Buon pomeriggio mio padre è proprietario di una strada su cui grava un diritto di passaggio di pers...

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Quesito risolto:
Buon pomeriggio
mio padre è proprietario di una strada su cui grava un diritto di passaggio di persone che hanno le abitazioni confinanti alla nostra proprietà. La strada in oggetto ha l'ingresso dalla strada pubblica. Durante il periodo estivo questa strada ripeto di cui mio padre è proprietario diventa parcheggio di turisti, per evitare la problematica quest'anno ha apposto dei cartelli strada privata divieto di parcheggio, nonostante l'avviso i parcheggi continuano a persistere,la settimana scorsa a fronte dell'ennesimo assalto mio padre ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine che venute sul posto hanno dichiarato la non validità dei cartelli quasi quasi incolpando mio padre per l'affissione non idonea ,ora a fronte di tale situazione quali sono i provvedimenti da prendere per stare in pace a casa sua?? Grazie
Inviato: 3553 giorni fa
Materia: Proprietà
Pubblicato il: 11/09/2014

Il cliente ha inserito una integrazione quesito iniziale: 3553 giorni fa
E inoltre a quale autorità esporre denuncia visto che forze dell'ordine, polizia municipale dicono di non poter intervenire su suolo privato???

Grazie
expert
Il Professionista ha risposto: 3553 giorni fa
Riscontro la sua richiesta di consulenza come appresso.
Va subito chiarito che le strade si distinguono ex art.-, comma - del codice strada, in pubbliche o private.
Ovviamente quelle pubbliche sono così definite, perchè appartengono ad un ente pubblico.
Quelle private invece appartengono al singolo proprietario.
Ma la distinzione non è l'unica, poichè anche le strade private si distinguono in strade private ad uso privato ed ad uso pubblico.
Più chiaramente le strade privata pur appartenendo al privato, però possono avere una destinazione pubblica.
Se infatti da sempre vi è stato passaggio da parte di chiunque, pur essendo private, di fatto, sono come le strade pubbliche.
La natura pubblica della strada, dipende dalla coesistenza di tre condizioni quali: “il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale” nonché “la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via” ed infine “un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile” (TAR Toscana, Sez. III, -- aprile ----, n. ----).

Al contrario, quando non ricorrano gli elementi di cui sopra, ma vi sia stata la messa a disposizione di una parte del proprio terreno da parte di ciascun proprietario frontista.
Pertanto, il fatto che una certa collettività di persone transiti su una determinata strada produce il sorgere, con il protrarsi del tempo, dell'usucapione di un diritto di uso pubblico da parte dell'ente territoriale (es. Comune), il quale potrà, conseguentemente, esercitare i poteri di autotutela (previsti dal combinato disposto dell'art. --- l. -- marzo ---- n. ---- all. F e -- decreto Luogotenenziale - settembre ---- n. ----), che si renderanno, di volta in volta, più opportuni: quale, ad es., l'ordine di riaprire l'eventuale chiusura al pubblico passaggio .

Dette strade anche se private ma destinate all'uso pubblico devono cioè aperte al pubblico ed utilizzate da tutti.
Il transito non può essere impedito.
Tanto premesso, è suo onere dimostrare che la strada sia privata.
La prova è costituita, soprattutto, dalla esistenza del titolo di acquisto che la di---- proprietario della strada.
Con ciò intendo dire che sicuramente lei avrà un atto di acquisto dell'immobile da quale si evince che lei è il proprietario esclusivo della strada.
Una volta provato che la strada è privata e non pubblica, dovrà poi provare che non vi è un uso pubblico.
In altri termini che l'uso di terzi è stato sempre abusivo.
Prova di ciò è sicuramente il fatto che il Comune che non ha mai provveduto alla manutenzione della strada.
In caso di strade private ad uso pubblico, l Ente è obbligato a concorrere alla spesa per la loro “manutenzione, sistemazione e ricostruzione”, ai sensi dell'art. - del Decreto Luogotenenziale del - settembre ----, n. ----, in una misura che varia a seconda dell'importanza della strada: da un minimo di un quinto della spesa, sino ad arrivare alla metà.
Al contrario, per le strade private non sorge alcun obbligo a carico dell'ente territoriale), ma soltanto una facoltà, oltretutto limitata per legge: cosicché le spese per la loro sistemazione sono necessariamente ripartite tra i soli proprietari.
Concludendo: se prova che la strada è di sua proprietà in base al titolo di acquisto e che l'Ente non ha mia fatto manutenzione, può sostenere che non vi è uso pubblico della stessa.
Conseguentemente, potrà affiggere il cartello di divieto di parcheggio e di transito o meglio ancora chiudere la strada, consegnando le chiavi solo ai proprietari che devono accedervi, avendo il diritto di passaggio.
Il fatto che dicano che non possono intervenire sul suolo privato, vuol anche dire che riconoscono anche che non vi è uso pubblico.
Ovviamente, una volta chiarito bonariamente con l'ente che la strada sua, può anche chiudere.
Ove ci sia ingresso di terzi, dovrà rivolgersi al giudice ordinario.
Se la strada è privata non può pretendere l'intervento delle forze dell'ordine salvo che la situazione diventi molesta .
Ritengo che la difesa della proprietà spetti a lei però.
Non è facile a volte nei confronti di sconosciuti (ad turisti di passaggio intentare azioni giudiziarie)
per questo le consiglio di chiudere l'ingresso della strada in qualche modo.

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