Carte di credito

Sei in Brevetti

Revoca dell'assegnazione della casa coniugale e trasferimento del figlio maggiorenne

Pubblicato il: 06/09/2010



I Giudici della I sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 10222/2010, hanno stabilito che l'esclusione della modificabilità dei provvedimenti concernenti l'assegnazione della casa coniugale, sarebbe priva di una valida giustificazione giuridica nell'ipotesi in cui manchino le ragioni che l'hanno determinata. Sono modificabili le statuizioni relative alla assegnazione della casa coniugale, nel caso in cui vengano a mancare i presupposti che hanno determinato la stessa. Con la sentenza predetta la Corte ha, infatti, spiegato che la mancanza di una specifica previsione delle disposizioni relative all'assegnazione della casa coniugale, non esclude la loro modificabilità in ogni tempo al pari di quelle, espressamente previste, concernenti l´affidamento dei figli nonché la misura e le modalità dell´assegno divorzile. Cassazione civile , sez. I, sentenza 28.04.2010 n° 10222

Leggi il testo integrale

Visualizza Tutti