Per la corresponsione dell’assegno mensile di invalidità, non va computato il reddito della casa di abitazione

In tema di pensione di inabilita', ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione, in quanto la Legge n. 118 del 1971, articolo 12, rinvia per le condizioni economiche alla Legge n. 153 del 1969, articolo 26, che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa di abitazione. Ne' rileva, in senso contrario, la previsione di cui al Decreto Ministeriale n. 553 del 1992, articolo 2, che impone, ai fini assistenziali, la denuncia dei redditi al lordo degli oneri deducibili, in quanto la casa di abitazione non costituisce, a tale scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito" (cfr. Cass. 5 aprile 2012 n. 5479; Cass. 13 agosto 2012 n. 14456; Cass. 5 settembre 2013 n. 20387).Lo stesso principio vale per l'assegno mensile d'invalidita', atteso che esso e' concesso con le stesse condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di inabilita' (cfr. Legge n. 118 del 1971, articolo 13, comma 1).

Corte di Cassazione, Sezione L civile, Sentenza 9 marzo 2015, n. 4674



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente

Dott. VENUTI Pietro - rel. Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18669/2009 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Cesare Beccarla n. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in, atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS);

- intimata -

avverso la sentenza n. 99/2008 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/07/2008, N.R.G. 744/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l'INPS a corrispondere l'assegno mensile d'invalidita' (Legge n. 118 del 1971, articolo 13) a favore di (OMISSIS) a decorrere dal 13 agosto 2004.

Premesso che non era in contestazione il requisito sanitario ma solo quello reddituale, la Corte di merito ha rilevato che il reddito della casa di abitazione non costituisce un onere deducibile o una ritenuta fiscale e, conseguentemente, il reddito IRPEF al lordo non comprende il reddito della casa di abitazione, occorrendo distinguere tra reddito complessivo, che comprende ogni reddito della persona, e reddito imponibile, che esclude i redditi non assoggettati a tassazione, come appunto il reddito derivante dalla casa di abitazione.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione l'INPS sulla base di due motivi. L'assistita non ha svolto attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 350 del 2003, articolo 2, comma 28, in relazione all'articolo 15 preleggi.

Il motivo e' sintetizzato nel seguente quesito di diritto: "dica la Corte che, ai fini della individuazione del reddito rilevante nell'anno 2003 per l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza, di cui alla Legge 30 marzo 1971, n. 118, articolo 13, non puo' farsi applicazione della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 28, e non puo' escludersi di conseguenza, dalla determinazione del reddito il reddito relativo alla casa destinata ad abitazione principale sia perche' non applicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata dalla Corte di appello, sia perche' rilevante soltanto ai fini della determinazione dell'imposta in ambito fiscale".

2. Con il secondo motivo il ricorrente, nel denunziare plurime violazioni di legge, formula il seguente quesito di diritto: "dica la Corte che il limite di reddito per conseguire il diritto all'assegno mensile di assistenza di cui allaLegge 30 marzo 1971, n. 118, articolo 13, deve essere calcolato computando nei redditi di qualsiasi natura assoggettabili all'IRPBF o esenti da detta imposta anche il reddito della casa adibita ad abitazione principale, in applicazione del combinato disposto del Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 663, articolo 14 septies, convertito in Legge 29 febbraio 1980, n. 33, e del Decreto Ministeriale 31 ottobre 1992, n. 553, articolo 2, in quanto, quale onere deducibile, facente parte del reddito assoggettabile all'Irpef".

3. Il ricorso non e' fondato.

La questione oggetto della presente controversia e' stata oggetto di esame di questa Corte che si e' pronunziata in senso sfavorevole all'INPS.

E' stato infatti affermato che "In tema di pensione di inabilita', ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione, in quanto la Legge n. 118 del 1971, articolo 12, rinvia per le condizioni economiche alla Legge n. 153 del 1969, articolo 26, che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa di abitazione. Ne' rileva, in senso contrario, la previsione di cui al Decreto Ministeriale n. 553 del 1992, articolo 2, che impone, ai fini assistenziali, la denuncia dei redditi al lordo degli oneri deducibili, in quanto la casa di abitazione non costituisce, a tale scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito" (cfr.Cass. 5 aprile 2012 n. 5479; Cass. 13 agosto 2012 n. 14456; Cass. 5 settembre 2013 n. 20387).

Lo stesso principio vale per l'assegno mensile d'invalidita', atteso che esso e' concesso con le stesse condizioni e modalita' previste per l'assegnazione della pensione di inabilita' (cfr.Legge n. 118 del 1971, articolo 13, comma 1).

In adesione al suddetto indirizzo, il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Non v'e' luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, essendo l'assistita rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
 

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