Il recupero del credito tramite un avvocato

Le norme rivolte a soddisfare il diritto del creditore, ossia la realizzazione coattiva di quello che avrebbe dovuto spontaneamente e bonariamente dare il debitore.

Se si è già in possesso di un titolo esecutivo e ci si rivolge ad un avvocato per recuperare il credito, quest'ultimo, dopo aver inviato una lettera di diffida, si avvarrà delle norme contenute nel libro terzo del codice di procedura civile, disciplinanti il processo esecutivo Queste norme sono rivolte a soddisfare il diritto del creditore, ossia la realizzazione coattiva di quello che avrebbe dovuto spontaneamente e bonariamente dare il debitore.

L'articolo 2740 del codice civile dispone: il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Se il debitore non adempie, il creditore può quindi avvalersi del processo esecutivo per realizzare il suo credito, procedendo ad esecuzione forzata sui beni del suo debitore.

Vari tipi di processo di esecuzione

Il processo esecutivo è regolato nel codice di procedura civile dagli articoli 474-632.

Nell'ambito del processo esecutivo, possiamo distinguere tre specie di azioni esecutive:

  1. l'espropriazione forzata per crediti di denaro (espropriazione mobiliare presso il debitore, espropriazione presso terzi, espropriazione immobiliare, espropriazione di beni indivisi, espropriazione contro il terzo proprietario);
  2. l'esecuzione per consegna o rilascio di cosa mobile o immobile;
  3. l'esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare (es. eliminare un muro abusivo).
Atti preliminari alla esecuzione

Prima dell'inizio del processo esecutivo si dovrà notificare al debitore il titolo esecutivo ed il precetto per preannunciarli il proposito di procedere ad esecuzione forzata. In tal modo gli si concede la possibilità di adempiere la propria obbligazione. Tali atti preliminari (notifica del titolo e del precetto) sono previsti dall'articolo 479.

Il titolo esecutivo

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, sono titoli esecutivi: le cambiali, gli assegni, le fatture, altri titoli di credito, nonché altri atti negoziali ai quali la legge attribuisce alla stessa e efficacia; le sentenze; decreto ingiuntivo, ordinanze, verbali di conciliazione, licenze e sfratti convalidati, provvedimenti possessori, etc. gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, solo per le obbligazioni di somme di denaro in esse contenute. Mentre per le cambiali, gli assegni e gli altri titoli di credito il possessore può senz'altro iniziare l'esecuzione, l'articolo 475 dispone che le sentenze, gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e gli atti ricevuti da notaio, per valere come titolo esecutivo, devono essere munite della formula esecutiva.

Il precetto

L'articolo 480 precisa che il precetto consiste nella formale intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni, con l'avvertimento che mancando l'adempimento, si procederà ad esecuzione forzata. Il precetto deve contenere a pena di nullità: l'indicazione delle parti; la data di notificazione del titolo esecutivo (se è fatta separatamente); la trascrizione integrale del titolo, se è richiesta dalle legge (es. cambiale). Il precetto diviene inefficace se l'esecuzione non è iniziata entro novanta giorni dalla sua notificazione.

L'espropriazione forzata

L'espropriazione forzata è quel tipo di processo esecutivo, costituito da un complesso di atti diretti a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio ed a convertirli in danaro, con cui soddisfare il credito del creditore procedente. Espropriazione forzata può essere: espropriazione mobiliare; espropriazione immobiliare. Espropriazione mobiliare può dirigersi: nei confronti del debitore se i beni mobili sono nella disponibilità diretta del debitore; nei confronti dei terzi, se i beni mobili sono nella disponibilità diretta di un terzo o se oggetto della espropriazione è un credito del debitore verso terzi. Il procedimento di espropriazione si svolge attraverso varie fasi, che, sinteticamente possono ridursi a tre: il pignoramento; la vendita o la assegnazione del bene pignorato; la distribuzione del ricavato.

Il pignoramento

L'espropriazione forzata si inizia con il pignoramento (articolo 491). Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che vengono pignorati e i frutti di essi. Su richiesta di uno o più creditori, l'intervento dell' Ufficiale Giudiziario per il pignoramento dei beni inizia con la redazione dell'atto di pignoramento descrivendo le cose pignorate e determinandone approssimativamente il valore. Durante il pignoramento dei beni l'ufficiale giudiziario enuncia al debitore le procedure per la conservazione delle cose pignorate. Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139 secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Oggetti non pignorabili

Non sono pignorabili:

  • l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, gli utensili di casa e cucina, etc.; i commestibili e i combustibili;
  • gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, arte o mestiere;
  • i crediti alimentari;
  • il crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone o sussidi dovuti per maternità malattia etc.

Il creditore può liberamente scegliere i singoli beni da pignorare, siano essi mobili o immobili.

Per evitare il pignoramento

Il debitore ha facoltà di evitare il pignoramento, versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario l'importo del credito e delle spese o per consegnarlo al creditore o perché detta somma rimanga depositata come oggetto del pignoramento. In questo secondo caso l'importo del credito e delle spese va aumentato dei due decimi. Il debitore, inoltre, a due ulteriori facoltà:

  1. chiedere la conversione del pignoramento (articolo 495) ossia chiedere, in qualunque momento anteriore alla vendita, la sostituzione delle cose pignorare con una somma di denaro. L'istanza di conversione è ammissibile solo se il debitore deposita in cancelleria, insieme all'istanza, una somma pari ad un quinto del credito vantato dal creditore; l'istanza può essere presentata una sola volta; è eliminata la possibilità di versare la somma a rate, quindi il versamento va effettuato subito o entro il termine fissato dal giudice; se il debitore non effettua il versamento della somma determinata dal giudice, decade dal beneficio, e la somma versata al momento dell'istanza entra a far parte dei beni di ignorati.
  2. chiedere la riduzione del pignoramento, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita.
La vendita e la assegnazione

Effettuato il pignoramento, il creditore ha due possibilità: fare istanza per la vendita dei beni pignorati, fare istanza affinché i beni vengano a lui assegnati in pagamento del credito. L'assegnazione consiste nella attribuzione diretta del bene pignorato al creditore, al fine di soddisfare il suo credito Nell'espropriazione mobiliare, l'assegnazione è possibile solo relativamente a titoli di credito o di cose aventi un valore determinato o determinabile da listini di borsa o mercato e dopo che siano falliti gli esperimenti di vendita. Nell'espropriazione immobiliare l'assegnazione può essere fatta solo in caso di esito negativo dell'incanto. L'istanza di vendita o di assegnazione si può fare dopo dieci giorni dal pignoramento.

La distribuzione della somma ricavata se vi sono creditori

Questa è l'ultima fase del processo di esecuzione e consiste nella ripartizione fra i creditori della somma ricavata dalla vendita dei beni del debitore, al fine di recuperare il credito vantato. La massa attiva che deve essere distribuita tra i creditori intervenuti nell'espropriazione, è composta da: il prezzo dei beni venduti; il conguaglio per le cose assegnate, ossia la differenza fra il valore attribuito al bene e il credito dell'assegnatario; rendite e proventi, ossia i frutti o gli interessi dei beni di ignorati; multe o somme eventualmente dovute per risarcimento del danno da parte dell'aggiudicatario inadempiente. Viene formato un piano di riparto delle somme. Se residuano delle somme, vengono consegnate al debitore o al terzo che ha subito l'esproprio.

Prescrizione del credito

Si determina la perdita del diritto alla riscossione del credito qualora il proprio diritto non venga esercitato per un determinato periodo. I tempi di prescrizione vengono determinati a seconda della tipologia del credito ed n generale salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, il credito si prescrive in 10 anni ( art. 2946 c.c )
La tempistica di prescrizione viene abbreviata a:

  • cinque anni per il diritto al risarcimento degli interessi, i crediti per canoni di locazione, per retribuzioni e trattamento di fine rapporto e i ratei di pensione;
  • tre anni per i crediti per prestazioni professionali;
  • due anni per i crediti derivanti dalla circolazione dei veicoli;
  • un anno per i crediti per il pagamento dei premi di polizza assicurativa;
  • sei mesi per i crediti degli albergatori e coloro che danno alloggio con o senza pensione.

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