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beni confluiti nel fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia non possono entrare a far parte dell'attivo fallimentare

Pubblicato il: 10/02/2010



I beni confluiti nel fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia non possono entrare a far parte dell'attivo fallimentare. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione 1 civile, con sentenza del 22 gennaio 2010, n. 1112. La disposizione contenuta nell'articolo 46, n. 3, della legge fallimentare, dettata nella vigenza dell'istituto del patrimonio familiare, trova applicazione anche con riferimento al nuovo istituto del fondo patrimoniale a esso succeduto, sicché deve escludersi che i beni facenti parte del fondo patrimoniale, in quanto costituenti un patrimonio separato, siano compresi nel fallimento. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 gennaio 2010, n. 1112

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