La scientia decoctionis si può desumere dal reiterato ritardo nel pagamento delle fatture

Benche' la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente debba essere effettiva, e' indiscusso che possa essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purche' idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettivita'. Sicche' "la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimita'" (Cass., sez. 1 , 19 febbraio 2015, n. 3336, m. 634414).

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 10 settembre 2015, n. 17906



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo - Presidente

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., domiciliata in (OMISSIS), presso l'avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avv. prof. (OMISSIS), come da mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) s.p.a., in amministrazione straordinaria, domiciliata in (OMISSIS), presso il prof. Avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avv. (OMISSIS), come da mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1347/2010 della Corte d'appello di Bologna, depositata il 2 dicembre 2010;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori avv. (OMISSIS), delegato per la ricorrente, e avv. (OMISSIS), delegato per la resistente;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. DEL CORE Sergio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna confermo' la dichiarazione di inefficacia dei pagamenti per complessivi euro. 314.820,80 effettuati dalla (OMISSIS) s.p.a. in favore della (OMISSIS) s.p.a. nell'anno precedente la sentenza del 21 maggio 1995, dichiarativa del suo stato di insolvenza. Ritennero i giudici del merito che la societa' creditrice era certamente consapevole dello stato di insolvenza della debitrice, sia perche' i pagamenti si riferivano a fatture rimaste insolute talora sin dal 1993, con reiterato rinegoziamento dei termini, contestazione di scorrettezza, subordinazione di ulteriori forniture al saldo delle precedenti, minaccia di iniziative legali, rivolte anche alla societa' (OMISSIS) s.r.l. individuata quale consociata della (OMISSIS) s.p.a.; sia dalla pubblica e notoriamente non piu' recuperabile situazione di insolvenza dell'intero gruppo societario (OMISSIS), rappresentata fin dalla primavera del 1994 sulla stampa anche nazionale.

Ricorre per cassazione la (OMISSIS) s.p.a. e propone sei motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a., in amministrazione straordinaria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'articolo 115 c.p.c., e L.F., articolo 67, vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente fondato il convincimento circa la scientia decoctionis sull'anormalita' dei ritardi nei pagamenti da parte della fornitrice, di cui si era invece dimostrata documentalmente la risalente abitualita'.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizio di omesso esame di un documento decisivo, dal quale risultava il prospetto nei pagamenti degli anni precedenti con una media di centoventiquattro giorni di ritardo.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce ancora vizi di motivazione e omesso esame di documenti, lamentando che i giudici del merito abbiano desunto dall'addebito di interessi la prova della consapevolezza dello stato di insolvenza della societa' debitrice, senza considerare che anche l'addebito degli interessi di mora era una prassi, peraltro del tutto legittima, corrispondente all'abitualita' dei ritardi.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla mancata ammissione di una prova testimoniale e violazione degli articoli 67 e 115 c.p.c., articolo 2727 c.c., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente valutato la sua documentata situazione di difficolta' economica, dedotta a giustificazione dei solleciti di pagamento rivolti (OMISSIS) s.p.a., e abbiano disatteso le richieste istruttorie destinate a corroborarla, con la contraddittoria affermazione che sarebbe stato onere della creditrice indagare sulla situazione economica della debitrice, la cui appartenenza al gruppo (OMISSIS) le sarebbe stata nota.

Sostiene che erano state contestate sia la conoscenza dell'appartenenza della (OMISSIS) s.p.a. al gruppo (OMISSIS) sia la conoscenza dello stato di crisi di tale gruppo industriale. Sicche' l'argomentazione presuntiva dei giudici del merito risultava fondata non su fatti bensi' su altre presunzioni.

Con il quinto motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano assegnato decisivo rilievo alle notizie di stampa relative alla crisi del gruppo (OMISSIS), senza peraltro indicarne la fonte, atteso che i ritagli di giornali prodotti dalla controparte, non sempre identificati e talora distribuiti in altra regione, non risultavano neppure databili con certezza.

Con il sesto motivo la ricorrente deduce ulteriori vizi di motivazione, violazione del contraddittorio e della L.F., articolo 67, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente considerato notorio sia lo stato di insolvenza del gruppo (OMISSIS) sia l'appartenenza della (OMISSIS) s.p.a. a tale gruppo, mentre l'unica notizia riferibile a un quotidiano non specialistico reca una data successiva a quella dei pagamenti controversi.

2. Il ricorso e' infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, benche' la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente debba essere effettiva, e' indiscusso che possa essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purche' idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettivita'. Sicche' "la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimita'" (Cass., sez. 1 , 19 febbraio 2015, n. 3336, m. 634414). E in questa prospettiva appare plausibile la valorizzazione da parte dei giudici del merito dei protratti e reiterati ritardi della (OMISSIS) s.p.a. nel pagamento delle forniture ricevute dalla (OMISSIS) s.p.a..

La ricorrente sostiene che i ritardi nei pagamenti della debitrice erano abituali e risalenti nel tempo, essendo divenuta una prassi con una media di centoventiquattro giorni di ritardo. Ma i giudici del merito hanno evidenziato come tali ritardi fossero stati ben maggiori per i pagamenti controversi, risalendo talora a forniture del 1993, e come vi fossero state rinegoziazioni dei termini non rispettate, accuse di scorrettezza, minacce di iniziative legali, subordinazione di ulteriori forniture al saldo delle precedenti. Sicche' era evidente un mutamento della situazione rispetto alla prassi documentata anche in questa sede dalla ricorrente, per di piu' in un contesto, evidenziato sia pure per inciso dai giudici del merito, di numerose iniziative monitorie nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. da parte di imprenditori operanti in settori omogenei a quelli della (OMISSIS) s.p.a..

Quanto alla considerazione come notorio dello stato di insolvenza del gruppo (OMISSIS), non pare discutibile che la definizione di notorieta' desumibile dall'articolo 115 c.p.c., comma 2, si imponga come criterio legale di giustificazione del giudizio di fatto, in quanto e' destinata a individuare le premesse di fatto che possono assumersi per vere anche in mancanza di prova. Ne consegue che sia il disconoscimento sia il riconoscimento di un fatto come notorio puo' essere censurato solo per vizio di motivazione, ove dipenda dall'erronea determinazione dei criteri di notorieta'. Deve escludersi invece che possa essere comunque sindacato nel giudizio di legittimita' l'erroneo giudizio sulla notorieta' che, non dipendendo dall'utilizzazione di criteri impropri, non sia desumibile dalla motivazione. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa corte, "il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio, a meno che non sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, e' sottratto al sindacato di legittimita'" (Cass., sez. L, 24 aprile 2002, n. 5978, m. 553983,Cass., sez. L, 25 novembre 2004, n. 22271, m. 578125, Cass., sez. L, 19 novembre 1998, n. 11701, n. 520856, Cass., sez. II, 10 gennaio 1996, n. 169, m. 495311). Si ritiene, in particolare, che il "giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio puo' essere censurato in sede di legittimita' solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda" (Cass., sez. 3 , 14 luglio 2004, n. 13073, m. 574577, Cass., sez. 2 , 18 marzo 2004, n. 5493, m. 571287, Cass., sez. 3 , 19 agosto 2003, n. 12112, m. 565943, Cass., sez. 1 , 25 giugno 2002, n. 9263, m. 555339, Cass., sez. 3 , 19 aprile 2001, n. 5826, m. 546104, Cass., sez. 2 , 19 aprile 2001, n. 5809, m. 546095, Cass., sez. 2 , 6 agosto 1999, n. 8481, m. 529210, Cass., sez. 2 , 10 agosto 1998, n. 7822, m. 517900).

Nel caso in esame i giudici del merito, premesso che l'appartenenza al gruppo (OMISSIS) della (OMISSIS) s.p.a. fosse nota alla ricorrente anche per la sua conoscenza dei rapporti con la (OMISSIS), hanno plausibilmente desunto la notorieta' della crisi di quel gruppo dalle numerose notizie di stampa, non solo specialistiche e non solo locali. E questo giudizio non e' sindacabile con il ricorso per cassazione.

Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi euro. 10.200, di cui euro 10.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

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