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Il disabile psichico può essere assunto a tempo determinato anche senza l'indicazione delle ragioni che giustificano l'apposizione del termine
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06/09/2010
In tema di collocamento obbligatorio degli invalidi, la disciplina dell'assunzione si pone in rapporto di specialità rispetto a quella generale di avviamento e costituzione del rapporto di lavoro, nell'ambito della quale anche la stipula del contratto a termine costituisce ipotesi speciale, per essere l'apposizione del termine in funzione dell'individuazione delle forme assuntive più adatte al tipo di invalidità ed in un'ottica di collocamento mirato del disabile, finalizzata ad assicurare un suo proficuo inserimento lavorativo, indipendentemente dall'applicazione dei limiti generali relativi all'apposizione del termine al rapporto di lavoro. Ne consegue, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di un disabile psichico sulla base di specifica previsione della convenzione stipulata tra l'impresa che assume e la P.A., ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che non è richiesta l'indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l'apposizione del termine, sicché la mancanza di tale indicazione non comporta l'inefficacia del termine e la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 31 maggio 2010, n. 13285
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Non ha diritto al danno di invalidità totale temporanea il lavoratore che rimasto infortunato per fatto illecito del terzo - abbia continuato a percepire durante il periodo di invalidita' l'intera retribuzione
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04/09/2010
Nulla compete a titolo di risarcimento del danno da invalidita' totale temporanea al lavoratore che - rimasto infortunato per fatto illecito del terzo - abbia continuato a percepire durante il periodo di invalidita' l'intera retribuzione dal proprio datore di lavoro, dato che, sotto questo specifico profilo, nessuna diminuzione si e' prodotta nella sfera patrimoniale dell'infortunato, salva restando la prova, a carico del lavoratore, di avere subito altri pregiudizi economici (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10597, 15 aprile 1993 n. 4475, 10 ottobre 1988 n. 5465 ed altre).
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 28 giugno 2010, n. 15385
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L'assegno per il nucleo familiare spetta anche per i figli nati fuori dal matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima
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04/09/2010
La normativa sull'assegno per il nucleo familiare richiede la condizione di figlio naturale riconosciuto, non necessariamente l'inserimento nella famiglia legittima. Il concetto di nucleo familiare delineato dal legislatore in questa sede va al di là della famiglia configurata dal matrimonio e ricomprende anche i figli nati fuori del matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima.
Pertanto, l'assegno per il nucleo familiare spetta anche per i figli nati fuori dal matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 18 giugno 2010, n. 14783
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Non perde le agevolazioni il datore di lavoro che non fosse a conoscenza della qualifica di apprendista gia' conseguita dalla lavoratrice, e che non risultava dal libretto di lavoro e che era stata taciuta dalla lavoratrice
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04/09/2010
Non perde le agevolazioni il datore di lavoro che non fosse a conoscenza della qualifica di apprendista gia' conseguita dalla lavoratrice, e che non risultava dal libretto di lavoro e che era stata taciuta dalla lavoratrice.
Diftti, gli attestati di qualifica rilasciati dalla regione ai sensi della Legge n. 845 del 1978, articolo 14 al termine dei previsti corsi professionali costituiscono il presupposto per l'assegnazione della relativa qualifica da parte degli uffici di collocamento se ed in quanto siano stati prodotti dall'interessato, senza che, peraltro, dal dettato di tale norma possa dedursi l'incompatibilita' tra il conseguimento del suddetto titolo di studio e l'apprendistato, atteso che tale incompatibilita' non e' sancita esplicitamente dalla relativa disciplina e che, anzi, la Legge n. 25 del 1955, articolo 17 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 1668 del 1956, articolo 31 nel dispensare dalla frequenza ai corsi di insegnamento complementare coloro che abbiano gia' un titolo di studio adeguato, sostanzialmente riconosce la possibilita' di assumere come apprendisti coloro che siano in possesso di titolo di studio sufficientemente specifico.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 21 giugno 2010, n. 14905
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E' infondata la questione di legittimità costituzionale . 7 del D.P.R. 25/10/1981, n. 738, nella parte in cui non prevede la corresponsione agli appartenenti alle forze armate dell'indennità speciale una tantum contemplata dalla medesima disposizione in favore del personale di polizia invalido per causa di servizio
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14/06/2010
Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del D.P.R. 25/10/1981, n. 738, nella parte in cui non prevede la corresponsione agli appartenenti alle forze armate dell'indennità speciale una tantum contemplata dalla medesima disposizione in favore del personale di polizia invalido per causa di servizio. La diversità indubbiamente esistente tra il trattamento del personale di polizia e quello del personale militare non produce violazione del principio di eguaglianza, sia perché la giurisprudenza costituzionale, affermando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti ed escludendo che la Costituzione richieda un trattamento identico, ha stabilito che la diversità dei rispettivi regimi retributivi e normativi impedisce una comparazione alla stregua del principio di eguaglianza; sia perché quella di cui viene chiesta l'estensione è una disciplina speciale, che, in quanto volta a regolare una particolare ipotesi propria del personale di polizia, non può essere paragonata con il trattamento che la legge riserva al personale militare. - V. sentenze n. 442 del 2005, n. 451 del 2000, n. 91 del 1993, n. 583 del 1988.
Corte Costituzionale, Sentenza del 19 maggio 2009, n. 152
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L'assegno di accompagnamento è prestazione pensionistica e non assistenziale ed in caso d'indebita percezione è ripetibile solo a a determinate condizioni
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03/06/2010
L'assegno di accompagnamento previsto dall'art. 5 della legge n. 222 del 1984 costituisce integrazione della pensione di inabilità ovvero quota pensionistica che va ad integrare detta pensione, presuppone la qualità di lavoratore del percipiente ed un pregresso rapporto assicurativo contro l'invalidità, ed è erogato dall'INPS; esso, pertanto, si configura come una prestazione pensionistica a carattere previdenziale, che in caso d'indebita percezione è soggetta alla disciplina di cui all'art. 38 comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ne esclude la ripetizione, a determinate condizioni.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 12 marzo 2010, n. 6093
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In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, può essere indennizzato anche il decesso del lavoratore per morte cardiaca improvvisa
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24/05/2010
In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta, richiesta dall'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, può riscontrarsi anche in relazione allo sforzo messo in atto nel compiere un normale atto lavorativo, purchè lo sforzo stesso, ancorchè non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto lo sforzo del lavoratore infortunato abnorme rispetto a quello richiesto nell'esplicazione del normale atto lavorativo, senza considerare adeguatamente la compatibilità tra tale sforzo e la causa del decesso del lavoratore, avvenuto per morte cardiaca, e senza motivare sulla ritenuta irrilevanza delle manifestazioni dolorose al torace ed agli arti superiori nei giorni precedenti al decesso.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 30 dicembre 2009, n. 27831
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L'incremento legale dell'indennità di rischio per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti riguarda solo i dipendenti del servizio sanitario nazionale e non anche i dipendenti del settore privato
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24/05/2010
In tema di lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, l'incremento dell'indennità di rischio previsto dall'art. 1, comma secondo, della legge n. 460 del 1988 (che ai fini dell'individuazione dei beneficiari fa rinvio all'art. 58, primo comma, del d.P.R. n. 270 del 1987), riguarda solo i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, e non anche i dipendenti del settore privato, per i quali la contrattazione collettiva di settore non ha introdotto alcuna disposizione, diversamente dal diritto al congedo straordinario, previsto in favore del personale pubblico e privato, sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti, per effetto degli artt. 36 del d.P.R. n. 130 del 1969 e 9 della legge 31 gennaio 1983, n. 25.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 18 febbraio 2010, n. 3882
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Solo il datore è legittimato ad esercitare l'azione di ripetizione verso l'ente previdenziale per il rmborso dei contributi indebitamente versati
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05/05/2010
Il datore di lavoro "e' l'unico legittimato... all'azione di ripetizione verso l'ente previdenziale, anche con riguardo a detta quota, mentre il lavoratore, che abbia subito l'indebita trattenuta sulla retribuzione puo' agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa. Questa azione del lavoratore non richiede che il datore abbia gia' ottenuto dall'ente previdenziale il rimborso dei contributi versati e non dovuti" (Cass. 11 gennaio 2006 n. 239, secondo un orientamento consolidato: cfr., ad es. sentt. nn. 11616/01, 9470/01, 8175/01, 12936/99, 12758/98).
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 14 aprile 2010, n. 8888
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Cessione azienda applicazione di imposte ipo-castali e registro
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13/04/2010
In tema di imposte ipotecaria e catastale, ove venga trasferito un complesso aziendale comprendente beni immobili, la base imponibile va determinata secondo la disciplina ordinaria dell'imposta di registro applicabile agli immobili in sè considerati e non secondo la disciplina speciale di tale imposta applicabile agli immobili quali componenti dell'azienda ceduta. Dunque di evidenzia una differenza importante fra la base imponibile delle imposte ipotecarie-castali e la base imponibile dell'imposta di registro ceh deve essere tenuta in considerazione-
Sentenza Cassazione n. 10751 del 09 luglio 2003
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La pendenza di un giudizio amministrativo non giustifica la tardività della domanda giudiziale intesa al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali
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28/03/2010
La pendenza del procedimento connesso alla contestazione, in sede amministrativa, del provvedimento di cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati (l'iscrizione nei quali concorre ad integrare la complessa fattispecie costitutiva del diritto alle prestazioni previdenziali riconosciute dalla legge a tale categoria di assicurati: vedi Sez. un. sent. n. 1133 del 2000) non interferisce ne' sul dies a quo ne' sulla decorrenza del termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria intesa al riconoscimento del diritto alle prestazioni in questione (vedi Cass. sent. n. 12498 del 2003, n. 14299 del 2004, n. 6231 del 2005). Quest'ultima, infatti, ha una sua propria autonoma disciplina nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, articolo 47 (come integrato e modificato dai successivi Decreto Legge n. 103 del 1991, articolo 6, convertito nella Legge n. 166 del 1991, e Decreto Legge n. 384 del 1992, articolo 4, convertito nella Legge n. 438 del 1992), norma che ne impone l'esperimento entro termini determinati (nella specie, di un anno, trattandosi di prestazione previdenziale a carico della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui alla Legge n. 88 del 1989, articolo 24) e posti in stretto collegamento con i termini del procedimento amministrativo (compresa la fase eventualmente contenziosa) che segue alla istanza dell'assicurato; cosi' che l'inizio del relativo decorso e' legislativamente ancorato alla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo pronunziata dai competenti organi dell'Istituto, ovvero alla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero ancora (per il caso di ricorso amministrativo tardivo o di sua mancata proposizione) alla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 1 marzo 2010, n. 4896
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Il diritto alle provvidenze economiche disposte a favore degli invalidi civili è subordinato innanzi tutto al possesso di un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge
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21/02/2010
Il diritto alle provvidenze economiche disposte a favore degli invalidi civili è subordinato innanzi tutto al possesso di un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge. La prova circa il livello del reddito percepito deve essere ovviamente fornita dalla parte interessata onerata, inoltre, della dimostrazione del possesso del requisito della c.d. incollocazione al lavoro che, non essendo ammissibile che sia accertata stragiudizialmente, può essere attestata tramite la produzione della mera domanda di iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, indipendentemente dall'esito della visita presso le commissioni sanitarie.
Tribunale Palermo Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 12 aprile 2009, n. 918
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In materia di licenziamento collettivo dichiarato illegittimo le somme percepite dal lavoratore a titolo di trattamento previdenziale devono essere restituite, su sua richiesta, all'ente previdenziale
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19/02/2010
In materia di licenziamento collettivo dichiarato illegittimo, poichè il trattamento economico CIGS ha natura previdenziale, nell'ipotesi di licenziamento dichiarato illegittimo, le somme medio tempore percepite dal lavoratore a titolo di trattamento previdenziale (pensione, indennita' di mobilita' o trattamento CIGS) si sottraggono alla regola della "compensatio lucri cum damno", e quindi non vanno sottratte dal risarcimento danni conseguente all'annullamento, commisurato alle retribuzioni perdute, in quanto tali somme perdono il loro titolo giustificativo con l'annullamento del licenziamento e devono pertanto essere restituite, su sua richiesta, all'ente previdenziale.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 30 novembre 2009, n. 25235
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L'assegno "una tantum" in favore dei superstiti è dovuto anche quando il decesso sia dovuto a patologie previste dalla legge stessa, quali le epatiti post trasfusionali
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08/02/2010
L'assegno una tantum in favore dei superstiti previsto dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, articolo 2, comma 3 e' dovuto non solo quando il decesso sia conseguenza di vaccinazioni obbligatorie, ma pure quando derivi da altra patologia prevista dalla legge stessa, quali le epatiti post trasfusionali, trattandosi di prestazione distinta ed autonoma, nei presupposti legali, dall'assegno una tantum previsto dall'articolo 2, comma 2 della stessa legge (nel testo modificato dal Decreto Legge 23 ottobre 1996, n. 548, articolo 7 conv. nella Legge 20 dicembre 1996, n. 641) solo per i soggetti sottoposti a trattamento obbligatorio di vaccinazione.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 6 novembre 2009, n. 23591
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La sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con efficacia ex tunc
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12/01/2010
Nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia ex tunc, poiché rileva la continuità giuridica del rapporto, piuttosto che la prestazione di fatto resa impossibile dall'illegittimo rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione, deve escludersi il diritto del lavoratore alla pensione di vecchiaia in ragione della incompatibilità di questa con il rapporto di lavoro. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro Civile, con sentenza del 27 ottobre 2009, n. 2264. La Corte ha, altresì, precisato che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con efficacia ex tunc e sottopone l'interessato all'azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto erogatore della pensione.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 27 ottobre 2009, n. 22643
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L'erogazione della rendita Inail alla vedova del lavoratore infortunato non esclude la risarcibilità del danno patrimoniale parentale da lucro cessante
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17/12/2009
L'erogazione della rendita Inail alla vedova del lavoratore infortunato non esclude la risarcibilità del danno patrimoniale parentale da lucro cessante, non potendosi applicare il principio della compensatio lucri cum damno, in considerazione del diverso titolo giustificativo delle erogazioni in questione. L'erogazione della rendita non toglie dunque alcuna legittimazione del parente a richiedere il danno che subisce iure proprio per la perdita, patrimoniale o non patrimoniale, per effetto della morte; e neppure legittima l'assicuratore all'inadempimento delle proprie prestazioni per l'illecito in ordine al quale vale la responsabilità civile solidale.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 15 ottobre 2009, n. 21897
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Le controversie in materia di integrazione salariale rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo in caso di revoca del provvedimento di ammissione dell'impresa alla cassa integrazione guadagni
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08/12/2009
In materia di integrazione salariale, le posizioni di diritto soggettivo nascenti, a favore dei privati, dal provvedimento di ammissione dell'impresa alla cassa integrazione guadagni degradano, di nuovo, a posizioni di interesse legittimo - con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo - qualora intervengano atti amministrativi di annullamento o di revoca di tale provvedimento, trattandosi di atti che sono espressione del potere discrezionale esercitato dall'Amministrazione nell'ambito della tutela dell'interesse pubblico ad essa affidato (...), non puo' venire in questione l'istituto della disapplicazione, poiche' cio' che, sostanzialmente, diviene oggetto di discussione e' l'esercizio del potere di autotutela e oggetto dell'azione del privato e' non gia' la tutela di una sua posizione di diritto soggettivo tuttora perdurante ma la rimozione dell'atto amministrativo (di annullamento o di revoca), di modo che sia reintegrata, a tutti gli effetti, la posizione di diritto soggettivo (venuta meno) della quale era precedentemente titolare. In tale contesto, pertanto, il giudice ordinario non puo' dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, ma solo decidere sulla base della situazione attuale di fatto e di diritto (sopravvenuto annullamento o revoca del decreto di concessione della C.I.G. e. dunque, insussistenza in capo al privato delle posizioni di diritto soggettivo delle quali chiede la tutela sulla base del provvedimento autorizzativo)
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 16 novembre 2009, n. 24194
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Per ottenere i danni da mancato trattenimento fino ai 65 anni d'età o fino al raggiungimento della contribuzione previdenziale massima, il lavoratore deve offrire la prestazione al datore
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09/11/2009
Il comportamento - interpretato alla luce dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. - del contraente titolare di una situazione creditoria o potestativa, che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi così un affidamento della controparte nell'abbandono della relativa pretesa, è idoneo come tale (essendo irrilevante qualificarlo come rinuncia tacita ovvero oggettivamente contrastante con gli anzidetti principi) a determinare la perdita della medesima situazione soggettiva. Nella specie, i lavoratori, abbandonato il posto di lavoro e conseguita la pensione, non avevano offerto le prestazioni lavorative per oltre tre anni successivi alla pronuncia della Corte costituzionale n. 226 del 1990, dalla quale derivava la fondatezza della loro pretesa relativa alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al limite del sessantacinquesimo anno di età o del raggiungimento della contribuzione previdenziale massima; la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha cassato la sentenza impugnata, che, nell'accogliere la domanda di trattenimento in servizio proposta dagli anzidetti lavoratori soltanto nel 1993, non aveva considerato l'incidenza del descritto comportamento sulla persistenza del loro diritto a proseguire il rapporto di lavoro(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile,Sentenza del 28 aprile 2009, n. 9924).
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Per i lavoratori edili, i periodi di assenza dal lavoro per malattia non valgono ai fini dell'indennità di disoccupazione
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05/11/2009
Ai fini dell'accertamento del requisito contributivo previsto dalla Legge 6 agosto 1975, n. 427, articolo 9, comma 3, per l'attribuzione del trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori dell'edilizia, non possono essere computati come lavoro prestato i periodi di assenza dal lavoro per malattia, considerato che - come si desume dal Decreto Legge 23 giugno 1995, n. 244, articolo 29, comma 1, convertito nella Legge 8 agosto 1995, n. 341 - l'integrazione aggiuntiva all'indennita' di malattia non e' erogata, per tale categoria di lavoratori, dal datore di lavoro, bensi' dalla Cassa edile, mentre i contributi dovuti - nella misura del quindici per cento del loro ammontare - ai sensi del Decreto Legge 29 marzo 1991, n. 103, articolo 9, convertito nella Legge 1 giugno 1991, n. 166, sono da comprendere tra i cosiddetti contributi di solidarieta', che operano in funzione di finanziamento degli istituti previdenziali a vantaggio della collettivita' dei lavoratori e sono privi di effetti in relazione ai singoli assicurati, nel senso che non concorrono ad incrementare la loro specifica posizione contributiva".
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 6 ottobre 2009, n. 21299)
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Per la dispensa dal servizio non e' sufficiente la scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita', ma occorre, come ulteriore requisito, che l'impiegato risulti non idoneo a riprendere il servizio a causa di infermita'
Pubblicato il:
03/11/2009
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, articolo 71 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), per la dispensa dal servizio non e' sufficiente la scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita', ma occorre, come ulteriore requisito, che l'impiegato risulti non idoneo a riprendere il servizio a causa di infermita'.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 7 settembre 2009, n. 19263)
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