Un Comune ha stipulato nel ----, con una società di servizi,un contratto di appalto per l'accertamen...

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Quesito risolto:
Un Comune ha stipulato nel ----, con una società di servizi,un contratto di appalto per l'accertamento e riscossione di alcune imposte locali ( tarsu, ici, cosap, ecc.).
A fronte del servizio svolto, la società di servizi inviava periodicamente all'Ente (ogni tre o quattro mesi) le fatture relative al compenso per l'attività via via svolta.
Il Comune ad oggi non ha ancora pagato una fattura del ---- e un'altra del ---- e non vi è stato alcun atto interruttivo della prescrizione.
Qual è, nel caso di specie, il termine prescrizionale delle fatture? - o -- anni?

Inviato: 3668 giorni fa
Materia: Recupero crediti
Pubblicato il: 06/11/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3663 giorni fa
In risposta al quesito proposto e sulla base dei dati disponibili può osservarsi quanto segue.
La dottrina e la giurisprudenza ritengono il “non uso” come causa di estinzione dei diritti reali parziari.
La prescrizione, pertanto, è definita come un modo di estinzione dei diritti il cui fondamento è ricondotto all'idea di rinuncia tacita del titolare (cfr. Cod. Civ. art. ----).
Oggetto della prescrizione sono i diritti soggettivi sostanziali e non le relative azioni, così che all'istituto in esame deve riconoscersi natura sostanziale e non processuale, con conseguente applicabilità della legge regolatrice del rapporto.
La normativa civile prevede una prescrizione ordinaria generale che è decennale a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la legge non prevede un termine diverso.
Per specifici crediti, infatti, sono previsti dei termini prescrizionali più brevi (art. ----, I comma, ----, ---- c.c. cinque anni; ----, II comma, c.c. due anni . ).
Esistono, peraltro, anche le c.d. prescrizioni presuntive per le quali viene presuntivamente ritenuto che il decorso di un determinato lasso di tempo abbia generato il pagamento del debito.
Il termine varia dai sei mesi ad un anno (cfr art.---- e ---- c.c.).
La prescrizione decorre dal giorno in cui si può far valere il diritto e termina quando si è compiuto l'ultimo giorno.
Questo un breve quadro della normativa applicabile al caso di specie che ci consente di rispondere ai quesiti formulati con la richiesta di parere.
Nel caso di specie, parrebbe essere davanti ad un contratto di servizi a prestazione periodica.
Per le prestazioni periodiche di servizi si ritiene applicabile la specifica previsione di cui all'art. ---- n. -, c.c. che stabilisce la prescrizione quinquennale nelle ipotesi di pagamenti periodici ad anno o in termini più brevi.
In questi casi ogni prestazione è indipendente dalle altre e il prezzo è dovuto alla scadenza fissata.
L'art. ---- c.c. disciplina il corso della prescrizione e prevede la sua decorrenza anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni.
La continuazione di cui all'articolo citato riguarda singole prestazioni, purchè complete ed autonome, anche se facenti parte di una serie.
Se il pagamento delle prestazioni è stato pattuito a scadenze periodiche, si ritiene che la prescrizione decorra da ciascuna delle scadenze medesime in base al comma - dell'art. ---- c.c..
Nel caso di specie, pertanto, si ritiene applicabile la prescrizione quinquennale che non darebbe possibilità del recupero del credito vantato.
Peraltro, anche in ipotesi di applicabilità della prescrizione decennale, in assenza di alcun atto interruttivo, sicuramente il credito del ---- appare prescritto mentre da valutare rispetto alla data di emissione quello del ----.
Resto a disposizione per ogni chiarimento e per quant'altro.

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