Nell'ipotesi in cui il debitore in bonis abbia acquistato un immobile con il patto di accollarsi il mutuo su di esso gravante, il venditore ha diritto ad essere ammesso al passivo condizionatamente e nella misura verrà fruttuosamente escusso da parte

Nell'ipotesi in cui il debitore in bonis abbia acquistato un immobile con il patto di accollarsi il mutuo su di esso gravante, il venditore, successivamente alla dichiarazione di fallimento dell'acquirente, avrà diritto ad essere ammesso al passivo condizionatamente e nella misura verrà fruttuosamente escusso da parte dell'istituto di credito che ha concesso il mutuo. Tale fattispecie è assimilabile a quella del fideiussore del fallito che non ha ancora adempiuto l'obbligazione garantita, con riferimento all'esercizio delle eventuali azioni di regresso nei confronti del debitore fallito. È difatti evidente che, nel caso in esame, il venditore avrà diritto di regresso in moneta concorsuale verso il fallimento, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 1299 c.c., se e nella misura in cui sarà escusso dal creditore. (Tribunale Milano Sezione 2 Civile, Sentenza del 11 giugno 2008, n. 7614)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE 2ª CIVILE

composto dai signori magistrati:

dott. Bartolomeo QUATRARO presidente

dott. Mauro VITIELLO giudice

dott. Pierluigi PERROTTI giudice est.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Oggetto: opposizione allo stato passivo ex art. 98 lf.

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato il 10.5.2006 e notificato il 26.5.2006

DA

Pe. srl rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido d'Aprile, Stefano Santi e Daniele Verga, come da procura a margine della domanda di ammissione al passivo del 28.2.2006, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Daniele Verga, in Milano - via (omissis)

RICORRENTE

CONTRO

Fallimento Bi. srl

RESISTENTE CONTUMACE

Repubblica Italiana In No. del Popolo Italiano

Svolgimento del processo

Con domanda depositata il 2.3.2006 Pe. srl chiedeva di essere ammessa al passivo del Fallimento Bi. srl per l'importo di euro 312.338,91 in via condizionale, in relazione a quanto dovuto da Pe. srl in seguito ad accollo di un debito verso Banco di Si., a sua volta inerente un mutuo fondiario; in sede di verifica dei crediti il giudice delegato escludeva il credito perché non quantificato nel suo esatto ammontare.

Con ricorso ex art. 98 lf depositato il 10.5.2006 e notificato il 26.5.2006 Pe. Srl proponeva opposizione allo stato passivo, convenendo in giudizio il Fallimento Bi.; evidenziava, in particolare, che con atto del 28.7.2000 Pe. srl aveva venduto a Bi. srl un immobile sito in (omissis) (BS); parte del prezzo della vendita, pari a Lire 480.000.000, era stato pagato mediante accollo del debito di Pe. srl verso Banco di Si., debito contratto in forza di mutuo fondiario stipulato il 31.3.2000, con ipoteca iscritta sull'immobile in data 10.4.2000; in conseguenza dell'inadempimento di Bi. srl, Banco di Si. aveva messo in mora Pe. srl con diffida del 14.5.2003; con successiva raccomandata del 25.2.2004, Banco di Si. aveva manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, chiedendo il pagamento di euro 303.414,13; Pe. srl aveva allora assunto un'iniziativa cautelare, all'esito della quale il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 29.5.2004, aveva autorizzato Pe. srl a procedere al sequestro conservativo sui beni di Bi. srl fino a concorrenza di euro 258.228,45; il provvedimento era stato trascritto sugli immobili di Bi. srl ubicati in (omissis), in data 3.6.2004, e in (omissis), in data 4.6.2004; Banco di Si. in data 7.4.2005 notificava a Pe. srl e Bi. srl precetto per l'importo di ero 312.338,91; Pe. srl proponeva opposizione in sede esecutiva sia contro il predetto precetto (procedimento rg n. 6055/2005, pendente dinanzi al Tribunale di Brescia) sia contro il pignoramento immobiliare nel frattempo notificato da Banco di Si. ed avente ad oggetto un altro immobile di proprietà della Pe. srl(procedimento rg n. 10912/2005, pendente dinanzi al Tribunale di Brescia); concludeva chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del processo in attesa della definizione dei predetti procedimenti di opposizione e, nel merito, l'ammissione al passivo in via condizionale del credito di euro 312.338,91, condizionatamente al mancato pagamento integrale in sede concorsuale del credito di Bi. srl verso il Banco di Si. ed alla definizione con esito sfavorevole a Pe. srl dei predetti procedimenti di opposizione in sede esecutiva.

Con ordinanza del 24.10.2006 veniva dichiarata la contumacia del Fallimento Bi. srl

Esaurita la trattazione della causa, il ricorrente precisava le conclusioni all'udienza del 22.1.2008, con assegnazione del termine ordinario di legge per il deposito di comparsa conclusionale.

Motivi della decisione

Il ricorso proposto da Pe. srl è fondato e come tale deve essere accolto.

È documentalmente provato che Pe. srl e Bi. srl abbiano stipulato, nell'ambito del più ampio contratto di compravendita del 28.7.2000, un patto che prevedeva l'accollo da parte di Bi. srl del debito di Pe. srl verso Banco di Si.

Non emerge in alcun modo dagli atti che vi sia stata l'espressa liberazione del debitore originario da parte del creditore.

Pertanto, a norma dell'art. 1273 c.c., Pe. srl è rimasto obbligato in solido con Bi. srl nei confronti di Banco di Si.

La fattispecie è quindi assimilabile a quella del fideiussore del fallito che non ha ancora adempiuto l'obbligazione garantita, con riferimento all'esercizio delle eventuali azioni di regresso nei confronti del debitore fallito; è difatti evidente che Pe. srl avrà diritto di regresso in moneta concorsuale verso il Fallimento Bi. srl, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 1299 c.c., se e nella misura in cui sarà escusso dal creditore.

Rispetto a questa ipotesi la giurisprudenza della Suprema Corte è orientata in modo costante nel senso di riconoscere la piena applicabilità del'istituto processuale dell'ammissione con riserva, in base al combinato disposto degli artt. 55 e 96 lf (cfr. Cass. 21 luglio 2004, n. 13508; Cass. 27 giugno 1998, n. 6355).

Le osservazioni sin qui svolte assorbono ogni possibile valutazione in ordine al fondamento della richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, poiché le altre controversie pendenti sono tutte idonee ad incidere sulla preventiva ed effettiva escussione di Pe. srl. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto con la conseguente ammissione di Pe. srl al passivo del Fallimento Bi. srl per l'importo di euro 312.338,91 al chirografo, come da precetto notificato in data 7.4.2005, condizionatamente alla fruttuosa escussione di Pe. srl, ed entro i limiti della stessa, da parte di Banco di Si. o suo avente causa. Le spese seguono il criterio della soccombenza. Si liquidano pertanto in favore di Pe. srl complessivi euro 8.775,00, di cui euro 900,00 per spese, euro 2.100,00 per diritti, euro 4.900,00 per onorari ed euro 875,00 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e CP se e per quanto dovuti.

P.Q.M

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- ammette con riserva Pe. srl al passivo del Fallimento Bi. srl per l'importo di euro 312.338,91 al chirografo, condizionatamente alla fruttuosa escussione di Pe. srl, ed entro i limiti della stessa, da parte di Banco di Si. o suo avente causa;

condanna il Fallimento Bi. srl al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.775,00, di cui euro 900,00 per spese, euro 2.100,00 per diritti, euro 4.900,00 per onorari ed euro 875,00 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e CP se e per quanto dovuti, in favore di Pe. srl.

Così deciso in Milano, il 5 giugno 2008.

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