I soli elementi di età e capacità lavorativa ridotta non bastano a provare l’incollocazione al lavoro

I soli elementi di fatto rappresentati dall'eta' e dalla parziale incapacita' lavorativa non valgono a supplire, seppure come elementi presuntivi, la mancanza di prova del requisito della incollocazione al lavoro, perche' non idonei a comprovare in modo univoco la situazione di effettiva non occupazione della parte interessata, in quanto non incompatibili con un'attivita' lavorativa, ancorche' ridotta. Si e', altresi', chiarito (Cass. Sez. Lav. n. 22113 del 19/10/2009) che "ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidita' civile, le donne invalide ultrasessantenni ed infrasessantacinquenni, che non hanno piu' diritto ad essere iscritte nelle liste speciali di collocamento per aver raggiunto l'eta' pensionabile, possono dimostrare il requisito dell'incollocamento al lavoro, richiesto per l'erogazione delle relative prestazioni, provando, con gli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni, dello stato di effettiva disoccupazione o di non occupazione".

Corte di Cassazione, Sezione L civile, Sentenza 20 novembre 2015, n. 23786



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere

Dott. DORONZO Adriana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso 26257/2010 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. (OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 742/2009 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 13/11/2009 r.g.n. 1063/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2015 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20.10 - 13.11.2009 la Corte d'appello di Catania ha rigettato l'impugnazione proposta da (OMISSIS) avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa che le aveva respinto la domanda diretta al conseguimento delle provvidenze economiche connesse al suo stato di invalidita'. La Corte territoriale ha spiegato che, a fronte della eccepita carenza del requisito socio-economico da parte dell'Inps, la ricorrente non aveva dedotto alcun elemento in ordine alla sussistenza di tale requisito, per cui a nulla valeva l'accertato grado di invalidita' risalente ad epoca antecedente al sessantacinquesimo anno d'eta' dell'assistita, mentre aveva rilievo l'insussistenza del requisito specifico della incollocabilita' al lavoro, rappresentante uno degli elementi costitutivi del diritto in esame ai sensi della Legge n. 118 del 1971, articoli 12 e 13.

Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) con quattro motivi. Resiste con controricorso l'Inps.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto limitare la sua indagine alla verifica della sussistenza del requisito sanitario, unica questione dedotta con l'impugnazione, e non estenderla alla disamina del requisito socioeconomico, rispetto al quale ne' l'Inps, ne' il Ministero dell'Economia avevano proposto appello incidentale, con conseguente formazione del giudicato interno sul punto.

Il motivo e' infondato.

Invero, e' sufficiente rilevare che l'Inps era risultato vittorioso in primo grado, ove aveva espressamente eccepito anche la carenza del requisito socio-economico che rappresenta, al pari di quello sanitario, un elemento costitutivo del diritto in esame, per cui non era necessario, difettando un suo interesse al riguardo, che proponesse anche appello incidentale.

Si e', infatti, affermato (Cass. Sez. 1, n. 24021 del 26/11/2010) che "la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione "le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado", da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perche' assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma e' soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volonta' di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'articolo 346 c.p.c.".

Orbene, dalla sentenza impugnata si ricava che la carenza dei requisiti socioeconomici era stata dedotta tempestivamente dall'Inps gia' nella propria memoria difensiva del giudizio di primo grado e reiterata nella memoria di costituzione in appello.

Ne' puo' sostenersi che si era formato un giudicato interno in ordine al requisito socio-economico, atteso che la decisione di primo grado incentrata sulla carenza del requisito sanitario non implicava, come infondatamente dedotto dalla ricorrente, un riconoscimento della ricorrenza di quello socio-economico che era stato, al contrario, espressamente contestato dall'ente convenuto.

Al riguardo si e' statuito (Cass. Sez. Lav. n. 14035 del 27/9/2002) che "in tema di pensione di inabilita' ed assegni di invalidita' previsti a favore degli invalidi civili dalla Legge 30 marzo 1971, n. 118, articoli 12 e 13, i requisiti socio economici (requisiti reddituale, incollocazione) integrano elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'interessato, la cui mancanza e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvi gli effetti del giudicato interno, formatosi, ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario, per effetto della sussistenza degli altri requisiti, mentre, qualora il giudice abbia rigettato la domanda sulla base della ritenuta assenza del requisito sanitario senza alcuna pronuncia su quello economico, la carenza degli ulteriori requisiti e' deducibile per la prima volta in appello ed e' rilevabile d'ufficio dal giudice di secondo grado".

Ne consegue che non sussiste il lamentato vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata.

2. Col secondo motivo, dedotto per vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente assume che l'Inps non aveva tempestivamente eccepito in primo grado la carenza del requisito socio-economico.

Il motivo e' infondato, atteso che nella sentenza d'appello e' dato atto della formulazione della predetta eccezione all'interno della memoria difensiva di primo grado e, d'altra parte, la difesa dell'Inps ha riprodotto nel presente controricorso il contenuto di tale memoria con riferimento alla parte avente ad oggetto la contestazione della ricorrenza dei requisiti socio-economici.

3. Col terzo motivo, proposto per vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente lamenta la contraddittorieta' della decisione della Corte d'appello che, da una parte, ha posto in risalto l'importanza di esaminare l'esistenza dei requisiti socio-economici e, dall'altra, ha disposto il rinnovo della consulenza medico-legale per l'accertamento del requisito sanitario. Inoltre, la ricorrente si duole del fatto che all'esito dell'accertamento peritale di secondo grado, che ha consentito di verificare la sussistenza del requisito sanitario, la Corte di merito non le ha concesso di dimostrare l'esistenza del requisito socioeconomico.

Il motivo e' infondato, in quanto il rinnovo della perizia medico-legale disposta in secondo grado non implicava affatto il riconoscimento della sussistenza del requisito socio-economico, rappresentando, quest'ultimo, al pari di quello sanitario, un elemento costitutivo della domanda la cui prova non poteva che essere fornita dalla parte interessata al conseguimento dell'invocata provvidenza.

4. Col quarto motivo e' segnalata la violazione e falsa applicazione della Legge n. 118 del 1971, articolo 13, e della Legge n. 68 del 1999, articolo 1, in quanto si fa rilevare che la domanda amministrativa concernente le reclamate provvidenze era stata presentata il 28/6/2002, allorquando l'assistita aveva ancora 64 anni, e che la medesima era stata gia' iscritta in passato nelle liste speciali del collocamento dal 12/10/1984 all'11/2/1999, data in cui era stata cancellata d'ufficio per il superamento dei limiti d'eta' (60 anni per le donne). Ne conseguiva che l'eta' dell'assistita, le sue accertate condizioni fisiche e la pregressa iscrizione nelle liste speciali del collocamento potevano essere considerate dalla Corte di merito al fine di escludere lo svolgimento da parte della medesima ricorrente di una qualche attivita' lavorativa.

Il motivo e' infondato.

Infatti, per costante giurisprudenza di questa Corte per gli invalidi che per ragione di eta' non hanno diritto all'iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio l'incollocazione al lavoro deve intendersi come stato di effettiva disoccupazione che va comunque provato in giudizio dall'istante, anche mediante presunzioni, (vedi Cass. n. 28852/2008 e Cass. sez. lav., ordinanza n. 7462 del 2010), mentre dalla sentenza impugnata emerge che il requisito in esame non e' stato in alcun modo provato.

Al riguardo, con la summenzionata Ordinanza n. 7642/2010 di questa Corte si e' evidenziato che i soli elementi di fatto rappresentati dall'eta' e dalla parziale incapacita' lavorativa non valgono a supplire, seppure come elementi presuntivi, la mancanza di prova del requisito della incollocazione al lavoro, perche' non idonei a comprovare in modo univoco la situazione di effettiva non occupazione della parte interessata, in quanto non incompatibili con un'attivita' lavorativa, ancorche' ridotta.

Si e', altresi', chiarito (Cass. Sez. Lav. n. 22113 del 19/10/2009) che "ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidita' civile, le donne invalide ultrasessantenni ed infrasessantacinquenni, che non hanno piu' diritto ad essere iscritte nelle liste speciali di collocamento per aver raggiunto l'eta' pensionabile, possono dimostrare il requisito dell'incollocamento al lavoro, richiesto per l'erogazione delle relative prestazioni, provando, con gli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni,

10 stato di effettiva disoccupazione o di non occupazione".

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio ai sensi dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo successivo all'entrata in vigore del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, posto che nella sentenza d'appello si richiama la dichiarazione liberatoria della ricorrente di cui alla Legge n. 326 del 2003, articolo 42, comma 11).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

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