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In caso di omonimia l'ingiunto che non ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, finanche tardivo, può proporre opposizione all'esecuzione

Pubblicato il: 03/10/2011



In caso di ingiunzione, qualora, specialmente in caso di omonimia, e comunque in una situazione di particolare ambiguità, sarebbe stata pure proponibile un'opposizione ai sensi dell'articolo 645 del Cpc, la sua mancata proposizione non preclude definitivamente al soggetto terzo, e non vera parte del rapporto obbligatorio posto a fondamento della causa petendi della domanda d'ingiunzione, un'adeguata tutela in sede di opposizione all'esecuzione; in tal caso, oggetto dell'accertamento da compiere nel processo di opposizione all'esecuzione non è il fatto costitutivo del credito, nemmeno sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti del rapporto, bensì la coincidenza tra il soggetto nei cui confronti il creditore ha rivolto la domanda di condanna ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento ed il soggetto nei cui confronti ha poi effettuato la notificazione del decreto ingiuntivo, che sia rimasto non opposto. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 30 agosto 2011, n. 17802

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