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L'importo versato da un terzo al fine di estinguere lo scoperto per cui aveva prestato fideiussione può essere opposto al fallimento

Pubblicato il: 13/06/2011



Quando un terzo versa sul conto corrente del debitore, e dopo il fallimento di costui, una somma corrispondente allo scoperto del conto stesso, per il quale esso terzo aveva prestato fideiussione, e risulti altresì l'inesistenza di debiti verso il fallito da parte del terzo, deve ritenersi che costui abbia adempiuto il proprio debito fideiussorio, restando pertanto il relativo accreditamento sottratto alla dichiarazione di inefficacia di cui all'art. 44 L. Fall.. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 6 maggio 2011, n. 10004) Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 6 maggio 2011, n. 10004

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