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Nel caso in cui un debito del fallito sia stato saldato da un terzo, la revocabilità del pagamento deve essere esclusa allorché il terzo abbia impiegato mezzi propri

Pubblicato il: 04/10/2009



Nel caso in cui un debito del fallito sia stato saldato da un terzo, la revocabilità del pagamento deve essere esclusa allorché il terzo abbia impiegato mezzi propri; tanto a condizione che egli non abbia esercitato azione di rivalsa nei confronti del debitore prima ancora del fallimento. Laddove risulti provato (onere che incombe sul curatore fallimentare) che egli abbia eseguito il pagamento attingendo alla provvista del debitore fallito, la revocabilità è invece indiscussa, purché ricorrano le ulteriori condizioni postulate dal disposto dell'articolo 67, comma 2°, della legge fallimentare. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 12 agosto 2009, n. 18234)


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