Il possesso

A norma dell'art. 1140 c. c. il possesso dev'essere inteso come il potere sulla cosa che si manifesta nell'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.

A norma dell'art. 1140 c. c. il possesso dev'essere inteso come il potere sulla cosa che si manifesta nell'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, l'apparenza dell'esercizio di un diritto reale. Esso può essere sia titolato che non titolato, ossia può essere sorretto anche da una giustificazione giuridica oppure esserne privo.

Da più parti ci si è domandati per quale motivo l'ordinamento ha apprestato tutela ad una situazione che può anche essere originata da un'azione illegittima di spoglio; in realtà ciò che si intende garantire è l'effettività del rapporto instaurato dal possessore con la cosa.

Tradizionalmente, fin dalle prime riflessioni in materia, si è affermato che due sono i presupposti essenziali perché si possa parlare di possesso giuridicamente rilevante: il c.d. corpus, il potere di fatto esercitato sul bene, e il c. d. animus possessionis, l'elemento psicologico, ossia l'intenzione del soggetto di tenere la cosa come propria. Gli stessi devono concorrere entrambi. Perché possa concretamente ravvisarsi una relazione tra la persona e la cosa, è ovviamente necessario che la prima tenga un comportamento positivo, oggettivamente apprezzabile; in quest'ottica non potrà perciò rilevare l'inerzia del soggetto, che pure rappresenta in astratto una forma di esercizio della proprietà, e neanche i diritti nudi e le servitù negative.

Proseguendo nella lettura dell'art. 1140 c. c., si rileva la precisazione che si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa: emerge, dunque, una distinzione tra possesso immediato e mediato.

Quest'ultima situazione, generalmente chiamata detenzione, invero, non deve essere confusa con il possesso vero e proprio, in quanto difetta innanzitutto del requisito dell'animus. Infatti la detenzione di una cosa si fonda sempre sulla titolarità di un diritto personale di godimento (es. contratto di locazione) o su un'obbligazione (es. contratto di deposito), tanto che , perché la detenzione possa evolversi in possesso, è necessario che intervenga la c. d. interversio possessionis, attraverso l'opposizione manifestata dal detentore al possessore, con cui il primo dichiara di iniziare a possedere la cosa a nome proprio. Ciononostante, una tutela possessoria è accordata dal legislatore anche al detentore, purché non sia tale per mere ragioni di ospitalità o di servizio, mediante l'esercizio dell'azione di reintegrazione.

Un'altra tipologia di relazione con la cosa che non vale a configurare il corpus richiesto dalla legge è quella degli atti di tolleranza, cioè gli atti compiuti con l'altrui tolleranza, grazie a relazioni di familiarità, di amicizia e di buon vicinato. Nulla vieta, peraltro, che tali atti, pure generalmente di scarsa importanza pratica, evolvano in possesso.

Anche le modificazioni e la perdita del possesso sono strettamente legate all'atteggiarsi degli elementi del corpus e dell'animus; pertanto è sicuramente possibile che si passi da un possesso a contenuto minore ad uno a contenuto maggiore e viceversa; per quanto concerne poi la durata del possesso, la legge pone alcune presunzioni, dettate dagli artt. 1142 e 1143 c. c., secondo i quali, in primo luogo, se chi possiede oggi ha posseduto una determinata cosa anche in un tempo remoto, si presume, salvo prova contraria, che egli l'abbia posseduta anche nel periodo intermedio; inoltre, si ammette che il possessore attuale abbia posseduto anche in precedenza, qualora possa fondare detto possesso su un titolo, sebbene non valido.

Un'attenzione particolare merita poi la norma contenuta nell'art. 1146 c. c., che disciplina le ipotesi di successione e accessione del possesso. Il primo fenomeno consiste nella parificazione del possesso alle altre situazioni giuridiche patrimoniali del defunto, per cui anche il possesso continua in capo all'erede, con effetti che decorrono dall'apertura della successione; il secondo comma dell'articolo citato prevede, invece, che il successore a titolo particolare, a causa di morte e per atto tra vivi, può unire il proprio possesso a quello del suo dante causa per goderne degli effetti. Tali meccanismi consentono di agevolare il proprietario che, non potendo più ricorrere alla tutela possessoria, debba promuovere un'azione ordinaria e, dunque, dimostrare i fatti costitutivi del suo diritto: egli, infatti, potrà così provare di possedere la cosa da un periodo di tempo che gli ha consentito di usucapirla.

Una disciplina particolare è dettata con riferimento al possessore di buona fede, ossia chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto. L'art. 1147 c. c., nell'individuare detta figura, accoglie una nozione di buona fede in senso soggettivo, da intendere come stato psicologico che si basa sulla commissione di un errore inerente la condizione giuridica del bene. La norma da ultimo citata, inoltre, sancisce una disciplina di favore per il possessore, fissando innanzitutto una presunzione di buona fede, cosicché spetta non al possessore dimostrare di essere incorso nel suddetto errore, ma a chi contro di lui agisce provarne la malafede, e precisando altresì che la sussistenza della buona fede rileva esclusivamente al momento dell'acquisto del possesso, nel senso che "mala fides superveniens non nocet".

Gli effetti del possesso

Gli effetti prodotti dalla situazione "possesso" possono raggrupparsi in tre distinte categorie: i diritti e gli obblighi del possessore di restituire la cosa; gli effetti derivanti dall'acquisto di un bene mobile da un soggetto non legittimato in base ad un titolo idoneo (c. d. regola "possesso vale titolo"); l'acquisto della proprietà a titolo originario per usucapione in virtù del possesso e del decorso del tempo.

Iniziando ad esaminare la prima tipologia di effetti indicati, viene in rilievo la disciplina dei frutti, che differenzia opportunamente, a tale riguardo, la posizione del possessore di buona fede da quella del possessore di malafede. Il primo, infatti, a prescindere dall'origine del suo possesso, acquista la proprietà dei frutti naturali separati dalla cosa-madre e dei frutti civili maturati fino al giorno della proposizione della domanda giudiziale da parte del proprietario, mentre, dopo che è stato posto in essere l'atto introduttivo del processo, risponde verso il proprietario rivendicante dei frutti percepiti e percepibili, da calcolare in relazione alla normale fruttificazione della cosa; il secondo, invece, è tenuto a restituire tutti i frutti fin dall'impossessamento del bene.

Ai sensi dell'art. 1149 c. c., inoltre, il possessore ha sempre diritto al rimborso delle spese da lui sostenute per la produzione e il raccolto della cosa, purché necessarie. Per quel che concerne, invece, le spese affrontate per i miglioramenti, le addizioni e le riparazioni apportate al bene, occorre compiere alcune distinzioni.

Il denaro versato dal possessore per eseguire le riparazioni ordinarie della cosa, di semplice manutenzione, deve essere rimborsato a tutti i possessori tenuti alla restituzione dei frutti, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta, nonché, dopo la domanda giudiziale, al possessore di buona fede; le spese sostenute per le riparazioni straordinarie, invece, sono rimborsabili integralmente anche al possessore di mala fede in quanto incidenti sulla struttura stessa del bene.

Quanto pagato dal possessore per arrecare miglioramenti al bene viene rimborsato mediante la corresponsione di un'indennità subordinata alla sussistenza del miglioramento al momento della restituzione e di diverso ammontare, a seconda che il possessore sia di buona o di malafede. Il diritto del possessore di buona fede a ricevere un indennizzo per i miglioramenti arrecati al bene altrui, così come previsto dall'art. 1150 del codice civile, è peraltro strettamente connesso all'aumento attuale ed effettivo che si verifica nel patrimonio del proprietario che agisce per la rivendica del bene. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 16012/2002) precisando però che, ove l'opera realizzata sia necessariamente destinata alla demolizione, si deve escludere il diritto del possessore all'indennizzo data la precarietà dell'aumento di valore conseguito dal fondo rivendicato.

Per quanto riguarda, invece, le addizioni della cosa realizzate dal possessore, va detto che questi può essere costretto a rimuovere quelle opere che non siano migliorative; nessun rimborso è ovviamente previsto per le spese voluttuarie.

I menzionati diritti di credito vantati dai possessori di buona fede sono assistiti da un eccezionale strumento di autotutela, quale il diritto di ritenzione della cosa a fronte dell'inadempimento del proprietario rivendicante; fino alla regolare esecuzione dell'obbligo di quest'ultimo di versare le indennità dovute, il possessore dovrà pertanto custodire e gestire il bene in via ordinaria.

La summenzionata regola "possesso vale titolo", denominata anche usucapione speciale, è sancita dall'art. 1153 c. c., il quale prevede che chi acquista in buona fede beni mobili "a non domino" in base ad un titolo di per sé idoneo al trasferimento, acquista la proprietà o altro diritto reale sul bene. Il nostro legislatore ha inteso così tutelare la circolazione dei beni mobili, delineando una fattispecie complesssa di acquisto a titolo originario.

A questo punto pare opportuno precisare ulteriormente i presupposti richiesti: la buona fede, da intendere qui come la convinzione specifica di aver acquistato il diritto, deve sussistere al momento della traditio, ossia della consegna materiale e effettiva della cosa; il bene può provenire esclusivamente "a non domino", non anche da chi risulti suo effettivo proprietario o da un falso rappresentante; ancora, l'idoneità del titolo va valutata in astratto, nel senso che il titolo, atto ad efficacia reale, deve risultare privo di vizi ulteriori rispetto al difetto di legittimazione di chi ha disposto del bene.

L'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario di diritti reali di godimento, fatta eccezione per le servitù non apparenti, fondato su un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico della cosa, unito al decorso del tempo stabilito dalla legge. La realizzazione della fattispecie complessa dell'usucapione produce l'estinzione dei diritti reali altrui esistenti sul medesimo bene, ma qual è il suo fondamento? Attraverso la previsione dell'usucapione l'ordinamento ha inteso eliminare l'incertezza del contrasto tra stato di fatto e stato di diritto, sanzionando in qualche modo chi si disinteressa all'esercizio del proprio diritto e privilegiando, invece, chi in realtà assuma una condotta attiva nei confronti della cosa.

Al fine di individuare quale diritto venga acquistato per usucapione è ovviamente necessario rifarsi alle modalità di esercizio, all'immagine del possesso; una mera detenzione, infatti, non è assolutamente rilevante. A tale riguardo, peraltro, vanno chiariti i caratteri del possesso che consentono di usucapire il diritto reale di volta in volta esercitato. Innanzitutto occorre esercitare in maniera costante e uniforme i poteri sulla cosa (requisito della continuità); il possesso non deve mai essere interrotto per un periodo superiore all'anno; il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non da quando la violenza o la clandestinità sono cessate per il venir meno della violenza fisica o morale o per l'esteriorizzazione del possesso (pacifico e pubblico).

Sotto il profilo del tempo occorrente per l'integrazione della fattispecie in oggetto, il legislatore distingue tra usucapione ordinaria e speciale, che si caratterizza per la previsione di termini abbreviati e del concorso di altri requisiti, affini a quelli indicati in materia di regola "possesso vale titolo".

In linea generale l'usucapione necessita di un periodo di venti anni per il possesso avente ad oggetto beni immobili, universalità di mobili e mobili acquistati in malafede; di dieci anni quando il possesso riguarda beni mobili registrati e beni mobili acquistati in buona fede. In via eccezionale, l'usucapione agraria di fondi rustici siti in Comuni montani si verifica quando il possesso, oltre a presentare i suddetti requisiti, perdura per quindici anni (art. 1159-bis c. c.)

L'usucapione speciale viene integrata dalla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1153 c. c. e dal decorso di termini abbreviati (10 anni per immobili e universalità di mobili, 5 anni per l'usucapione agraria e 3 anni per i beni mobili registrati).
L'usucapione viene interrotta a seguito della proposizione di una domanda giudiziale volta a rivendicare il diritto sulla cosa ovvero del riconoscimento del diritto stesso da parte del possessore.

La tutela del possesso

La tutela della situazione del possesso assolve ad una funzione conservativa dei poteri di fatto esercitati sulla cosa ed è pertanto improntata ad un criterio di sommarietà. Gli strumenti processuali predisposti dal legislatore a tal fine sono l'azione di reintegrazione e l'azione di manutenzione (c. d. azioni possessorie), disciplinate dagli artt. 1168-1170 c. c., e la denuncia di nuova opera e la denuncia di danno temuto, meglio note come azioni di nunciazione, esercitabili anche dal proprietario e dai titolari degli altri diritti reali di godimento (artt. 1171-1172 c. c.).

L'azione di reintegrazione è diretta a porre rimedio alla sottrazione della cosa oggetto di possesso al fine di ripristinare la preesistente situazione possessoria. Legittimati a promuovere tale azione sono sia il possessore che il detentore, purché non per ragioni di servizio o di ospitalità, nei confronti dell'autore dello spoglio. Anche il conduttore di un immobile, pertanto, può promuovere azione possessoria nei confronti dell'autore dello spoglio. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione specificando che il conduttore va considerato "detentore qualificato" per conto del locatore possessore.

Ne discende che egli ha diritto a tutelare la propria situazione giuridica attraverso l'esercizio dell'azione di reintegrazione.Affinché la domanda sia accoglibile è inoltre necessario che la cosa si trovi ancora nella materiale disponibilità di chi l'ha sottratta e non sia stata distrutta o consegnata ad altri. L'attore, poi, deve essere spogliato del suo possesso in modo volontario e violento o clandestino. L'azione in commento è peraltro sottoposta al termine di decadenza di un anno, con decorrenza dal sofferto spoglio o dalla scoperta della perdita del possesso.A ben vedere, l'immediatezza della tutela possessoria emerge già dalla lettera dell'art. 1168 c. c., ai sensi del quale il giudice deve ordinare la reintegrazione sulla base della semplice notorietà del fatto, senza dilazione.

Lo scopo dell'azione di manutenzione è quello di assicurare il pacifico godimento di una situazione possessoria in atto, inibendo i comportamenti ad essa contrari. Essa è esperibile da parte del solo possessore, non anche dal detentore, e tutela esclusivamente il possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico di immobili o universalità di mobili che duri da più di un anno, così da figurare come un'apparenza di diritto.

Per poter godere di tale tutela il possessore deve aver subito una molestia o una turbativa, che rendano disagevole l'esercizio del possesso, laddove lo spoglio lo esclude; la distinzione tra le due azioni spesso è piuttosto labile, tuttavia la giurisprudenza ha provveduto ad ampliare notevolmente la nozione di molestia rilevante, purché essa risulti d'intensità apprezzabile.

La Corte di Cassazione ha ora chiarito che "non ogni attività materiale posta in essere dal terzo sulla cosa da altri posseduta configura necessariamente una molestia del possesso, ma solo quella che rispetto ad esso abbia un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo e denoti di per sé una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, così da rendere il suo estrinsecarsi impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso".

Ne discende, secondo i giudici della Corte, che non costituiscono molestia quei comportamenti che risultano compatibili con l'esercizio del potere di fatto del possessore e che non pregiudicano né limitano in modo apprezzabile tale potere. E' stato così escluso, nella fattispecie presa in esame dalla Corte, che la semplice sostituzione di una vecchia rete metallica, posta a confine tra due proprietà, con una nuova rete (che non implica restringimento, modificazione o limitazione del possesso) possa costituire turbativa.

Anche per l'azione in oggetto la legge prevede il termine di decadenza annuale. Va infine sottolineato che, qualora abbia subito dei danni, il possessore potrà sempre attivare la tutela risarcitoria ex art. 2043 c. c.

La funzione svolta dalle azioni di nunciazione è essenzialmente cautelare, di natura preventiva e inibitoria. La denuncia di nuova opera, in particolare, presuppone un intervenuto mutamento dello stato dei luoghi, un'opera intrapresa da altri sul proprio o sull'altrui fondo e non completata, ed un pericolo incombente di danno per l'oggetto del possesso altrui. Il giudice effettua una sommaria cognizione del fatto, disponendo la sospensione o autorizzando la continuazione dell'opera, ma con le opportune cautele. Il termine di decadenza qui previsto è di un anno dall'inizio effettivo dell'opera.

La denuncia di danno temuto si riferisce, invece, a opere già compiute sulla cosa minacciata, che comportano un pericolo grave e imminente.

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