vorrei delucidazioni in merito al caso di un mio amico: ha convissuto per -- anni con la sua compagn...

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Quesito risolto:
vorrei delucidazioni in merito al caso di un mio amico: ha convissuto per -- anni con la sua compagna deceduta due anni fa, hanno due appartamenti adiacenti , uno intestato al lui e l'altro intestato alla compagna che ha due figli. Dalla convivenza non sono nati figli. Gli appartamenti sono stati pagati con mutuo trentennale intestato a lui perchè dipendente pubblico, le utenze sono intestate a lui. La compagna percepiva una pensione di circa --- euri mese. Domanda: i figli quale diritto hanno sull'immobile intestato alla mamma? la dimostrazione che il mutuo fosse pagato da lui, come le utenze, può avere rilevanza?
Grazie.

Inviato: 3121 giorni fa
Materia: Proprietà
Pubblicato il: 14/09/2015

expert
Il Professionista ha risposto: 3119 giorni fa
In risposta al quesito proposto e sulla base dei dati disponibili può osservarsi quanto segue.
Sebbene la convivenza more uxorio sia oggetto di accesi dibattiti e di parecchie ipotesi di intervento legislativo non esiste alcuna previsione normativa che la disciplini.
Pertanto, per i conviventi non è previsto alcun riconoscimento giuridico. Tanto assume notevole importanza sia con riferimento ai diritti successori del convivente superstite che alle comunioni negli acquisti.
Sotto il primo profilo, l'assenza di alcun vincolo di parentela tra i conviventi rende inesistenti i diritti successori nei confronti dell'altro.
E' possibile, peraltro, sotto tale aspetto, la nomina del convivente quale erede nel testamento, sempre, però nel rispetto dei diritti successori dei legittimari ovvero dell'eventuale coniuge e/o dei figli di colui che fa il testamento.
E' importante sottolineare, pertanto, che anche ove il convivente sia individuato come erede nel testamento non si potrà ledere la porzione che, per legge, spetta ai legittimari (in questo caso ai figli).
Con riferimento alle comunioni sugli acquisti occorre dire che si ritiene che tutte le prestazioni reciprocamente eseguite nell'ambito di tale rapporto (convivenza), hanno natura di obbligazioni naturali, con conseguente irripetibilità di quanto dato e prestato reciprocamente (Cass.Civ. ----/----).
In applicazione di tale principio si può affermare che gli acquisti restano nella esclusiva titolarità di chi li ha acquistati.
Purtuttavia, pare evidente che la ripetibilità delle somme deve essere valutata, caso per caso, in termini di proporzionalità rispetto alle condizioni patrimoniali e sociali dei soggetti.
Questo un breve quadro delle normative applicabili al caso di specie che ci consente di rispondere ai quesiti formulati con la richiesta di parere.
Sebbene, come visto, non vi sia una specifica disciplina per la convivenza more uxorio la frequenza dei casi nell'attuale panorama sociale ha indotto anche la giurisprudenza ad intervenire e ad applicare istituti giuridici generali per la tutela delle posizioni dei conviventi.
Se, come nel caso di specie, uno dei conviventi abbia contribuito al pagamento del prezzo di un immobile che però risulta intestato esclusivamente all'altro convivente, ove sia in grado di dimostrare gli esborsi effettuati, potrà agire al fine di vedere riconosciuta la restituzione delle somme versate.
Sotto tale aspetto, sarebbe esperibile un'azione di arricchimento senza causa, ove il guadagno del convivente esuli dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza.
L'istituto dell'arricchimento senza causa, disciplinato dall'art. ---- C.C., prevede, infatti, una tutela per i casi in cui vi sia una locupletazione di un soggetto a danno dell'altro in assenza di una giusta causa e cioè senza che sussista una ragione che secondo il nostro ordinamento giustifichi il profitto o il vantaggio dell'arricchito.
Sotto tale aspetto, infatti, CASS. CIV., SEZ. III, -- MAGGIO ----, N. ----- ha statuito che “L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (Rigetta, App. Milano, --/--/----).
Pertanto, nel caso di specie, il convivente suo amico potrà agire al fine di vedere riconosciuto l'indebito arricchimento della convivente per l'acquisto dell'immobile alla stessa intestato ove pagato dallo stesso. Tanto naturalmente dando prova degli esborsi compiuti (mutuo e/o bollette). Sotto tale aspetto, poi, spetterà al giudice parametrare le condizioni sociali e patrimoniali dei conviventi e verificare che gli importi versati travalichino i limiti di proporzionalità e adeguatezza anche, e soprattutto, con riferimento alle obbligazioni dei conviventi nascenti con il rapporto di convivenza.
Naturalmente non potrà non essere riconosciuto il diritto successorio dei figli della convivente che saranno a tutti gli effetti unici eredi e, quindi, comproprietari dell'immobile intestato alla defunta madre.
Solo ove venga riconosciuto l'indebito arricchimento della madre potrebbero essere condannati a reintegrare il patrimonio del depauperato suo amico nella misura che sarà da accertare nel corso dell'eventuale giudizio.
Resto a disposizione per ogni chiarimento e per quant'altro.

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