dopo istanza di conversione pignoramento il G.E. stabiliva udienza per il --.--.----. il dispositivo...

Attenzione: ogni consulenza viene modificata per rendere irriconoscibile l’autore

Quesito risolto:
dopo istanza di conversione pignoramento il G.E. stabiliva udienza per il --.--.----. il dispositivo non mi veniva notificato. all'udienza il G.E. sentito il creditore e ammesso l'assenza del debitore (io ) senza specificare se vi era stata notifica o meno "decide come da allegata ordinanza che costituisce parte integrante della presente dando che nessuno è comparso per il debitore". segue dispositivo.
è valido e si può annullare visto la mancanza di notifica che mi ha impedito di far sentire le mie ragioni.
Inviato: 3654 giorni fa
Materia: Recupero crediti
Pubblicato il: 03/10/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3653 giorni fa


Riscontro la sua richiesta di consulenza, come appresso.
Non vi è dubbio che il provvedimento non notificato al debitore è lesivo dei suoi diritti.
Se lo stesso ha proposto istanza di conversione vuol dire che è costituito, sicchè i provvedimenti gli devono essere notificati.
Il difetto di notifica costituisce una vzio della procedura.
Più chiaramente, non si mette in discussione la esistenza del diritto a procedere ma la regolarità degli atti esecutivi posti in essere.
Il rimedio previsto dall'ordinamento in detti casi è la opposione agli atti esecutivi.
Detto rimedio è disciplinato dall'art.--- c.p.c.
Il problema è che la opposizione va proposta entro gg.-- dalla conoscenza dell'atto.
Visto infatti che non vi è stata la notifica, sicuramente lei avrà avuto conoscenza dell'atto atraverso altri elementi.
Deve assolutamente il termine decorrere dall'ultimo atto che le è stato comunicato o comunque del quale ha preso visione per poi poter impugnare anche quello del gennaio ----

Siffatto termine è perentorio e pertanto non può essere prorogato, con l'ulteriore conseguenza che la tardività dell'opposizione è rilevabile d'ufficio ( C. ----/----; C. ----/----; T. Potenza --.-.----). Inoltre, siffatto termine non è sospeso durante le ferie giudiziali ( v. per tutte C. -----/----; C. -----/----; C. -----/----; C. ----/----; C. -----/----; T. Milano --.-.----). Tale esclusione è posta non nell'interesse del debitore esecutato, ma risponde alla finalità di pronta definizione del giudizio di opposizione, restando perciò irrilevante (ai fini dell'operatività di detta esclusione) che l'esecuzione sia stata portata a compimento (C. -----/----; C. ----/----). Nel caso tuttavia venga proposta dall'opposto una domanda riconvenzionale (ad es. per risarcimento dei danni da ritardato pagamento), a tale domanda si applicherà il regime della sospensione feriale dei termini (C. --/----).
Il dies a quo di decorrenza del termine va individuato non con riferimento al compimento dell'atto viziato, ma dalla conoscenza che il soggetto interessato abbia dell'atto stesso (Oriani, Opposizione, ---, che afferma che l'art. --- va interpretato «secondo il suggerimento fornito dall'art. ---, -° co.»).

Si esprime in senso analogo la giurisprudenza, per la quale il momento del compimento dell'atto, dal quale decorre il termine perentorio per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, coincide con il momento in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone ( C. -----/----; C. -----/----; C. -----/----; C. ----/----; C. -----/----; C. ----/----; C. -----/----). Ne segue che per le ordinanze rese fuori udienza è necessaria la comunicazione del provvedimento alla parte, quale requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo, non essendo peraltro onere dell'opponente dimostrare la mancata notizia del provvedimento opposto (C. ---/----; contra C. -----/----
Tanto premesso, valuti se vi è il termine di gg.-- dalla conoscenza per impugnare l'ato.
Resto a disposizione per eventuale richiesta di consulenza ed assistenza
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Il Cliente ha chiesto un chiarimento: 3650 giorni fa
nonostante la riconversione accettata, seguita al pignoramento del c/c, la somma resta bloccata impedendomi di adempiere al dispositivo, a meno di dover far fronte con altri introiti.
è regolare? anche perché l'ordinanza parla dice " dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece, con effetto dal versamento dell'intera somma".
nel caso questo chiarimento venga considerato nuovo quesito si provveda fornire nuovo preventivo da soddisfare. grazie. cordialità.
 
Il Professionista ha risposto: 3649 giorni fa
le consiglio di proporre un istanza per far valere i suoi diritti.
Per capire meglio avrei bisogno del provvedimento del Giudice
Il Cliente ha chiesto un chiarimento: 3648 giorni fa

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