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Solo il saldo disponibile del conto è in grado di rivelare se la rimessa dell'imprenditore poi fallito avesse o meno natura solutoria

Pubblicato il: 29/05/2010



Le rimesse sul conto corrente dell'imprenditore poi fallito sono legittimamente revocabili tutte le volte in cui il conto stesso, all'atto della rimessa risulti "scoperto", tale dovendosi ritenere sia il conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del cliente, sia quello scoperto a seguito di sconfinamento dal fido accordato al correntista. Pertanto, al fine di accertare se una rimessa del correntista sul proprio conto corrente sia destinata al pagamento di un proprio debito verso la banca, ovvero solo a ripristinare la provvista sul conto corrente, occorre fare riferimento ai saldo disponibile del conto, vale a dire all'effettiva disponibilita' di danaro liquido da parte del correntista nel momento in cui effettua la rimessa, non al "saldo contabile", che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico, ne' al "saldo per valuta", che e' effetto del posizionamento delle partite in base alla data di maturazione degli interessi Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 14 aprile 2010, n. 8953

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