Riforma sostanziale della Legge Fallimentare del 1942

D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a normaL. 14 maggio 2005, n. 80.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 gennaio 2006, n. 12, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della

Visto l'articolo 1, commi 5 e 6, della

conversione in legge, con modificazioni, del

35

procedure concorsuali;

Visto il

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 23 settembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,

espressi in data 16 novembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in

data 22 novembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22

dicembre 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Emana il seguente decreto legislativo:

Costituzione;legge 14 maggio 2005, n. 80, didecreto-legge 14 marzo 2005, n., recante delega al Governo per la riforma organica della disciplina delleregio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del

Capo I

Modifiche al titolo I del

1.

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267Sostituzione dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 1 del

seguente:

«Art. 1 (

soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli

imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i

piccoli imprenditori.

Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti

un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche

alternativamente:

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dalImprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). - Sono

a

superiore a euro trecentomila;

) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore

b

media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un

ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.

I limiti di cui alle lettere

aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base

della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.».

) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sullaa) e b) del secondo comma possono essere

2.

Modifiche all'articolo 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 del

abrogato.

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è

3.

Abrogazione dell'articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 4 del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

Capo II

Modifiche al titolo II, capo I del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

4.

Sostituzione dell'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 6 del

seguente:

«Art. 6 (

dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del

pubblico ministero.

Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o

l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le

comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dalIniziativa per la dichiarazione di fallimento). - Il fallimento è

5.

Sostituzione dell'articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 7 del

seguente:

«Art. 7 (

la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:

1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero

dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura

dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione

fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;

2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice

che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dalIniziativa del pubblico ministero). - Il pubblico ministero presenta

6.

Abrogazione dell'articolo 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 8 del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

7.

Modifiche all'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. All'articolo 9 del

terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio

dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della

competenza.

L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere

dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata

dichiarazione di fallimento all'estero.

Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione

europea.

Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza

della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui

all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i commi secondo e

8.

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. Dopo l'articolo 9 del

seguenti:

«Art. 9

dichiara l'incompetenza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato

incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti

a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la

propria incompetenza.

Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli

atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo

45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura

fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.

Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.

Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo

18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma

dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello

competente.

Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato

incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della

causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di

procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Art. 9

dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale

competente che si è pronunciato per primo.

Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il

regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura

civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per

primo. Si applica l'articolo 9

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i-bis (Disposizioni in materia di incompetenza). - La sentenza che-ter (Conflitto positivo di competenza). - Quando il fallimento è stato-bis, in quanto compatibile.».

9.

Sostituzione dell'articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 10 del

seguente:

«Art. 10 (

dell'impresa

falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se

l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno

successivo.

In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori

collettivi, è fatta salva la facoltà di dimostrare il momento dell'effettiva

cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma.».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dalFallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio). - Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati

10.

Modifiche all'articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. All'articolo 11 del

sostituito dal seguente:

«L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già

confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non e

soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma,

n. 3).».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è

11.

Abrogazione dell'articolo 13 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 13 del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

12.

Sostituzione dell'articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 14 del

seguente:

«Art. 14 (

L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la

cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i

tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha

avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato

ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione

dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre

anni, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose

in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il

diritto.».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dalObbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento). -

13.

Sostituzione dell'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 15 del

seguente:

«Art. 15 (

di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le

modalità dei procedimenti in camera di consiglio.

Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i

creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico

ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal

giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del

quinto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di

convocazione e del ricorso, e quella dell'udienza deve intercorrere un termine

non inferiore a quindici giorni liberi.

Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento è volto

all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un

termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di

memorie ed il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il

tribunale dispone, con gli accertamenti necessari, che l'imprenditore depositi

una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.

I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal

presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni

di urgenza.

Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal

caso, il giudice delegato provvede, senza indugio e nel rispetto del

contraddittorio, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti

dalle parti o disposti d'ufficio.

Le parti possono nominare consulenti tecnici.

Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o

conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento,

che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati

o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il

decreto che rigetta l'istanza.

Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti

scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è

complessivamente inferiore a euro venticinquemila. Tale importo è

periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo

1.».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dalIstruttoria prefallimentare). - Il procedimento per la dichiarazione

14.

Modifiche all'articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. All'articolo 16 del

seguenti modificazioni:

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le

a

«3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali

obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato

ancora eseguito a norma dell'articolo 14;

4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà

all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi

giorni dal deposito della sentenza;

5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su

cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima

dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione in cancelleria

delle domande di insinuazione.»;

) al secondo comma, i numeri 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

b

«La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi

dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei

riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel

registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.»;

) il terzo comma è sostituito dal seguente:

c

) il quarto comma è abrogato.

15.

Sostituzione dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 17 del

seguente:

«Art. 17 (

fallimento

che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi

dell'articolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente

presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15,

ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura

civile, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il

nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito

della sentenza.

La sentenza è altresì annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove

l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva,

anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.

A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette,

anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle

imprese indicato nel comma precedente.».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dalComunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di). - Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza

16.

Sostituzione dell'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 18 del

seguente:

«Art. 18 (

essere proposto appello dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da

depositarsi entro trenta giorni presso la corte d'appello.

L'appello non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto

previsto dall'articolo 19, primo comma.

Il termine per l'appello decorre per il debitore dalla data della notificazione

della sentenza a norma dell'articolo 17 e, per tutti gli altri interessati, dalla

data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo.

In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del

codice di procedura civile.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, fissa con

decreto, da comunicarsi al ricorrente, l'udienza di comparizione entro

quarantacinque giorni dal deposito del ricorso, assegnando termine al

ricorrente non superiore a dieci giorni dalla comunicazione per la notifica del

ricorso e del decreto alle parti e al curatore, nonché un termine alle parti

resistenti non superiore a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di

memorie.

All'udienza il collegio, sentite le parti presenti in contraddittorio tra loro ed

assunti, anche d'ufficio, i mezzi di prova necessari ai fini della decisione,

provvede con sentenza, emessa ai sensi dell'articolo 281-

procedura civile. In caso di particolare complessità, la corte può riservarsi di

depositare la motivazione entro quindici giorni.

La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore che

ha chiesto il fallimento e al debitore, se non opponente, e deve essere

pubblicata, comunicata ed iscritta a norma dell'articolo 17.

La sentenza che rigetta l'appello è notificata al ricorrente.

Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente

compiuti dagli organi della procedura.

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal

tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto non soggetto a

reclamo.».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dalAppello). - Contro la sentenza che dichiara il fallimento puòsexies del codice di

17.

Sostituzione dell'articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 19 del

seguente:

«Art. 19 (

collegio, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi

motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la

liquidazione dell'attivo.

Se è proposto ricorso per cassazione i provvedimenti di cui al primo comma

o la loro revoca sono chiesti alla Corte di appello.

L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al

ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di

consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al

curatore.».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dalSospensione della liquidazione dell'attivo). - Proposto l'appello, il

18.

Abrogazione dell'articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 21 del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.

19.

Sostituzione dell'articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 22 del

seguente:

«Art. 22 (

fallimento

fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere

alle parti.

Entro quindici giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico

ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla Corte

d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto

motivato. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del

creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per

responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Il decreto della Corte di appello è comunicato a cura del cancelliere alle

parti del procedimento di cui all'articolo 15.

Se la Corte d'appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del

pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la

dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti

che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.

I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto

della Corte d'appello.».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dalGravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di). - Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di

Capo III

Modifiche al titolo II, capo II del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

20.

Sostituzione dell'articolo 23 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 23 del

seguente:

«Art. 23 (

fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina

ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della

procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in

ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei

creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di

competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del

giudice delegato.

I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono

pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dalPoteri del tribunale fallimentare). - Il tribunale che ha dichiarato il

21.

Sostituzione dell'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 24 del

seguente:

«Art. 24 (

dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne

derivano, qualunque ne sia il valore.

Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo

comma si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di

procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, del codice di

procedura civile.».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dalCompetenza del tribunale fallimentare). - Il tribunale che ha

22.

Sostituzione dell'articolo 25 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 25 del

seguente:

«Art. 25 (

di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:

1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un

provvedimento del collegio;

2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per

la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di

terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;

3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla

legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito

svolgimento della procedura;

4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale

revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal

medesimo curatore nell'interesse del fallimento;

5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli

atti del curatore e del comitato dei creditori;

6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come

convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per

i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore,

liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito agli

avvocati nominati dal medesimo curatore;

7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei

requisiti previsti dalla legge;

8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati

dai terzi, a norma del capo V.

Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può

far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.

I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto

motivato.».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dalPoteri del giudice delegato). - Il giudice delegato esercita funzioni

23.

Sostituzione dell'articolo 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 26 del

seguente:

«Art. 26 (

Salvo che non sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato

e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello,

che provvedono in camera di consiglio.

Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da

chiunque vi abbia interesse.

Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla

comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il

fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è

stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre

dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato. La

comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con

garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui

al

a notificazione.

Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non

può proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento in

cancelleria.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere l'indicazione del

tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della

procedura fallimentare; le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio in

un comune sito nel circondario del tribunale competente; la determinazione

dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su

cui si basa il reclamo e le relative conclusioni; l'indicazione specifica, a pena di

decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei

documenti prodotti.

Il presidente del collegio nomina il giudice relatore e fissa con decreto

l'udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio, assegnando al

reclamante un termine per la notifica al curatore ed ai controinteressati del

ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Tra la notifica e l'udienza

devono intercorrere non meno di dieci giorni liberi e non più di venti; il

resistente, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, deposita memoria

difensiva contenente l'indicazione dei documenti prodotti.

Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi gli

interessati che intendono intervenire nel giudizio.

Nel corso dell'udienza il collegio, sentiti il reclamante, il curatore e gli

eventuali controinteressati, assume, anche d'ufficio, le informazioni ritenute

necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti.

Entro trenta giorni dall'udienza di convocazione delle parti, il collegio

provvede con decreto motivato con il quale conferma, modifica o revoca il

provvedimento reclamato.».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dalReclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale). -decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale

24.

Sostituzione dell'articolo 27 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 27 del

seguente:

«Art. 27 (

fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dalNomina del curatore). - Il curatore è nominato con la sentenza di

25.

Sostituzione dell'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 28 del

seguente:

«Art. 28 (

svolgere le funzioni di curatore:

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dalRequisiti per la nomina a curatore). - Possono essere chiamati a

a

) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

b

soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera

caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona

fisica responsabile della procedura;

) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che ia). In tale

c

controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali

e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche

e attitudini del curatore.

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro

il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto

dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento,

nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.».

) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e

26.

Modifiche all'articolo 29 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. All'articolo 29, primo comma, del

parola: «comunicare» è sostituita dalle seguenti: «far pervenire».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la

27.

Sostituzione dell'articolo 31 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 31 del

seguente:

«Art. 31 (

patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la

vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'àmbito delle

funzioni ad esso attribuite.

Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato,

salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di

diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti

promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro

caso in cui non occorra ministero di difensore.

Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che

riguardano il fallimento.».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dalGestione della procedura). - Il curatore ha l'amministrazione del

28.

Sostituzione dell'articolo 32 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 32 del

seguente:

«Art. 32 (

personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche

operazioni, previa autorizzazione del giudice delegato. L'onere per il compenso

del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.

Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi

coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la

sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai

fini della liquidazione del compenso finale del curatore.».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dalEsercizio delle attribuzioni del curatore). - Il curatore esercita

29.

Modifiche all'articolo 33 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. All'articolo 33 del

seguenti modificazioni:

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le

a

seguenti «entro sessanta giorni» e le parole «sul tenore della vita privata di lui

e della famiglia»,» sono soppresse;

) al primo comma le parole: «entro un mese»» sono sostituite dalle

b

curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori,

nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al

curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le

informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di

controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.

Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo

la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi

ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare

l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli

interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia

della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.

Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al

primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con

indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione,

accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al

comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o

bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi

componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è

trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del

registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine

per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.».

) il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti: «Il

30.

Sostituzione dell'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 34 del

seguente:

«Art. 34 (

titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla

corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto

presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore.

La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal

tribunale ai fini della revoca del curatore.

Se è prevedibile che le somme disponibili non possano essere

immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa

approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le

disponibilità liquide siano impiegate nell'acquisto di titoli emessi dallo Stato.

Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di

pagamento del giudice delegato.».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dalDeposito delle somme riscosse). - Le somme riscosse a qualunque

31.

Sostituzione dell'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 35 del

seguente:

«Art. 35 (

transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi,

la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni,

l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione

sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.

Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni

caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato,

salvo che gli stessi siano già stati approvati dal medesimo ai sensi dell'articolo

104

Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del

Ministro della giustizia.».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dalIntegrazione dei poteri del curatore). - Le riduzioni di crediti, le-ter.

32.

Sostituzione dell'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 36 del

seguente:

«Art. 36 (

Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i

dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e

ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per

violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di

omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il

giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni

formalità non indispensabile al contraddittorio.

Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro

otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale

decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni

formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto

a gravame.

Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del

curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità

giudiziaria. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo

del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di

quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo.».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dalReclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori). -

33.

Integrazione del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. Dopo l'articolo 36 del

seguente:

«Art. 36

articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale.».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il-bis (Termini processuali). - Tutti i termini processuali previsti negli

34.

Modifiche all'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. All'articolo 37 del

seguenti modificazioni:

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le

a

decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.»;

) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il tribunale provvede con

b

decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla

corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del

decreto.».

) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Contro il

35.

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. Dopo l'articolo 37 del

seguente:

«Art. 37

creditori

presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei

crediti allo stato ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai

componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo

40, nonché chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le

ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale provvede alla nomina

dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui

agli articoli 28 e 40.

Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli

che si trovino in conflitto di interessi.

Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di

quelli allo stato ammessi, indipendentemente dall'entità dei crediti vantati,

possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito,

oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo 41, un compenso per la loro

attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al

curatore.».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il-bis (Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei). - In sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, i creditori

36.

Modifiche all'articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. All'articolo 38 del

seguenti modificazioni:

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le

a

del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione

approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere

un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato

dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua

amministrazione.»;

) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il curatore adempie ai doveri

b

del comitato dei creditori».

) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero

37.

Modifiche all'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. All'articolo 39 del

seguenti modificazioni:

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le

a

sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;

) al primo comma, le parole: «ministro per la grazia e giustizia»» sono

b

succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità

ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali

acconti.»;

) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Se nell'incarico si sono

c

) al terzo comma, le parole: «,se vi è luogo» sono soppresse.

38.

Sostituzione dell'articolo 40 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 40 del

seguente:

«Art. 40 (

giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle

risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di

ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad

assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti

previsti. Salvo quanto previsto dall'articolo 37

comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni

dello stato passivo o per altro giustificato motivo.

Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo

da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto

riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.

Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del

curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.

La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità

stabilite nel secondo comma.

Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene

dalla votazione.

Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in

parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti

indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.».

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dalNomina del comitato). - Il comitato dei creditori è nominato dal-bis, la composizione del

39.

Sostituzione dell'articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1. L'articolo 41 del

seguente:

«Art. 41 (

sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti

dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato,

succintamente motivando le proprie deliberazioni.

Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o

quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel

termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è

pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali

ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purché

sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.

In caso di inerzia, di impossibilità di funzionamento del comitato o di

urgenza, provvede il giudice delegato.

Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le

scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere

notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.

I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre

all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 37

bis

Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile,

l'articolo 2407 del codice civile. L'azione di responsabilità può essere proposta

anche durante lo svolgimento della procedura.»

(2) Comma così corretto con

2006, n. 66).

regio decret

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