Non cadono in comunione

i beni che non cadono in comunione e sono personali di ciascun coniuge.

Non cadono in comunione e sono beni personali di ciascun coniuge (Art. 179 ):

  • i beni acquistati dal coniuge prima del matrimonio;
  • i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi siano attribuiti alla comunione;
  • i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge (es. gli abiti, l'orologio etc.) ed i loro accessori;
  • i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione. Può trattarsi anche di beni immobili: si pensi ad uno studio professionale;
  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
  • i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

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