Azioni preliminari ad un decreto ingiuntivo

La visura come azione preliminare che permette all'avvocato di venire a conoscenza di tutte le proprietà di beni mobili ed immobili soggetti a registrazione (automobili, case, terreni, ecc.) che risultano al nominativo del debitore.

Quando i vari solleciti di pagamento non vengono riscontrati dal debitore, perché questi non ha nessuna intenzione di procedere al pagamento della somma dovuta, è necessario procedere, prima di avviare una causa giudiziaria, estrarre una visura (es. ricerca società, protesti, bilancio, ecc.) ed uno stato patrimoniale del debitore, che permette di conoscere tutte le proprietà di beni mobili ed immobili soggetti a registrazione (automobili, case, terreni, ecc.) che sono riferibili al nominativo del debitore. Si precisa che, con specifico riferimento allo stipendio o alla pensione, questi sono pignorabili per un quinto.

 

Il decreto ingiuntivo 

Se tali ricerche danno come risultato beni o proprietà sulle quali poter agire, l'avvocato inizierà la normale procedura di esecuzione forzata del credito con il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo ovvero se già in possesso di un titolo, notificare il precetto. L'emissione del provvedimento da parte del giudice segue tempistiche abbastanza veloci (dai 30 ai 60 giorni)..

Affinchè l'azione di recupero sia più incisiva possibile, è necessario che il creditore fornisca all'avvocato tutta la documentazione in suo possesso per agevolare la successiva azione legale.
I principali documenti sono:

  • copia delle fatture scadute ed eventualmente copia dell'estratto conto del debitore;
  • copia di assegni o cambiali;
  • copia di sentenze;
  • ordini di acquisto;
  • lettere di vettura e bolle di consegna;
  • documenti comprovanti precedenti solleciti;
  • corrispondenza col debitore.

 

Condizioni per poter richiedere un decreto ingiuntivo

Si può richiedere il decreto ingiuntivo se sussiste una delle seguenti condizioni :

  • se vi sono prove scritte del proprio credito. Sono ritenute tali:
    • tra privati: polizze e promesse unilaterali fatti per scrittura privata (ad es. cambiali, assegni, scritture private, polizze assicurative, busta paga lavoratore, mancato pagamento spese condominiali);
    • per gli imprenditori: anche le fatture con gli estratti delle scritture contabili bollate e registrate in contabilità (autenticate da un notaio) oppure la fattura con la bolla d'accompagnamento.
  • credito inerente onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
  • credito inerente una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili (per le cose fungibili sulla domanda bisogna anche chiedere un equivalente controvalore in denaro).
  • credito inerente onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
  • l'ingiunzione deve essere intimata nel territorio Italiano.
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Opposizione al decreto ingiuntivo

Il debitore qualora ritenga di avere una ragione che giustifichi il mancato pagamento, deve entro 40 giorni dalla notificazione del decreto, impugnare il decreto ingiuntivo davanti allo stesso Giudice che lo ha emesso (art. 645 c.p.c.). Con l'opposizione del debitore il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario: il debitore ha la possibilità di far valere i motivi per i quali non ha effettuato il pagamento (ad es. vizi sui servizi o materiali ricevuti, insussistenza del credito, intervenuto pagamento); all'esito del giudizio, il Giudice stabilisce se accogliere parzialmente o integralmente l'opposizione oppure rigettarla con conseguente pagamento del debito maggiorato delle spese legali e processuali.

L'art. 647 c.p.c. precisa che, se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto. Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo quanto previsto dall'art. 650 e la cauzione eventualmente prestata è liberata.

Occorre altresì considerare che, pur in pendenza di opposizione, il decreto ingiuntivo può essere può essere munito di provvisoria esecuzione in tutti i casi in cui l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.                    

                                                                            
                                                                     
                                                                                      
                                             
                                                                                      

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