Il curatore può sciogliere il contratto preliminare stipulato dal fallito fino all'avvenuto trasferimento del bene

La facoltà del curatore fallimentare di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita stipulato dal fallito e non ancora eseguito, ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, della legge fallimentare, può essere esercitata fino all'avvenuto trasferimento del bene, ossia fino all'esecuzione del contratto preliminare attraverso la stipula di quello definitivo ovvero fino al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva ex articolo 2932 del Cc, resa in difetto di adempimento del preliminare, e dunque anche nel giudizio di appello; il limite alla proponibilità delle eccezioni in senso proprio, previsto dall'articolo 345 del Cpc, non assume infatti rilevanza rispetto al compimento del predetto atto, il quale costituisce esercizio di un diritto potestativo di carattere sostanziale e manifestazione di una scelta discrezionale spettante al curatore, che opera direttamente sul contratto e può essere effettuata mediante dichiarazione nella comparsa di costituzione o in altro scritto difensivo, come la comparsa conclusionale o atto del procuratore, anche non sottoscritto dal curatore e la cui sussistenza è rilevabile d'ufficio ai fini della decisione. (M.Pis.)

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 16 settembre 2015, n. 18149



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso 15752-2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO DEI SOCI PERSONALMENTE ED ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI (OMISSIS) s.n.c., in persona del Curatore pro tempore AVV. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SNC;

- intimato -

avverso la sentenza n. 399/2010 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 21/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2015 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e delle difese esposte e per l'eventuale remissione della causa alle Sezioni Unite;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con sentenza del 23 gennaio 2003 il tribunale di Messina, in accoglimento della i domanda, proposta dal promissario acquirente (OMISSIS), pronunciava nei confronti del promittente venditore (OMISSIS) sentenza costitutiva ex articolo 2932 cod. civ. della vendita oggetto del contratto preliminare, fra le parti intercorso, avente a oggetto un terreno di mq. 492, da distaccarsi da una maggiore estensione di proprieta' del promittente, con l'obbligo di quest'ultimo di operare la scelta e il frazionamento catastale del terreno da trasferire.

i Con sentenza dep. il 21 giugno 2010 la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza impugnata dal curatore del Fallimentodella (OMISSIS) s.n.c. nonche' dei soci personalmente e illimitatamente responsabili, intervenuto successivamente alla sentenza di primo grado, dichiarava lo scioglimento del contratto de quo a seguito dell'esercizio del diritto esercitato ex articolo 72 L.F. con l'atto di appello.

Per quel che ancora interessa, i Giudici ritenevano che contrariamente a quanto ritenuto con la sentenza delle Sezioni Unite n. 12505/2004 e in conformita' invece del contrastante orientamento successivo dei giudici sia di legittimita' sia di merito - la retroattivita' degli effetti della trascrizione della sentenza emessa ai sensi dell'articolo 2932 cod. civ. al momento della trascrizione della domanda, con la sua conseguente opponibilita' al fallimento dichiarato in data successiva alla trascrizione della domanda, non avrebbe potuto comunque precludere l'esercizio da parte del curatore del diritto di cui all'articolo 72 L.F..

In ogni caso, anche volendo applicare i principi di cui alla richiamata sentenza delle Sezioni Unite, rimarrebbe integra la facolta' di scioglimento del contratto da parte del curatore, posto che nella specie, era stata conclusa una vendita alternativa, di natura meramente obbligatoria, in cui la individuazione del bene era rimessa al promittente venditore, il quale avrebbe dovuto operare la scelta del terreno e procedere al relativo frazionamento, sicche' non era possibile emettere sentenza costitutiva ex articolo 2932 cod. civ..

2. - Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di tre motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l'intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. - Il primo motivo, lamentando la violazione articolo 345 cod. proc. civ., denuncia che la domanda di scioglimento era stata proposta per la prima volta con l'appello, con cui il curatore aveva esercitato la facolta' ex articolo 72 L.F..

1.2. - Il motivo e' infondato.

La facolta' del curatore fallimentare di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita stipulato dal fallito e non ancora eseguito, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, L.F., puo' essere esercitata fino all'avvenuto trasferimento del bene, ossia fino all'esecuzione del contratto preliminare attraverso la stipula di quello definitivo ovvero fino al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva ex articolo 2932 cod. civ., resa in difetto di adempimento del preliminare, e dunque anche nel giudizio di appello; il limite alla proponibilita' delle eccezioni in senso proprio, previsto dall'articolo 345 cod. proc. civ., non assume infatti rilevanza rispetto al compimento del predetto atto, il quale costituisce esercizio di un diritto potestativo di carattere sostanziale e manifestazione di una scelta discrezionale spettante al curatore, che opera direttamente sul contratto e puo' essere effettuata mediante dichiarazione nella comparsa di costituzione o in altro scritto difensivo, come la comparsa conclusionale o atto del procuratore, anche non sottoscritto dal curatore e la cui sussistenza e' rilevabile d'ufficio ai fini della decisione (Cass. 33/08).

2.1.- Il secondo motivo censura la sentenza: a) per avere disatteso l'orientamento delle Sezioni Unite n. 12505/2004, che peraltro risultava confermato dalla successiva giurisprudenza delle Sezioni semplici; b) per avere, con evidente obiter dictum, escluso l'esecuzione in forma specifica del contratto de quo, posto che, a tenore della scrittura privata intercorsa fra le parti, l'oggetto del negozio era determinabile, essendo indicata la estensione del terreno e i relativi confini mentre non erano ostativi la scelta e l'identificazione da parte del promittente della porzione oggetto del vendita; c) erroneamente non era stata data rilevanza all'avvenuto pagamento integrale del prezzo, dovendo ritenersi precluso in tal caso l'esercizio della facolta' ex articolo 72 L.F..

2.2. - Il motivo va disatteso.

La sentenza, nel dichiarare lo scioglimento del contratto per effetto del potere esercitato dal curatore fallimentare, ha posto a base della decisione una duplice ratio decidendi.

a) In primo luogo, ha ritenuto di non condividere il principio sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 12505/2004 secondo cui, quando la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto e' stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza che l'accoglie, anche se trascritta successivamente, e' opponibile alla massa dei creditori e impedisce l'apprensione del bene da parte del curatore del contraente fallito, che non puo' quindi avvalersi del potere di scioglimento accordatogli, in via generale, dall'articolo 72 L.F..

b) Peraltro, ha comunque ritenuto inapplicabile l'effetto prenotativo della trascrizione della domanda e, quindi, la retroattivita' della sentenza costitutiva, ex articolo 2932 cod. civ., in considerazione della natura meramente obbligatoria della vendita che, con il preliminare, le parti si erano impegnate a concludere.

Cio' posto, indipendentemente dal rilievo che la questione risolta con la sentenza n. 12505 del 2004 e' stata nuovamente rimessa alle (ed e' all'esame delle) Sezioni Unite, occorre osservare che la ratio decidendi indicata sopra sub b) e' di per se' idonea a sorreggere la motivazione in base alla quale e' stata dichiarato lo scioglimento del contratto ovvero legittimamente esercitato il diritto potestativo di cui all'articolo 72 L.F. Ed invero, non possono condividersi le osservazioni formulate dal ricorrente con le note di replica alle richieste rassegnate all'udienza di discussione dal P.G. Al riguardo, la predetta ratio decidendi non e' affatto un obiter dictum o un'affermazione resa ad abundantiam, avendo addirittura priorita' logico giuridica, assorbente della motivazione sopra indicata sub a). Infatti, secondo l'interpretazione data dai Giudici del contratto preliminare intercorso con l'attore - che ha oggetto un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimita', se non per violazione dei criteri ermeneutici o per vizi di motivazione, che non sono stati neppure specificamente denunciati - la vendita alla cui conclusione si erano impegnate le parti aveva natura obbligatoria e non traslativa posto il bene oggetto dell'alienazione era, ai sensi dell'articolo 1378 cod. civ., da determinare a seguito della individuazione da parte del venditore che avrebbe dovuto scegliere e Identificare la porzione di terreno in concreto da distaccarsi dalla maggiore estensione dell'appezzamento di sua proprieta' e da frazionare catastalmente. Ne consegue che la sentenza sostitutiva del consenso non avrebbe potuto avere effetto traslativo e, quindi, non era neppure ipotizzabile l'effetto prenotativo della domanda di trascrizione della domanda - e la retroattivita' degli effetti della sentenza ex articolo 2932 cod. civ., come tale, opponibile al fallimentosuccessivo alla trascrizione della domanda - non sussistendo i presupposti che, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, L.F., nel testo ratione temporis applicabile, precludono l'esercizio del diritto allo scioglimento del contratto, nel caso di fallimento del venditore, quando sia gia' avvenuto il trasferimento della proprieta'.

Neppure appare fondata la ulteriore considerazione, formulata dal ricorrente con le richiamate note; "la statuizione del tribunale deve essere interpretata nel senso che la pronuncia fosse subordinata alla - peraltro univoca - identificazione catastale del bene.... nessun onere di appello incidentale era incombente al (OMISSIS), rimasto integralmente vittorioso. In proposito, occorre rilevare che: 1) la sentenza di primo grado, nell'accogliere la domanda ex articolo 2932 cod. civ. proposta dall'attore, aveva escluso che potesse emettersi una pronuncia con effetti immediatamente traslativi della proprieta', precisando la natura ad effetti meramente obbligatori della vendita generica, alternativa di lotti idealmente configurabili, del terreno da distaccarsi dal maggior fondo previa scelta da parte del venditore il quale sarebbe stato tenuto anche al frazionamento catastale; 2) il Fallimento appellante, con l'atto di gravame, aveva fra l'altro censurato tale statuizione, sostenendo la nullita' della vendita per indeterminatezza dell'oggetto e la insussistenza dei presupposti per farsi luogo alla sentenza ex articolo 2932 cod. civ., anche nei limiti in cui era stata accolta; 3) i Giudici di appello, investiti dal gravame del capo della sentenza che aveva qualificato come vendita obbligatoria quella alla quale si erano obbligate le parti, hanno correttamente esaminato la questione loro devoluta, procedendo alla ricordata interpretazione del contratto.

Evidentemente le considerazioni che precedono rendono del tutto irrilevante l'avvenuto pagamento del prezzo da parte del primissario acquirente, il quale potra' eventualmente vantare una ragione di credito nei confronti del Fallimento.

La particolarita' della vicenda processuale induce a compensare fra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa spese.

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