Annullamento di contratto per mancanza di elemento essenziale. - proprietari hanno formato nel ----...

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Quesito risolto:
Annullamento di contratto per mancanza di elemento essenziale.
- proprietari hanno formato nel ---- una scrittura privata con la quale convenivano che le spese per le parti comuni dovranno essere sempre divise in parti uguali. Nel frattempo l'edificio è stato sopraelevato. A posteriori viene rilevato che una firma è apocrifa, perchè è stata apposta da un fratello ( A) che ha sottoscritto l'atto indicando il nome e cognome della sorella ( B), per ottenere l'unanimità nella convenzione. Quesito: una delle - parti firmatarie ( non la sorella B) può ottenere la dichiarazione di nullità dell'atto per la mancanza dell'elemento essenziale "firma" ? Con quale ricorso? E possibile che una parte chieda una verificazione al giudice? Diversamento come è possibile pervenire all'annullamento dell'atto?
Inviato: 3499 giorni fa
Materia: Proprietà
Pubblicato il: 28/10/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3495 giorni fa
In risposta al quesito proposto e sulla base dei dati disponibili può osservarsi quanto segue.
Con la denominazione tradizionale di querela di falso si designano i procedimenti diretti all'accertamento della autenticità o falsità della prova documentale.
La falsità dei documenti interessa infatti il processo civile sotto il profilo dell'attitudine del documento falso a determinare nel giudice un falso convincimento.
La falsità del documento può investire tanto il documento nella sua materialità estrinseca, quanto il contenuto intrinseco del documento stesso, cioè l'insieme delle affermazioni o dichiarazioni manifestate in forma scritta. Nel primo caso si ha falsità materiale nel secondo si parla di falso ideologico.
L'art. --- c.p.c. stabilisce che “la querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finchè la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza. E' obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero”.
La querela incidentale è quella che si propone in corso di causa e si propone normalmente con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza.
La querela incidentale è proponibile solo ove l'esito del relativo giudizio sia potenzialmente idoneo ad influire sulla lite principale ossia se vi è un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di falso e quello di merito nel corso del quale si vuole proporre la querela.
L'interesse ad agire, dunque, è costituito dalla rilevanza del documento ai fini della decisione della causa principale.
Il comma -, in ragione della particolare gravità di questo giudizio e delle sue conseguenze, prevede che la querela di falso debba essere proposta — con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza — dalla parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
La querela di falso incidentale può proporsi in ogni stato e grado del giudizio purchè prima della rimessione della causa in decisione. Tale norma secondo alcuni autori (Liebman e Andrioli) deve essere coordinata con l'art. --- c.p.c. e conseguentemente non potrà proporsi dopo la precisazione delle conclusioni né all'udienza collegiale. Ciò vuol dire che può essere proposta anche dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie ed anche per la prima volta in appello.
Nel caso in cui la querela venga proposta in grado di appello, il giudice dell'impugnazione non è tenuto ad interpellare la parte che ha prodotto il documento, sulla sua intenzione di avvalersi dello stesso, ma deve limitarsi a valutarne la rilevanza ai fini della decisione, sospendendo in caso positivo il giudizio e fissando alle parti un termine perentorio per riassumere la causa di falso davanti al tribunale (Cass. n. -----/--).
Sotto altro aspetto occorre evidenziare che l'art. ---- c.c. individua i requisiti essenziali del contratto ovvero quegli elementi la cui mancanza ne determinano la nullità. Essi sono l'accordo tra le parti, la causa, l'oggetto e la forma.
In merito al primo elemento, che è quello che interessa al caso di specie, occorre dire che l'accordo di norma corrisponde all'incontro delle volontà della parti che l'hanno raggiunto ed è la volontà obbiettiva emersa nell'atto intervenuto tra le parti.
Sotto altro aspetto occorre rilevare che l'art. ---- c.c. sanziona con la nullità il contratto ove lo stesso sia contrario a norme imperative, ove difetti di uno dei requisiti indicati dall'art. ---- c.c., quando la causa o i motivi sono illeciti, ovvero quando l'oggetto del contratto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile ed in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.
Questo un breve quadro della normativa applicabile al caso di specie che ci consente di rispondere ai quesiti formulati con la richiesta di parere.
Il contratto potrà, a mio avviso, essere impugnato con richiesta di dichiarazione di nullità, o di giuridica inesistenza, ai sensi del citato articolo ----, II comma, c.c. e del rinvio da questi fatto all'art. ---- c.c., per mancanza di un elemento essenziale, ossia del consenso di una parte.
Unitamente a tanto si dovrà proporre querela di falso al fine di dimostrare che la sottoscrizione dello stesso non è stata apposta dal soggetto che si è obbligato.
Sotto questo aspetto, pertanto, è colui il quale non ha sottoscritto l'atto che potrà impugnare il contratto ed il suo contenuto obbligatorio e proporre querela di falso in relazione alla sottoscrizione apocrifa.
Per altro verso, a mio avviso, il contratto potrà anche essere impugnato da uno dei contraenti al fine di far rilevare la mancanza del consenso di una parte.
Tale possibilità riterrei che possa avere un seguito solo ove la parte obbligata dalla firma falsa non ratifichi o convalidi l'operato o abbia fatto proprio ovvero abbia accettato, anche con comportamenti concludenti, il contenuto obbligatorio dell'atto sottoscritto dal terzo in suo nome.
Invero, la parte potrebbe eccepire l'esistenza di una procura a colui che ha firmato l'atto con la quale ha attribuito allo stesso il potere di rappresentarlo e, dunque, di agire in nome e per suo conto, impegnandolo nei confronti dei terzi.
Sotto tale aspetto, la nostra normativa attribuisce al c.d. rappresentato il potere di far acquistare efficacia al negozio sanando mediante la ratifica l'atto compiuto dal falsus procurator in suo nome.
Tramite la ratifica, infatti, il soggetto conferisce validità al negozio compiuto dal falsus procurator.
Anche mediante la convalida, il soggetto rappresentato può sanare, con effetti retroattivi, i vizi intrinseci dell'atto.
In conclusione, riterrei che la possibilità di un esito favorevole della proposizione dell'impugnazione di cui si tratta risiede nella mancanza di volontà alla conclusione del contratto della parte che non ha sottoscritto l'atto personalmente. A contrario, riterrei che ove la stessa sia accondiscendente rispetto allo stesso ovvero vi abbia dato seguito sin dal momento del sorgere dell'accordo, vi siano poche probabilità di successo.
Diversamente si potrà tentare, mediante l'invio di una missiva a tutti i soggetti firmatari dell'accordo, rilevando la nullità dell'atto privo di sottoscrizione da parte di uno contraenti, al fine di vedere e verificare le reazioni degli stessi e soprattutto di colei che non ha posto la propria firma sul contratto stesso.
Resto a disposizione per ogni chiarimento e per quant'altro.

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