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L'ex coniuge non passato a nuove nozze e titolare di un assegno divorzile può ottenere una percentuale della indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora un tale rapporto sia coinciso con il periodo del matrimonio

Pubblicato il: 06/09/2011



Il disposto normativo di cui all'art. 12 bis della L. n. 898 del 1970 consente all'ex coniuge non passato a nuove nozze e titolare di un assegno divorzile di ottenere una percentuale della indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora un tale rapporto sia coinciso con il periodo del matrimonio. In tal senso deve, invero, rilevarsi che gli anni di sovrapposizione tra il rapporto coniugale ed il rapporto di lavoro sono addirittura elemento di calcolo al fine di pervenire ad una quantificazione in ordine alla percentuale di indennità che spetta al coniuge richiedente. Rilevato quanto innanzi non sussiste alcun diritto all'attribuzione di una parte dell'emolumento in considerazione all'ex coniuge, qualora il rapporto di lavoro dal quale tale attribuzione deriverebbe è stato in essere, come nella fattispecie, in epoca successiva alla intervenuta pronuncia della sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso concreto, in particolare, infondatamente l'attrice, divorziata dal convenuto nel 1990, chiede l'attribuzione di una quota del TFR ad esso asseritamente attribuita al termine di un rapporto di lavoro sorto nell'anno 2005. Tribunale Milano Sezione 9 Civile, Sentenza del 9 giugno 2011, n. 7829

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