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In tema di effetti del fallimento non è ammessa l'immissione al passivo per i canoni non ancora scaduti

Pubblicato il: 28/03/2010



In tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di leasing e ai fini della disciplina delle conseguenze dell'eventuale scioglimento del relativo contratto (con riferimento a fattispecie verificatesi prima della entrata in vigore della riforma delle procedure concorsuali del 2006) occorre distinguere l'ipotesi del leasing di godimento dalla ipotesi del leasing traslativo; nel primo caso, trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione non incide retroattivamente sulle prestazioni gia' eseguite (articolo 1458 c.c., comma 1), per cui la societa' di leasing non e' tenuta a restituire al fallimento i canoni percepiti; nel secondo caso, invece si verifica tale retroattivita', per cui la societa' di leasing deve ritenersi tenuta alla restituzione dei pagamenti riscossi, salva la compensazione per il suo credito per l'equo compenso, che va riconosciuto in applicazione analogica del disposto di cui all'articolo 1526 cod. civ. (cfr. per tutte Cass. n. 8919 del 1993). Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 1 marzo 2010, n. 4862

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