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La vendita conclusa dal fallito un anno prima del fallimento può essere revocata in quanto l'eventus damni è in re ipsa

Pubblicato il: 11/05/2010



Ai fini della revoca della vendita di propri beni, effettuata dall'imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi dell'articolo 67, comma secondo, della legge fallimentare, l'eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione. In tale contesto, dunque, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente. Detto principio resta valido anche nel caso in cui il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato poiché ciò non esclude la possibile lesione della par condicio, né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché solo a seguito del riparto dell'attivo che si potrà verificare se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero insinuarsi. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 8 marzo 2010, n. 5505

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