; in ragione del fatto che la causa dell'incendio andava qui individuata nell'azione dolosa di un terzo.

Questa conclusione - che il giudice di merito ha ritenuto non ipotetica ne' dubbia, ma altamente probabile e sostanzialmente certa - vale ad integrare il caso fortuito e, con cio', la dimostrazione della non imputabilita' dell'incendio al conduttore, ex articolo 1588 cit..

La circostanza, dedotta in ricorso, della mancata identificazione personale dell'agente non inficia la correttezza giuridica della decisione qui censurata, posto che, al fine del superamento della presunzione legale in oggetto, e' dirimente la non imputabilita' dell'incendio al conduttore; condizione, quest'ultima, che sussiste anche quando - ben inteso, nella certa derivazione causale dell'incendio dal fatto del terzo quest'ultimo non sia stato in ipotesi individuato. In altri termini, la mancata identificazione del terzo puo' non escludere ne' inficiare - come nella specie - l'accertamento positivo dell'origine dell'incendio in una causa comunque non imputabile al conduttore; il che e' cio' che viene richiesto come necessario e sufficiente per esonerare quest'ultimo dalla responsabilita' ex articolo 1588 cit..

Ricorre, esattamente in termini, quanto recentemente affermato da Cass. n. 15721/15 (nello stesso senso Cass. n. 19126/15, richiamanteCass. n. 25028/08), secondo cui: - l'identificazione personale del responsabile del fatto dannoso (quasi che il conduttore si possa liberare dell'obbligo di risarcire il danno solo "offrendo" al locatore il responsabile) non rientra tra gli obblighi del conduttore medesimo; - positivamente esclusa la responsabilita' di questi nella causazione dell'incendio, non puo' ricadere su di lui la responsabilita' di tale mancata identificazione, posto che cio' che rileva e' che sia accertato (secondo gli standards probatori del nesso eziologico propri del procedimento civile, improntati alla regola del "piu' probabile che non") che l'incendio sia ascrivibile ad un terzo, non essendo invece rilevante, ai fini in questione, che si conosca anche chi sia l'autore materiale di esso; - diversamente ragionando, il conduttore verrebbe a rispondere non di un inadempimento contrattuale (mancata o difettosa custodia e vigilanza sulla cosa locata), ma dell'insuccesso dell'attivita' di indagine (per essere, appunto, rimasti ignoti i responsabili del reato di incendio), il cui compimento e la cui responsabilita' non gravano su di lui; tanto piu' che l'identificazione personale del responsabile (id est: l'attribuzione di un nome all'autore) comporterebbe l'impiego di attivita' e poteri investigativi che non sono propri ne' del contratto ne' del regime probatorio civilistico, ponendosi ben oltre i confini della prova liberatoria ex articolo 1588 cit..

Ne' potrebbe sostenersi la responsabilita' della conduttrice per non avere quest'ultima fornito la prova di aver custodito la cosa locata con la dovuta diligenza. Va infatti considerato che la fattispecie legale e' tutta incentrata, come detto, non gia' su tale presupposto, ma sulla prova liberatoria della causa non imputabile.

Nella concretezza della fattispecie, tale prova e' stata ritenuta raggiunta - secondo la valutazione del giudice di merito - mediante la positiva imputabilita' dell'incendio ad un soggetto terzo, e senza incidenza causale o concausale di sorta del comportamento della conduttrice; e, in particolare, delle modalita' di accatastamento del fieno e di tenuta del capannone da quest'ultima adottate.

Venendo, con cio', al profilo di censura basato sulla carenza motivazionale, si osserva come la corte di appello abbia dato compiutamente conto delle fonti del proprio convincimento circa l'avvenuto superamento della presunzione di colpa stabilita dalla norma.

In particolare, ha affermato la corte di merito (sent. pagg. 4 - 6) che l'individuazione della causa dell'incendio nel fatto doloso del terzo doveva desumersi, sulla base delle risultanze istruttorie, sia dall'accertamento di polizia giudiziaria circa il verificarsi di numerosi altri incendi nella zona, nello stesso periodo e secondo simili modalita' (ad opera di un piromane); sia dall'esclusione di ogni possibilita' di innesco diversa da quella dolosa, posto che la struttura in oggetto era priva di impianto elettrico, e che i vigili del fuoco avevano escluso la possibilita' di autocombustione.

Nella ricostruzione fattuale del giudice di merito, inoltre, l'incendio non poteva essere imputato alla conduttrice per non avere quest'ultima adottato dispositivi di allarme o di telesorveglianza, dal momento che tali dispositivi non potevano ritenersi ne' usuali (trattandosi di un deposito di fieno e paglia, normalmente esposti senza alcuna cautela alla pubblica fede), ne' economicamente proporzionati al valore della merce.

Va qui aggiunto che la ritenuta non imputabilita' dell'incendio alla conduttrice non potrebbe trovare smentita nemmeno nel fatto che quest'ultima non si fosse dotata del necessario certificato di prevenzione antincendio; rilevando tale circostanza sul piano meramente amministrativo, ma non su quello della incidenza causale nella determinazione dell'incendio, ne' su quello della colpa per il suo verificarsi. Analogamente e' a dire per il tonnellaggio della merce accatastata, il cui limite massimo invocato dal locatore atteneva alla polizza assicurativa (in termini di segnalazione e copertura del maggior rischio, oltre che di adeguamento del premio), non gia' ad un obbligo contrattuale discendente dalla locazione.

In tale contesto, deve farsi in definitiva applicazione del principio per cui - in presenza di congrua e logica motivazione - non e' consentito addivenire, in sede di legittimita', ad una diversa ricostruzione degli elementi fattuali della vicenda; riservata in quanto tale alla insindacabile delibazione del giudice di merito.

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

La Corte:

- rigetta il ricorso;

- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida, a favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 7.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed il resto per compenso professionale; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge

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