I bilanci sono prova imprescindibile ma non prova legale, ai fini della prova da parte dell'imprenditore della sussistenza dei requisiti di non fallibilità

I bilanci sono prova imprescindibile ma non prova legale, ai fini della prova da parte dell'imprenditore della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, tanto che il giudice può ritenerli motivatamente inattendibili. L'imprenditore resta onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità, avendo ulteriormente già chiarito la Suprema Corte che occorre da parte del giudice l'accertamento concreto della specifica vicenda con riferimento, per esempio, ai tempi di approvazione e di deposito di quei bilanci, alla vicinanza o lontananza dell'adempimento rispetto alle tempistiche della procedura prefallimentare (cfr. anche Cass. nn. 13746/2017 e 24548/2016).

Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile, Ordinanza 7 settembre 2017, n. 20918



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

ORDINANZA

sul ricorso 19319/2016 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS) S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2878/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE.

RILEVATO

- che la parte ricorrente ha proposto ricorso, fondato su di un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, la quale ha respinto il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della (OMISSIS) s.r.l.;

- che la corte territoriale ha escluso la possibilita' di valutare le risultanze dei tre bilanci sociali prodotti in atti dalla societa', in quanto depositati nel registro delle imprese dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, sulla base del principio generale di cui alla L. Fall., articolo 45, secondo cui le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi restano inefficaci, se compiute dopo tale data;

- che non svolge difese la parte intimata;

- che e' stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'articolo 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

CONSIDERATO

- che il motivo deduce la violazione e la falsa applicazione della L. Fall., articolo 45, in quanto il deposito dei bilanci nel registro delle imprese dopo la sentenza di fallimento non li rende, per cio' solo, irrilevanti al fine di provare della insussistenza dei requisiti di fallibilita' L. Fall., ex articolo 1, comma 2, della societa' debitrice, nella specie da molti anni inattiva;

- che il motivo e' manifestamente fondato, posto che l'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, nei procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al Decreto Legislativo n. 169 del 2007, permette la produzione di nuovi documenti ed il fallito puo' indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui alla L. Fall., articolo 1, comma 2 (cfr. Cass. 5 novembre 2010, n. 22546; ord. 6 giugno 2012, n. 9174; 24 marzo 2014, n. 6835; 22 aprile 2015, n. 8226);

- che, sulla base di tale principio, non puo' escludersi neppure la rilevanza e la producibilita' di un documento come il bilancio che, come nella specie, sia stato depositato a fini di pubblicita'-notizia nel registro delle imprese dopo il primo grado di giudizio;

- che dalla previsione della L. Fall., articolo 15, comma 4 - secondo cui l'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento deve depositare in giudizio i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonche' una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata - palesa come la prova, di cui il debitore e' onerato, del non superamento dei limiti dimensionali previsti dalla L. Fall., articolo 1, comma 2 (come novellato dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007) va desunta anzitutto dai bilanci: onde l'essenzialita' della produzione di questi ultimi nel corso del giudizio;

- che, peraltro, va ricordato come i bilanci sono bensi' prova imprescindibile, ma non prova legale, ai fini della prova, da parte dell'imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilita', sicche' ben possono essere ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, onde poi l'imprenditore rimarra' onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilita' (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548); avendo ulteriormente questa Corte chiarito che, pertanto, occorre da parte del giudice "l'accertamento concreto della specifica vicenda oggetto di esame, con riferimento, ad esempio, ai tempi di approvazione e di deposito di quei bilanci, alla vicinanza o lontananza dell'adempimento rispetto alle tempistiche della procedura prefallimentare, ecc." (Cass. 31 maggio 2017, n. 13746);

- che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, affinche' proceda all'esame dei documenti prodotti;

- che al giudice del rinvio si demanda, altresi', la statuizione sulle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita'.

 

INDICE
DELLA GUIDA IN Fallimento

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2748 UTENTI