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Il giudice, in difetto di accordo dei coniugi, può determinare la nuova misura dell'assegno di divorzio

Pubblicato il: 22/09/2011



Il diritto di percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di separazione, da sentenze passate in giudicato o, come nella specie, da verbali di separazione consensuale omologata puo' essere modificato, ovvero estinguersi del tutto, solo attraverso la procedura prevista dall'articolo 710 c.p.c. (oltre che per accordo tra le parti) (Sez. 1, n. 8235/2000). Pertanto, correttamente la Corte del merito, in difetto di accordo tra le parti in ordine all'entita' del gia' previsto aumento del contributo al raggiungimento della maggiore eta', ha provveduto a determinare la nuova misura dell'assegno. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 luglio 2011, n. 16127

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