Chiedo il preventivo per il seguente quesito. Nel caso di danneggiamento di un terreno agricolo da...

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Quesito risolto:
Chiedo il preventivo per il seguente quesito.
Nel caso di danneggiamento di un terreno agricolo da parte di terze persone che avrebbero dovuto ricostruire il fosso di scolo delle acque, il diritto al risarcimento del danno oltre al proprietario del terreno ( perdita raccolto fieno di erba medica) , spetta anche a colui che ha stipulato verbalmente un contratto di pascopascolo con il proprietario del terreno?
Trattasi di contratto verbale con il quale un pastore ha diritto a pascolare con il proprio gregge l'erba da Settembre a Febbraio sul terreno danneggiato da allagamento e trattasi di un contratto verbale che si rinnova automaticamente da tanti anni.

Inviato: 3636 giorni fa
Materia: Proprietà
Pubblicato il: 25/06/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3634 giorni fa
In risposta al quesito proposto e sulla base dei dati disponibili può osservarsi quanto segue.
Il contratto di vendita di erbe o pascipascolo ha ad oggetto il trasferimento del prodotto per un canone determinato con riferimento alla quantità di erbe utilizzabili o al numero di capi di bestiame introducibile nel fondo.
Nel pascipascolo, infatti, l'uso dello stesso è di carattere puramente strumentale, perché costituisce soltanto il tramite necessario per l'apprensione delle erbe.
Tale tipologia contrattuale si deve differenziare dal contratto di fitto pascolativo.
Il tratto distintivo tra la compravendita delle erbe (contratto c.d. di pascipascolo) ed il contratto di affitto di fondo pascolativo, sta nella circostanza che nell'uno - avente ad oggetto il trasferimento del prodotto per un canone determinato con riferimento alla quantità di erbe utilizzabili od al numero di capi di bestiame introducibile - l'uso del fondo non rappresenta altro che il mezzo per l'apprensione o l'utilizzo delle erbe entro i limiti di quantità di tempo espressamente predeterminati; nell'altro - avente ad oggetto diretto il godimento del fondo per un corrispettivo annuale o periodico che prescinde dal quantitativo di erbe prodotte ed in concreto utilizzato - l'uso del terreno non è soggetto a limitazioni di sorta (Cass. Civ. ## novembre #### n. ####).
L'inquadramento della fattispecie appare necessario anche al fine di disciplinare in maniera compiuta la fattispecie oggetto della presente esposizione atteso che l'inserimento nell'uno o nell'altro schema contrattuale può determinare palesi differenze anche in merito alla durata del contratto ed alla sua specifica disciplina.
Tanto potrà essere fatto attraverso una completa valutazione della documentazione a sostegno dell'intera vicenda.
La distinzione fa questi due rapporti, pertanto, appare di palese importanza ed a tanto soccorre anche la previsione di cui alla sentenza della Cassazione n. ####/#### per la quale “Colui che, ai sensi dell'art. ## legge n. ## del ####, deduce la trasformazione in affittanza agraria di un contratto di affitto per l'utilizzazione delle erbe, ha l'onere di provare gli elementi che connotano tale contratto, distinguendolo dal contratto di vendita delle erbe, che, a differenza del primo, è caratterizzato dalla breve durata della disponibilità del fondo, dalla precarietà della destinazione a pascolo del terreno e dall'assenza di qualsiasi attività produttiva, elemento, quest'ultimo, essenziale invece nei contratti di affitto per l'utilizzazione delle erbe, contratti nei quali il godimento del terreno pascolativo è il risultato di una gestione produttiva, laddove, nei contratti di vendita di erbe, l'uso dell'immobile è meramente strumentale all'apprensione dei frutti dedotti in contratto”.
Fatta questa breve premessa al fine di consentire una più consona valutazione della fattispecie occorre rilevare che per la tipologia contrattuale di cui si tratta non è previsto alcun obbligo di forma, pertanto, potrà essere concluso anche in forma orale.
Naturalmente la sussistenza dello stesso dovrà essere provata attraverso idonea prova testimoniale e/o documentale (prova del versamento del canone).
Sotto questo aspetto anche la verifica del versamento del canone consentirà di stabilire i diritti dell'affittuario.
“E' certo, come da costante indirizzo della Corte di Cassazione che, ai fini della qualificazione di un contratto come vendita di erba o come affitto di terreno pascolativo è decisivo l'intento pratico dei contraenti. Nel primo caso, tale intento è diretto alla sola alienazione del quantitativo di erba prodotta in futuro dal fondo, considerato come bene distinto dal fondo che lo produce, talchè l'unica attività che l'acquirente può compiere sul fondo stesso è l'operazione di raccolta, restando estranea all'economia della vendita la gestione produttiva, e l'uso dell'immobile costituisce soltanto lo strumento per l'apprensione dei frutti dedotti in contratto. Nel secondo caso, l'intento pratico è, invece, diretto al godimento del terreno pascolativo quale risultato di una gestione produttiva, per modo che il diritto di utilizzare il bene non compete per l'intrinseca sua qualità di bene fruttifero, avulso dalla cosa che lo produce ma quale diritto conseguente all'organizzazione produttiva, che si conclude con l'acquisto dei frutti, e l'uso del fondo costituisce il mezzo indispensabile per l'esercizio dell'attività produttiva. Nel primo caso, il corrispettivo è in rapporto immediato e diretto con il quantitativo d'erba prodotta dal fondo, mentre, nel secondo prescinde da tale rapporto, essendo connesso con il godimento del fondo stesso (Sent. n. #### del #### n. #### del #### n. #### del ####).
Tanto evidenzia che sarà necessario verificare quale sia la fattispecie contrattuale applicabile.
La mancanza di qualsiasi attività produttiva e addirittura manutentiva da parte del pastore dovrebbe far pendere la bilancia per una maggiore prossimità alla vendita di erbe con conseguente applicazione della relativa disciplina.
Tanto però, proprio in ragione della esclusiva possibilità di raccogliere l'erba prodotta in futuro dal fondo, considerato come bene distinto dal fondo che lo produce, ed il conseguente pagamento del corrispettivo sono in rapporto immediato e diretto con il quantitativo raccolto non attribuisce altro che il diritto a non pagare il corrispettivo in ipotesi di mancata raccolta dell'erba.
Naturalmente, il tutto con riferimento al proprietario del terreno e non anche al terzo che abbia provocato il danno nei confronti del quale ha diritto al risarcimento esclusivamente il primo.
Riterrei, pertanto, che non sussista nel caso di specie alcun diritto dell'affittuario al risarcimento del danno.
Resto a disposizione per ogni chiarimento e per quant'altro.

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