Sono convivente dal mese di sett. ---- e il --/--/-- è nato mio figlio, non c’è stata convivenza pri...

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Quesito risolto:
Sono convivente dal mese di sett. ---- e il --/--/-- è nato mio figlio, non c’è stata convivenza prima perché l’ho conosciuta il mese di maggio ---- e nel giro poco è rimasta incinta.
Io non cercavo di diventare padre mentre lei cercava ad ogni costo un figlio e mi sono ritrovato padre, sono felice per il figlio, molto meno per le modalità comunque non è questo il problema.
La mia compagna nativa di ----a fine ---- ha chiesto trasferimento di residenza in casa mia , ossia a ----. I rapporti con la mia compagna attualmente sono pessimi , Lei per ripicca e poter imporre la sua volontà si è trasferita per sua volontà in un’abitazione a --- mt. di distanza in un appartamento affittato dai genitori. Usa la scusa inventata completamente che ha paura, che sono aggressivo.. (non le ho mai torto un capello ne a lei ne a nessuno nella mia vita!).
Nel frattempo abbiamo anche fatto assieme una vacanza di - giorni ad agosto visto che ha tanta paura.. a mie spese.. con la scusa di far cambiare aria al bambino…
E’ disposta a rientrare a casa con il bimbo solo se accetto di fare tutto quello che decide lei, ammetto che lei a ragione e chiudo i rapporti con la mia famiglia! Non posso vedere il bimbo dal --/--/-- se non in sua presenza e sotto il controllo dei suoi genitori.
In questo mini appartamento in affitto, sono in -, i suoi genitori, lei + il figlio, senza cameretta per il bambino e non ci sta neanche il lettino che è rimasto nel mio appartamento!
La coppia non è più ricomponibile, a me interessa solo fare il padre e aiutare mio figlio di lei non ne vorrei più sapere.

Le mie domande sono le seguenti:

Come posso evitare che la mia compagna, non appena sente “odore” di separazione, scappi e torni nella sua città? Lei è insegnante precaria, attualmente disoccupata. Si era trasferita a--- per lavoro e da quanto so ha chiesto di lavorare nelle scuole di -----vicino alla sua attuale residenza… ma sicuramente per ripicca vorrà tornare a casa con i suoi genitori adducendo motivi di lavoro o altro e cambierà la residenza subito!

Ci sono possibilità che la madre (attualmente precaria disoccupata e senza casa) possa chiedere e ottenere dal giudice il trasferimento di residenza con il bambino a -----visto che li i suoi genitori posseggono due abitazioni e lei auspica di ritornare a -----?

Io sarei disponibile a lasciargli la casa in uso gratuito a zero branco pur di ottenere la vicinanza di mio figlio, non so se è una proposta che vale la pena spingere o viceversa cosa posso fare? Devo impedire che porti via mio figlio! Come mi consigliate di agire? Non mi interessa la casa per me è sufficiente mantenere una vicinanza e contatto con mio figlio.

Inviato: 3489 giorni fa
Materia: Divorzio
Pubblicato il: 05/11/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3488 giorni fa

Riscontro la sua richiesta di consulenza come appresso.
Va subito specificato il seguente principio-
Allorquando i due genitori del minore non convivono, accade che il figlio conviva con uno di essi c.d. genitore collocatario.
Ne deriva che nella scelta del genitore collocatario occorre sempre tenere in considerazione l'interesse preminente del minore, con particolare riguardo alle consuetudini di vita già acquisite dal medesimo .
Più chiaramente, nel vostro caso, chiederei l-intervento del Tribunale affinchè determini con chi dei genitori il bambino deve convivere, pur rimanendo fermo il principio secondo il quale l'affidamento dei genitori è condiviso per legge.
Ciò vuol dire che entrambi vi curate del figlio, prendete le decisioni che lo riguardano
Ciò avviene, come innanzi detto considerando il benessere del figlio.
(nella maggior parte dei casi, per i bambini di pochi anni, il genitori collocatario è la madre. Al padre viene riconosciuto il diritto di visita e con il passare del tempo i fine settimana alterni)
Oltre alla individuazione del genitore collocatario, va determinato anche il luogo dove il minore deve risiedere.
Il luogo è quello dove lo stesso è abituato a vivere, poiché si tende ad evitare che il minore venga sradicato dal suo ambiente .
Le consiglio pertanto di intervenire subito prima che la madre di sua figlia trasferisca a Roma la bambina e la piccola si abitui a vivere nella nuova città.
Sul punto cito una significativa sentenza della Suprema Corte, la n. -----, Sezione I Civile, del -- Giugno ----.
Il caso riguarda una coppia di Bari che, dopo la nascita della figlia, aveva deciso di separarsi.
La bambina veniva affidata congiuntamente ai genitori ma collocata presso la madre Sig.ra XX con diritto di visita del padre.
La donna, per necessità lavorative, si vedeva dopo poco tempo costretta a trasferirsi da Bari a Venezia, portando con sé la figlia minore.
Il padre non concordando con lo spostamento della piccola in un'altra città, impugnava gli accordi di separazione presso il Tribunale di Bari, chiedendo ed ottenendo che la figlia venisse collocata presso di lui.
La Corte d'Appello di Bari, in accoglimento delle istanze formulate dalla madre ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale del capoluogo pugliese, con la quale i giudici avevano modificato la collocazione della minore, stabilendo che la stessa dovesse rimanere con la madre nella nuova abitazione.
Successivamente, la decisione è stata confermata anche dalla sentenza n. ----- del -- giugno ----, con la quale la Corte di Cassazione, considerando il preminente interesse della piccola a non modificare le proprie consuetudini di vita, ormai radicate, ha stabilito che la stessa dovesse continuare a vivere collocata presso la madre.

La decisione della Corte d'Appello di Bari confermata dalla Cassazione, Sezione I Civile, n. ----- del --.--.----
Nel caso di specie, la decisione emessa dalla Corte d'Appello di Bari ha ribaltato le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale in data -- febbraio ---- ed ha accolto il ricorso presentato dalla madre della piccola, disponendo la collocazione della stessa con la madre presso la nuova abitazione di Venezia.
I giudici, precisando che il diritto della madre di trasferire la propria residenza fosse costituzionalmente garantito e che il comportamento della stessa non potesse essere sanzionato nei termini stabiliti dal primo giudice, hanno spiegato che, in particolare, nel caso in esame, “il collocamento presso il padre avrebbe pregiudicato la minore che ormai, per effetto dell'avvenuto trasferimento, si era già inserita nella nuova realtà”.
I giudici hanno considerato fondate le motivazioni della madre che riteneva la figlia ormai ambientata presso la nuova abitazione, coadiuvata anche dalla presenza dei nonni materni.
Il collocamento presso il padre nell'abitazione di Bari avrebbe, infatti, gravemente pregiudicato la minore, che, per effetto dell'ormai avvenuto trasferimento, si era già inserita e radicata nella nuova realtà.
Fermo il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento della piccola presso la madre, la Corte d'Appello adita ha confermato le modalità di esercizio del diritto di visita del padre concordate in separazione consensuale, con adeguamento alla mutata situazione di fatto.
In questo caso, i Giudici hanno ritenuto di intervenire, quindi, soltanto sulla collocazione della bambina al fine di assicurarne l'interesse preminente, così come richiesto anche dal codice civile all'art. ---.
La Corte di Cassazione, I Sezione Civile, nella sentenza -- giugno ----, n. -----, ha confermato quanto già sostenuto dalla Corte d'Appello di Bari ed ha affermato espressamente l'importanza della tutela dello sviluppo armonico ed equilibrato della personalità dei figli.
Così ha motivato la Suprema Corte, nella sentenza in esame, condividendo tutte le motivazioni espresse dai giudici di merito e sostenendo che è diritto costituzionalmente garantito quello di una madre di spostare la propria residenza insieme con il figlio, nonostante l'affidamento congiunto, se ciò garantisce maggiormente l'interesse del minore ad un corretto svolgimento della personalità.
La Cassazione ha ritenuto che la minore, alla luce delle condizioni di fatto già verificatesi, fosse maggiormente tutelata rimanendo presso l'abitazione della madre, dove aveva ormai acquisito le consuetudini di vita che l'avrebbero certamente destabilizzata in caso di trasferimento.
Considerati i principi affermati dalla giurisprudenza e l'interesse della bambina deve fare in modo che la bambina non si abitui a vivere fuori, perchè se si trasferisce con la madre, sarà difficile stabilire un luogo a lei vicino.
Resto a disposizione per eventuali richieste di consulenza ed assistenza.
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