Il registro informatico dei protesti

Il registro creato per garantire la completezza, l'organicità e la tempestività su tutto il territorio nazionale delle informazioni circa il mancato pagamento di tratte accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, e sulle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte secondo la legge cambiaria.

Dal 15 maggio 2001 sono cambiati i vecchi bollettini ufficiali dei protesti e sono stampati ogni due settimane dalle Camere di commercio: è operativo quindi in tutta Italia il registro informatico dei protesti, creato per garantire la completezza, l'organicità e la tempestività su tutto il territorio nazionale delle informazioni circa il mancato pagamento di tratte accettate, di vaglia cambiari ("pagherò" o "cambiali") e di assegni bancari, e sulle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte secondo la legge cambiaria.

Il registro - su base nazionale, appunto - è accessibile al pubblico attraverso i terminali delle Camere di commercio o su terminali remoti collegati al sistema informativo camerale. Su richiesta dell'interessato, la Camera rilascerà un certificato con l'esito della ricerca. Fino all'attivazione del registro informatico, le Camere continueranno a rilasciare le usuali visure contenenti notizie relative al singolo soggetto protestato.

Il registro informatico comprende anche una pagina elettronica delle variazioni dei dati, nella quale sono elencate le notizie dei protesti cancellate o modificate in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei 15 giorni precedenti la consultazione, con indicazione della data in cui è stata effettuata la cancellazione o la modifica e del provvedimento che l'ha disposta. Sulla stessa pagina - in modo distinto - sono elencati anche i decreti di riabilitazione pubblicati nel registro informatico nello stesso periodo di tempo.

Il registro informatico permette di estrarre anche:

  • elenchi di protesti e rifiuti di pagamento selezionati in base a parametri di ricerca diversi, come ad esempio la data e il luogo della levata o della registrazione;
  • il codice fiscale del soggetto protestato o, in mancanza, la data e il luogo di nascita (se si tratta di persona fisica) oppure l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta e il numero di iscrizione (se si tratta di societa' soggetta a registrazione);
  • la data di scadenza, se si tratta di cambiale o di vaglia cambiario;
  • elenchi integrali delle iscrizioni eseguite nel registro informatico nei quindici giorni precedenti a quello della consultazione;
  • copie integrali della pagina elettronica delle variazioni dei dati. La data di estrazione deve risultare su tutti questi certificati. Gli estremi di estrazione sono mantenuti nel registro informatico.

Con l'informatizzazione del sistema, gli elenchi dei protesti non devono essere più inviati al Tribunale, ma direttamente alle Camere di commercio. Dal 15 aprile 2001 - come previsto dal regolamento emanato col decreto n. 316 del 9 agosto 2000 - i dati sui protesti verranno trasmessi su supporto informatico accompagnato da una copia stampata e firmata dal pubblico ufficiale che ha redatto l'elenco, oppure per via telematica, autenticati con la firma digitale (in mancanza di quest'utima, anche la trasmissione con modalità telematiche dovrà essere accompagnata da una copia su carta dell'elenco.

Negli elenchi dei protesti dovranno essere specificati i motivi del rifiuto del pagamento, secondo una codifica distinta per assegni bancari e per vaglia cambiari e tratte accettate.

La pubblicazione degli elenchi, mediante iscrizione nel registro informatico, avverrà entro 10 giorni dalle ricezione da parte della Camera di commercio.

Il debitore che, entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento del titolo protestato unitamente agli interessi maturati ed alle relative spese di levata, ha il diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico. Il debitore che provvede al pagamento oltre il termine dei 12 mesi può chiederne l'annotazione nel registro. In entrambi i casi, l'interessato dovrà presentare una istanza al presidente della Camera di commercio. La stessa istanza per la cancellazione può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito una levata di protesto illegittimamente o erroneamente.

Il presidente della Camera di commercio provvede sull'istanza entro il termine di venti giorni. All'interessato va comunicato in ogni caso l'esito dell'istanza. La nuova procedura è disciplinata dalla legge 15 agosto 2000, n. 235, che ha modificato ed integrato la legge 12 febbraio 1955, n. 77. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale) n. 200 del 28 agosto, la nuova legge è entrata in vigore il 27 dicembre 2000.

Con ogni istanza di cancellazione la Camera di commercio potrà riscuotere un diritto pari a 15.000 lire per protesto. La somma sarà rivalutata annualmente con un decreto del Ministero dell'industria, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

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