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Il terzo che abbia subito danni per l'incapienza del patrimonio della società fallita non può agire contro l'amministratore

Pubblicato il: 15/05/2010



L'art. 2395 c.c., norma che legittima il terzo, al pari del socio e del creditore sociale, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, presuppone che tali danni siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunziato, e non già il riflesso di quelli eventualmente cagionati al patrimonio sociale. Trattasi, infatti, di azione avente natura aquiliana, che mira alla reintegra del patrimonio direttamente leso dal comportamento dell'amministratore. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 marzo 2010, n. 6870

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