Il recesso dal contratto di locazione, intervenuto prima della scadenza, determina il venire meno della fideiussione collegata

In tema di locazione, qualora il contratto preveda, a garanzia del pagamento dei canoni, la prestazione di una fideiussione da parte di un terzo, il recesso di quest’ultimo, intervenuto prima della scadenza del contratto, esclude l’operatività della garanzia per le obbligazioni maturate a seguito della prosecuzione della locazione per effetto dell’applicazione di una clausola pattizia di tacito rinnovo; sebbene, infatti, la fonte del rapporto contrattuale continui ad essere costituita dall’originario contratto di locazione, la recedibilità della fideiussione è conforme al principio generale dell’ordinamento che tende ad evitare la perpetuità dei vincoli obbligatori, nonché alla buona fede che, ai sensi dell’art. 1375 c.c., deve ispirare il comportamento delle parti nell’esecuzione del contratto.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 13 agosto 2015, n. 16798



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio - Presidente

Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere

Dott. ARMANO Uliana - Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25578-2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

(OMISSIS);

- intimata -

nonche' da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 667/2012 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/03/2012, R.G.N. 1986/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2015 dal Consigliere Dott. VIVALDI ROBERTA;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) concluse un contratto di locazione ad uso abitativo di un immobile di sua proprieta' con (OMISSIS).

Il contratto fu sottoscritto anche da (OMISSIS) quale "garante in solido del conduttore".

A seguito del mancato pagamento di alcuni canoni di locazione da parte della (OMISSIS), (OMISSIS) ottenne due decreti ingiuntivi nei confronti del (OMISSIS) che li oppose.

I giudizi furono riuniti.

Il tribunale accolse le opposizioni e revoco' i decreti ingiuntivi.

Diversamente, la Corte d'Appello di Venezia che, con sentenza del 21.3.2012, accolse l'appello della (OMISSIS) e rigetto' le opposizioni proposte dal (OMISSIS).

Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione degli articoli1373 c.c., comma 2 e articolo 1375 c.c..

Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 360 c.p.c., comma 1, sub 5): omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione all'efficacia liberatoria della lettera di recesso dal l'impegno fideiussorio del 09/05/2006.

Il motivo non e' fondato.

Siamo si in presenza di un rapporto di durata ( locazione) , ma cio' non impedisce che la fideiussione debba coprire la prestazione dovuta fino alla data di scadenza prevista nel contratto di fideiussione. Soltanto le scadenze dovute a proroghe eventualmente intervenute successivamente alla conclusione di tale contratto possono essere oggetto di recesso.

E cio' perche' soltanto per queste vi e' un termine di scadenza fissato dopo che la fideiussione era stata conclusa.

In questo senso e' il principio affermato da Cass. 3.4.2009 n. 8129 per il quale, in materia di locazione, qualora il contratto preveda, a garanzia del pagamento dei canoni, la prestazione di una fideiussione da parte di un terzo, il recesso di quest'ultimo, intervenuto prima della scadenza del contratto, esclude l'operativita' della garanzia per le obbligazioni maturate a seguito della prosecuzione della locazioneper effetto dell'applicazione di una clausola pattizia di tacito rinnovo. La fonte del rapporto contrattuale continua, e' vero, ad essere costituita dall'originario contratto di locazione, ma la facolta' di recesso dalla fideiussione e' conforme al principio generale dell'ordinamento che tende ad evitare la perpetuita' dei vincoli obbligatori.

Non senza un riferimento anche alla buona fede che, ai sensi dell'articolo 1375 c.c., deve ispirare il comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto.

Ne' va sottovalutato l'ulteriore profilo per il quale la fideiussione prestata a garanzia di una o piu' obbligazioni si protrae, salva diversa volonta' negoziale, per lo stesso termine entro il quale la prestazione garantita va eseguita. Ne deriva che nell' ipotesi di locazione in cui sia garantito l'obbligo del pagamento del canone, il fideiussore puo' recedere anticipatamente solo se, nel contratto di locazione e in quello di fideiussione, le parti abbiano espressamente convenuto il diritto del garante di recedere in qualunque momento dalla prestazione di garanzia ovvero se ricorra altra causa idonea a giustificare il recesso ( cosi' anche Cass. ord. 26.11.2014 n. 25171).

Il che e' stato escluso dalla Corte di merito (pag. 8 della sentenza).

Con il secondo motivo si denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione degli articoli 1956 c.c.e 1375 c.c..

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, sub 5): omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione.

Il motivo non e' fondato.

Vero e' che con riferimento ad un'obbligazione di pagamento del canone di locazione, che matura dopo la conclusione del contratto e la concessa fideiussione con cadenza mensile, una volta che si determina la morosita' - morosita' alla quale il locatore puo' reagire chiedendo la risoluzione del contratto - e' giustificata l'applicazione dell'articolo 1956 c.c..

Il che vuoi dire imporre al locatore di riferire al garante della morosita' del conduttore, in modo da farsi autorizzare ad attendere il pagamento e cosi' sostanzialmente a fare credito al conduttore con la garanzia del fideiussore.

Tuttavia, la conseguenza e' che, in caso di rifiuto, il locatore dovra' agire per la risoluzione ed il rilascio, cosi' limitando l'esposizione del fideiussore fino al momento in cui il locatore non riesca ad affittare ad altri (v. anche Cass. 13.2.2009 n. 3525).

In questa ottica va letta anche Cass. 11.7.2014 n. 15902 che ha affermato che, in tema di decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il dies a quo, agli effetti dell'articolo 1957 e. e, va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non invece dell'intero rapporto.

E cio' perche' lo scopo del termine di decadenza e' quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri relativi alla garanzia prestata, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilita' solidale del fideiussore.

Ora, nella specie, la Corte di merito ha, invece, ritenuto - con motivazione congrua e puntuale e, pertanto, condivisibile - che la creditrice non e' rimasta per nulla inerte, ma ha richiesto lo sfratto per morosita' dopo aver inutilmente diffidato la conduttrice all'adempimento (v. pag. 10 della sentenza).

Nessun inadempimento nei confronti del fideiussore che potesse giustificare la decadenza dalla fideiussione ex articolo 1956 c.c., era, quindi, riscontrabile da parte della creditrice.

Gli ulteriori rilievi restano assorbiti.

Conclusivamente il ricorso principale e' rigettato.

Al che consegue che l'incidentale condizionato e' dichiarato assorbito.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito l'incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
 

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