Il protesto deve essere elevato nei confronti di chi abbia emesso il titolo secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza

Il protesto deve essere elevato nei confronti di chi abbia emesso il titolo secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza. Ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato. Nell’ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell’emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 12 novembre 2013, n. 25371



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1002/2006 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso notificato;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 128/2004 del TRIBUNALE DI BOLOGNA - SEDE DISTACCATA DI IMOLA, depositata il 11/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/07/2013 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, confermando la pronuncia del giudice di pace, respingeva l'appello proposto da (OMISSIS) nei confronti della Camera di Commercio di Bologna relativo ad un'opposizione avverso un protesto di un assegno bancario levato a nome della opponente ma tratto dal conto di un Condominio del quale la medesima era stata amministratrice. Tale assegno era stato emesso dall'opponente senza la spendita della qualita' di legale rappresentante del condominio e poiche' il conto era privo di provvista era stato elevato il protesto a nome dell'amministratrice in proprio.

L'opponente aveva provveduto tempestivamente al pagamento ma, ritenuta l'illegittimita' del protesto, ne aveva richiesto la cancellazione.

Il Tribunale per quel che ancora interessa ha affermato:

a) La (OMISSIS) ha diritto ad esercitare la propria azione ancorche' abbia ottenuto la riabilitazione e la cancellazione dal registro informatico dei protesti Legge n. 108 del 1996, ex articolo 17, comma 6.

b) L'amministratore del condominio e' qualificabile come mandatario con rappresentanza. Cio' determina che gli effetti della sua attivita' si producano direttamente nella sfera giuridico patrimoniale del mandante ma e' necessario che ne spenda il nome. La mancanza della spendita del nome determina invece il consolidamento degli effetti in capo al mandatario.

c) L'emissione dell'assegno e' conseguentemente riconducibile direttamente alla sfera dell'emittente mandatario e non a quella dei condomini mandanti, essendo peraltro il predetto mandatario tenuto a verificare l'esistenza e la capienza della provvista. Tale mancato controllo e' qualificabile come negligenza inescusabile che giustifica la levata del protesto a suo nome. Pertanto l'imputazione del protesto ha anche una spiegazione sostanziale.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi la (OMISSIS). Ha resistito con controricorso la Camera di Commercio.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della Legge n. 77 del 1955, articolo 4, commi 1 e 2 e dell'articolo 1388 cod. civ. per non avere la sentenza impugnata riconosciuto che la ricorrente agiva esclusivamente nella qualita' di legale rappresentante del Condominio (OMISSIS), ossia di un ente dotato di propria autonomia patrimoniale e conseguentemente legittimamente protestabile. In particolare non e' stato adeguatamente considerato che il conto corrente dal quale l'assegno veniva tratto non era intestato alla ricorrente protestata ma al Condominio, in spregio alla normativa che richiede la corretta identificazione del debitore. Erroneamente la sentenza impugnata ha applicato la disciplina codicistica della rappresentanza senza considerare che nella specie la lesione denunciata riguarda i diritti della persona ed in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Le informazioni contenute nel registro dei protesti possono esporre l'interessato a gravi pregiudizi ed ad una notevole invasione della sfera privata. Ne consegue che le informazioni ivi contenute dovrebbero essere limitate a quelle strettamente necessarie al perseguimento degli scopi del registro e strettamente rispettose dei criteri di legge, avendo ad oggetto il trattamento dei dati personali. In conclusione, secondo la parte ricorrente, vertendosi in materia di diritti della personalita' non potrebbe farsi applicazione del principio formalistico della contemplatio domini contenuto nell'articolo 1388 cod. civ..

Nel secondo motivo viene dedotto il vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla domanda subordinata proposta dalla ricorrente in secondo grado, ovvero quella relativa alla richiesta d'integrazione dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 7, comma 3, lettera a) (Codice privacy), non risultando dal registro dei protesti l'avvenuto pagamento nel termine di due mesi dalla levata. Tale risultato non poteva essere raggiunto con la procedura prevista dalla Legge n. 77 del 1955, articolo 4, comma 1, in quanto relativa al pagamento avvenuto nei dodici mesi dalla levata del protesto.

Il primo motivo e' manifestamente infondato. Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte, i requisiti per la valida assunzione di una obbligazione cartolare in nome altrui sono ai sensi del Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 14 non solo l'esistenza di una procura o di un potere ex lege ma anche l'apposizione della sottoscrizione sul titolo con l'indicazione di tale qualita' pur senza l'assunzione di formule sacramentali e con le sole modalita' idonee a rendere evidenti ai terzi l'avvenuta assunzione dell'obbligazione in nome altrui (Cass. 13906 del 2005; in tema di obbligazione cambiaria Cass. 10388 del 2012). In mancanza di tale specificazione le conseguenze giuridiche conseguenti all'emissione del titolo sono esclusivamente a carico di chi risulti averlo sottoscritto (Cass. 10417 del 2010, con riferimento all'illecito amministrativo relativo all'emissione di assegno bancario o postale privo di provvista o senza l'autorizzazione del trattario). In conclusione il protesto deve essere elevato nei confronti di chi abbia emesso il titolo secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza. Ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l'esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato. Nell'ipotesi contraria la responsabilita' esclusiva dell'emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge e' a carico di chi lo abbia sottoscritto.

Il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile alla luce della recente sentenza delle S.U. n. 17931 del 2013. Nella pronuncia che ha risolto un contrasto tra sezioni semplici sull'interpretazione del principio della specificita' e vincolativita' dei motivi di ricorso per cassazione e' stato affermato nel principio di diritto in essa contenuto che: "Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non e' indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilita' della fattispecie di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all'articolo 112 cod. proc. civ., purche' il motivo rechi univoco riferimento alla nullita' della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorche' sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge", le Sezioni Unite della Corte, pur avendo accolto l'interpretazione meno formalistica del principio della specificita' dei motivi hanno pero' affermato che il motivo che abbia oggetto l'omessa pronuncia, al di la' della formula sacramentale usata debba avere ad oggetto "la nullita' della decisione" nel proprio sviluppo argomentativo e non come nella specie, l'omessa motivazione e la violazione della legge sostanziale, sottesa al rigetto implicito. Nella specie, il motivo denominato come vizio di omessa motivazione si sviluppa integralmente come violazione delle norme sostanziali che regolano, o dovrebbero regolare il diritto all'integrazione dei dati personali nel registro dei protesti, cosi' incorrendo nella censura d'inammissibilita' cosi' come descritta nell'ultima parte della massima citata che, peraltro, reca numerosi precedenti conformi (Cass. 11801 del 2013; 7268 del 2012; 7871 del 2012).

Al rigetto del ricorso consegue l'applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento in favore del contro ricorrente che liquida in euro 1.000,00 per compensi; euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
 

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