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Non è configurabile il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. nella falsa attestazione contenuta in una sentenza d'omologazione del concordato fallimentare circa la decorrenza dei termini per l'adempimento del concordato

Pubblicato il: 04/02/2009


Non è configurabile il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. nella falsa attestazione contenuta in una sentenza d'omologazione del concordato fallimentare circa la decorrenza dei termini per l'adempimento del concordato, riguardando la falsità non un presupposto fattuale assunto a base delle determinazioni contenute nel provvedimento giurisdizionale, bensì l'erronea valutazione dei termini dai quali dovevano decorrere per legge gli effetti considerati.
(Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 10 luglio 2008, n. 28753)

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Il fallito è il solo legittimato ad agire e resistere nelle controversie concernenti la validità del contratto di locazione avente ad oggetto un immobile destinato esclusivamente ad abitazione per sè e per la propria famiglia

Pubblicato il: 31/12/2008


Il fallito è il solo legittimato ad agire e resistere nelle controversie concernenti la validità del contratto di locazione avente ad oggetto un immobile destinato esclusivamente ad abitazione per sè e per la propria famiglia, atteso che, in tal caso, la locazione non integra un diritto patrimoniale compreso nel fallimento del conduttore secondo la previsione dell'art. 43, legge fall., bensì un rapporto di natura strettamente personale ai sensi dell'art. 46, legge fall., in quanto rivolto al soddisfacimento di un'esigenza primaria di vita ed inidoneo ad incidere sugli interessi della massa, perciò indifferente per il curatore; ne consegue che l'art 80, secondo comma, legge fall. (vigente "ratione temporis"), nel prevedere che il curatore subentra nel rapporto di locazione, con facoltà di recesso, non opera con riguardo al contratto di locazione che abbia ad oggetto il predetto immobile, a prescindere dalla proporzionalità o meno della sua consistenza rispetto alle citate esigenze personali, conclusione del contratto prima o dopo il fallimento, dal rispetto o meno dello speciale regime vincolistico delle locazioni degli immobili urbani e salvo, in questo ultimo caso, l'eventuale recupero alla massa di somme sottratte ai creditori ed esorbitanti dai limiti delle necessità di vita familiari del fallito stesso.
(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 19 giugno 2008, n. 16668)


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La responsabilità dell'amministratore per "mala gestio"

Pubblicato il: 13/12/2008


Il curatore del fallimento, quando agisce ai fini della reintegrazione del patrimonio del fallito, esercita un'azione di massa e svolge un'attività distinta ed autonoma rispetto a quella che avrebbe potuto svolgere il fallito stesso, ponendosi perciò necessariamente nella posizione di terzo. Allorché egli eserciti l'azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita (art. 146, secondo comma del r.d. 16 marzo 1942, n. 267), secondo le norme degli artt. 2392 e 2393 del cod. civ., il contenuto delle azioni contemplate dai detti articoli diventa inscindibile, onde è irrilevante la questione relativa all'asserita conformità dell'operato (anche se illegittimo) dell'amministratore della società fallita alla volontà espressa dai soci del tempo, non essendo tale volontà opponibile al curatore. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 23 giugno 2008, n. 17033)

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Il curatore del fallimento che esperisca l'azione revocatoria ordinaria è tenuto a provare: che il credito dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo era già sorto al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudiziev

Pubblicato il: 11/12/2008


Il curatore del fallimento che esperisca l'azione revocatoria ordinaria è tenuto a provare: che il credito dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo era già sorto al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, nonché quale era la consistenza dei loro crediti e quale era la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito dopo il compimento dell'atto che si assume pregiudizievole. Solo l'acquisizione di tali dati, infatti, consente di verificare in concreto, attraverso il loro raffronto, se l'atto in questione abbia effettivamente pregiudicato le ragioni dei creditori. Se, in particolare, dopo il compimento dell'atto residuano beni che siano sufficienti a coprire l'intero valore del credito e non rendono più difficoltosa al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto, il pregiudizio in questione devesi ritenere inesistente. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 31 ottobre 2008, n. 26331)

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La legittimazione a eccepire il difetto di legittimazione del fallito spetta soltanto alla massa dei creditori

Pubblicato il: 25/11/2008


La legittimazione a eccepire il difetto di legittimazione del fallito spetta soltanto alla massa dei creditori e, per essa, al curatore, sì che quando questi non sia parte del giudizio, la incapacità del fallito non può essere rilevata di ufficio, né può essere eccepita dalle altre parti presenti in giudizio. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 6 agosto 2008, n. 21250)

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La nozione di insufficienza patrimoniale - cui si ricollega la responsabilità degli amministratori e dei sindaci della società verso i creditori - si desume dalla lettere dell'articolo 2394 del Cc e deve essere individuata nell'eccedenza delle passiv

Pubblicato il: 24/11/2008


La nozione di insufficienza patrimoniale - cui si ricollega la responsabilità degli amministratori e dei sindaci della società verso i creditori - si desume dalla lettere dell'articolo 2394 del Cc e deve essere individuata nell'eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto dell'impresa, ovverossia in una situazione in cui l'attivo sociale, raffrontato ai debiti della società, sia insufficiente al loro soddisfacimento. Tale concetto si differenzia anche dall'eventualità della perdita integrale del capitale sociale, dal momento che questa ultima evenienza può verificarsi anche quando vi è un pareggio tra attivo e passivo perché tutti i beni sono assorbiti dall'importo dei debiti e, quindi, tutti i creditori potrebbero trovare di che soddisfarsi nel patrimonio della società. L'insufficienza patrimoniale, infine, è una condizione più grave e definitiva della mera insolvenza, indicata dall'articolo 5 della legge fallimentare come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, potendosi una società trovare nell'impossibilità di fare fronte ai propri debiti ancorché il patrimonio sia integro, così come potrebbe accadere l'opposto, vale a dire che l'impresa possa presentare una eccedenza del passivo sull'attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità e di credito richieste (per esempio ricorrendo a ulteriore indebitamento). . (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 25 luglio 2008, n. 20476)

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In materia di revocatoria fallimentare le diverse previsioni contenute nei due commi dell'articolo 67 della legge fallimentare configurano ipotesi differenti di revoca,a cui corrispondono azioni autonome

Pubblicato il: 24/11/2008


In materia di revocatoria fallimentare le diverse previsioni contenute nei due commi dell'articolo 67 della legge fallimentare configurano ipotesi differenti di revoca,a cui corrispondono azioni autonome, con la conseguenza che il passaggio dall'una all'altra ipotesi implica il mutamento della causa petendi e perciò la prospettazione di una domanda nuova. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 11 giugno 2008, n. 15543)

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Commette bancarotta fraudolenta il fallito che nell'ultimo periodo di esercizio dell'impresa, abbia riscosso i crediti maturati con puntualità lasciando inevasi i debiti contratti e senza destinare il denaro incassato all'acquisto di beni strumentali

Pubblicato il: 22/11/2008


Quando sia provato che l'imprenditore ha avuto a disposizione determinati beni o somme di denaro annotate in cassa, ove non sappia rendere conto del loro mancato reperimento o non sappia giustificarne la destinazione per le effettive necessità dell'impresa, si deve dedurre che li abbia dolosamente distratti. Il che è tanto più vero quando, nel corso dell'istruzione dibattimentale, sia rimasto provato che il fallito, nell'ultimo periodo di esercizio dell'impresa, abbia riscosso i crediti maturati con puntualità lasciando inevasi i debiti contratti e senza destinare il denaro incassato all'acquisto di beni strumentali.

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Il contratto di fideiussione "omnibus", che contenga una clausola di reviviscenza dell'obbligazione di garanzia per il caso di revoca dei pagamenti effettuati dal debitore garantito, non è affetto da nullità

Pubblicato il: 01/11/2008


Il contratto di fideiussione "omnibus", che contenga una clausola di reviviscenza dell'obbligazione di garanzia per il caso di revoca dei pagamenti effettuati dal debitore garantito, non è affetto da nullità, nè è ammissibile per la predetta clausola un'interpretazione analogica del secondo comma dell'art. 1341 cod. civ., il quale ha carattere tassativo, nè ricorre, ai fini di un'interpretazione estensiva, identità di fattispecie con il caso espressamente previsto da tale norma (clausola di limitazione della facoltà di opporre eccezioni), potendo l'eccezione di pagamento essere dedotta solo dopo la revoca del medesimo. Principio espresso in fattispecie, per obbligazione principale sorta anteriormente alla vigenza della legge n. 154 del 1992 di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente eseguite in favore della banca dal debitore principale. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 8 febbraio 2008, n. 3011)



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Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori - Sentenza di omologazione contenente disposizioni in ordine alla modalità di vendita dei beni - Successiva modifica delle stesse - Conseguenze.

Pubblicato il: 16/10/2008


Qualora la sentenza di omologazione di un concordato preventivo per cessione dei beni ai creditori contenga disposizioni in ordine alle modalità della vendita dei beni ceduti, ma tali disposizioni siano state modificate con un successivo provvedimento del medesimo tribunale, la legittimità del decreto di autorizzazione alla vendita emesso dal giudice delegato deve essere valutata alla stregua di quanto disposto nel successivo provvedimento di modifica. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 16 luglio 2008, n. 19506)

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E' inammissibile la domanda di ammissione tardiva di crediti verso la società fallita per una somma ritenuta spettante all'esito di acquisto in danno di merci alla fornitura delle quali la società "in bonis" si era resa inadempiente

Pubblicato il: 12/10/2008


L'ammissione ordinaria e quella tardiva al passivo fallimentare sono altrettante fasi di uno stesso accertamento giurisdizionale, sicché, rispetto alla decisione concernente una insinuazione tardiva di credito, le pregresse decisioni, riguardanti la insinuazione ordinaria, hanno valore di giudicato interno, Ne consegue che un credito, per potere essere insinuato tardivamente, deve essere diverso, in base ai criteri del "petitum" e della "causa petendi", da quello fatto valere nella insinuazione ordinaria. Nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda di ammissione tardiva di crediti verso la società fallita per una somma ritenuta spettante all'esito di acquisto in danno di merci alla fornitura delle quali la società "in bonis" si era resa inadempiente, sull'assunto che, avendo il creditore già proposto in via ordinaria domanda di ammissione dello stesso credito ed essendo stata detta domanda respinta dal g.d., per la illiquidità ed eventualità del credito, con pronuncia non gravata, ne discendeva la preclusione a riproporre nello stesso processo istanze fondate sul medesimo titolo, essendo la ragione di entrambe costituita dall'allegazione, quali danni derivanti dall'inadempimento, della stessa "species" di eventi - i danni da riacquisto a maggior prezzo, quantificati nella presumibile differenza tra prezzo contrattuale e maggior prezzo di riacquisto - , la prima domanda prospettandoli come presumibili e futuri e la seconda come certi e verificati(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile,Sentenza del 10 novembre 2006, n. 24049).

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I provvedimenti emessi dal giudice delegato in attuazione delle disposizioni della sentenza (ora decreto) di omologazione del concordato preventivo in tema di vendita dei beni del debitore ceduti ai creditori

Pubblicato il: 07/10/2008


Rientrano nel novero degli atti di giurisdizione esecutiva - allorché assolvono ad una funzione corrispondente a quella dei provvedimenti di analogo tenore emessi nell'ambito della liquidazione fallimentare - i provvedimenti emessi dal giudice delegato in attuazione delle disposizioni della sentenza (ora decreto) di omologazione del concordato preventivo in tema di vendita dei beni del debitore ceduti ai creditori. Pertanto, così come i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione ex artt. 617 e 618 c.p.c. non altrimenti impugnabili sono ricorribili per cassazione, allo stesso modo si deve ritenere esperibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con cui il tribunale decida un reclamo, proposto contro un decreto emesso dal giudice delegato in tema di vendita dei beni del debitore nella fase esecutiva di un concordato preventivo per cessione dei beni omologato dal tribunale. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 16 luglio 2008, n. 19506)

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Il fallito è il solo legittimato ad agire e resistere nelle controversie concernenti la validità del contratto di locazione avente ad oggetto un immobile destinato esclusivamente ad abitazione per sè e per la propria famiglia

Pubblicato il: 21/09/2008


Il fallito è il solo legittimato ad agire e resistere nelle controversie concernenti la validità del contratto di locazione avente ad oggetto un immobile destinato esclusivamente ad abitazione per sè e per la propria famiglia, atteso che, in tal caso, la locazione non integra un diritto patrimoniale compreso nel fallimento del conduttore secondo la previsione dell'art. 43, legge fall., bensì un rapporto di natura strettamente personale ai sensi dell'art. 46, legge fall., in quanto rivolto al soddisfacimento di un'esigenza primaria di vita ed inidoneo ad incidere sugli interessi della massa, perciò indifferente per il curatore; ne consegue che l'art 80, secondo comma, legge fall. (vigente "ratione temporis"), nel prevedere che il curatore subentra nel rapporto di locazione, con facoltà di recesso, non opera con riguardo al contratto di locazione che abbia ad oggetto il predetto immobile, a prescindere dalla proporzionalità o meno della sua consistenza rispetto alle citate esigenze personali, conclusione del contratto prima o dopo il fallimento, dal rispetto o meno dello speciale regime vincolistico delle locazioni degli immobili urbani e salvo, in questo ultimo caso, l'eventuale recupero alla massa di somme sottratte ai creditori ed esorbitanti dai limiti delle necessità di vita familiari del fallito stesso.(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 19 giugno 2008, n. 16668)

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Associazione temporanea di imprese e fallimento della mandataria

Pubblicato il: 02/09/2008


In tema di associazione temporanea d'imprese, l'art. 23 primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584 detta una disciplina speciale per l'ipotesi del fallimento dell'impresa mandataria, attuando un regolamento bilanciato d'interessi tra l'Amministrazione committente, alla quale è riconosciuta la facoltà di recedere dal rapporto, e le imprese mandanti, alle quali è consentito di ricostituire l'associazione temporanea nominando mandataria una nuova impresa, se la stessa riscuota il gradimento della committente. Il mancato esercizio di tale facoltà da parte delle imprese mandanti non dà luogo peraltro a responsabilità nei confronti dell'Amministrazione committente, ferma restando la responsabilità per le opere già eseguite, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 584 cit. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione 1 Civile,
con sentenza del 8 maggio 2008, n. 11485. In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto illecita la condotta dell'Amministrazione committente, che, dopo aver intimato all'impresa mandante di nominare una nuova impresa mandataria in luogo di quella fallita, aveva deliberato la risoluzione unilaterale del contratto per inadempimento dell'appaltatore e l'esecuzione d'ufficio dei lavori in danno dello stesso.

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Società a responsabilità illimitata e fallimento del socio

Pubblicato il: 02/09/2008


In tema di dichiarazione del fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone, il principio di certezza delle situazioni giuridiche - la cui generale attuazione la Corte costituzionale ha inteso assicurare con la pronuncia di incostituzionalità del comma 1 dell'articolo 147 della legge fallimentare, nella parte in cui non prevede l'applicazione del limite del termine annuale dalla perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile - impone che la decorrenza di detto termine per il socio occulto receduto non possa farsi risalire alla data del suo recesso, né, tanto meno, a quella della dichiarazione di fallimento della società, poiché l'evento fallimentare non scioglie il vincolo societario, ma piuttosto a quella in cui lo scioglimento del rapporto sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Occorre pertanto, in concreto, tener conto della data dell'eventuale pubblicizzazione del recesso o di quella in cui i creditori ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano colpevolmente ignorato. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 9 maggio 2008, n. 11562)

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La costituzione di fondo patrimoniale è atto idoneo a incidere riduttivamente sulla garanzia generica dei creditori

Pubblicato il: 28/07/2008


La costituzione di fondo patrimoniale costituisce atto a titolo gratuito idoneo a incidere riduttivamente sulla garanzia generica dei creditori di cui all'articolo 2740 del Cc, per cui è indubbio che esso va revocato ex articolo 2901 del Cc nei confronti del creditore procedente, in quanto idoneo a rendere i beni conferiti aggredibili solo alle determinate condizioni previste dall'articolo 170 del codice civile.
(Tribunale Milano Civile, Sentenza del 23 aprile 2008, n. 5363)

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In caso di stipula prima di un contratto preliminare di compravendita e poi di un contratto definitivo, i presupposti delll'azione revocatoria fallimentare devono essere valutati solo riguardo al secondo

Pubblicato il: 23/07/2008


Nel caso in cui siano stipulati prima un contratto preliminare di compravendita, poi il contratto definitivo, l'accertamento degli elementi e dei presupposti dell'azione revocatoria fallimentare, anche in riferimento alla conoscenza dell'insolvenza, secondo l'orientamento di questa Corte al quale va data continuità, deve essere compiuto con riguardo al secondo, quale negozio in virtù del quale si verifica il trasferimento definitivo del diritto di proprietà, non anche al contratto preliminare di vendita (Cass. n. 2967 del 1993; n. 3165 del 1994; n. 500 del 1992; n. 11798 del 1991; n. 264 del 1981). Infatti, è con il contratto definitivo che il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia della massa dei creditori, integrando così la fattispecie normativa in esame.
(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 29 gennaio 2008, n. 2005)

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I creditori concorrenti non soddisfatti devono essere informati del ricorso per l'esdebitazione

Pubblicato il: 29/06/2008


È costituzionalmente illegittimo l'art. 143 del regio decreto 16/3/1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 9/1/2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14/5/2005, n. 80), limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio. (Corte Costituzionale, Sentenza del 30 maggio 2008, n. 181)

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Il credito di regresso del fideiussore che abbia pagato integralmente il creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale ha natura concorsuale

Pubblicato il: 25/03/2008


Il credito di regresso del fideiussore che abbia pagato integralmente il creditore dopo la dichiarazione di fallimento del debitore principale ha natura concorsuale in quanto, oltre a trarre origine da un atto giuridico anteriore all'apertura della procedura fallimentare, esclude dal concorso, con effetto surrogatorio, il credito estinto e può quindi essere esercitato dal solvens, nei limiti imposti dalle regole inderogabili del concorso, anche quando questi non abbia chiesto e ottenuto in precedenza la insinuazione al passivo con riserva, ex articolo 55 della legge falimentare, della propria pretesa di rivalsa. (Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza del 17 gennaio 2008, n. 903)

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In tema di provvedimento con cui il giudice delegato liquida i compensi per l'opera prestata dagli incaricati a favore del fallimento, il parere del curatore consiste in una mera dichiarazione di scienza senza alcun valore certificatorio

Pubblicato il: 19/03/2008


In tema di provvedimento con cui il giudice delegato, nell'esercizio della competenza esclusiva al riguardo attribuitagli dalla legge (art. 25 n. 7 legge fall., nel testo vigente anteriormente al d.lgs. n. 5 del 2006), liquida i compensi per l'opera prestata dagli incaricati a favore del fallimento, il parere del curatore consiste in una mera dichiarazione di scienza senza alcun valore certificatorio, spettando al giudice che ha provveduto alla nomina ogni accertamento della prestazione svolta dall'incaricato oltre che della relativa entità e dei risultati; ne consegue l'insindacabilità, rispetto al predetto parere, sia del decreto del giudice delegato, sia, a maggior ragione, del provvedimento del tribunale fallimentare, adito dall'incaricato in sede di reclamo ex art. 26 legge fall..(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 29 gennaio 2008, n. 2004)

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