Di chi è la proprietà del muro? Allego corrispondenza intrattenuta con l'Avvocato della controparte ...

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Quesito risolto:
Di chi è la proprietà del muro? Allego corrispondenza intrattenuta con l'Avvocato della controparte che spiega la materia del contendere.
Ci tengo a precisare che il muro, oggetto del contendere, non è di proprietà della controparte, almeno a quanto mi viene riferito dal Geometra del Comune. Preciso anche che il suddetto muro non è danneggiato a causa mia ma che, essendo molto vecchio, andrebbe rattoppato in alcuni punti con dello stucco o cemento.
Inviato: 3608 giorni fa
Materia: Proprietà
Pubblicato il: 04/07/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3607 giorni fa
Riscontro la sua richiesta di consulenza come appresso.
Le specifico che i criteri per individuare la proprietà del muro, in difetto di atti scritti, sono contenuti nell'art.--- c.c-
Tra i criteri più importanti vi è il piovente e cioè un piano obliquo destinato a far scorrere l'acqua piovana - inclinato verso il fondo
Le cito alcune sentenze in proposito e dottrina.
Dunque, nel caso che nel muro divisorio tra campi, cortili, giardini od orti esista il piovente, si presume che detto muro appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il (ed in ragione del) piovente medesimo:
“La presunzione di proprietà esclusiva del muro, posta dall'art. --- c.c., trova applicazione quando il muro sia posto sul confine tra due fondi appartenenti a proprietari diversi ed opera a favore del proprietario verso il quale esista il piovente. Nel caso in cui, invece, il muro sia stato costruito dal proprietario dell'unico fondo per dividere quest'ultimo in due porzioni, la presunzione trova applicazione nel momento in cui queste ultime vengano separatamente trasferite a due diversi soggetti, cosicché il muro in questione (rimasta ferma la situazione di fatto originaria, anche in ordine al piovente) venga a trovarsi sulla linea di confine e nulla sia stabilito nei titoli di trasferimento”.
Cassazione civile , sez. II, -- gennaio ----, n. --- Lunardi Gherardini c. Betti e altro Giust. civ. Mass. ----, -- Riv. giur. edilizia ----, I, --- Se, ancora, purché risultino costruiti con il muro stesso, esistono sporti (cornicioni, mensole e simili),
“..fra gli sporti (comprendenti cornicioni, mensole e simili), che l'art. --- c.c., ponendo una presunzione contraria a quella di comunione stabilita dal precedente art. ---, indica quali segni presuntivi della proprietà esclusiva del muro divisorio fra campi, cortili, giardini ed orti, non può essere incluso il contrafforte, che, per sua caratteristica strutturale, non costituisce - a differenza dello sporto - un elemento intrinseco del muro, bensì un'opera estrinseca, sia pure materialmente collegata con il muro stesso per adempiere una mera funzione di sostegno...”,
Cassazione civile , sez. II, -- febbraio ----, n. ---- Russo c. Alastra Giust. civ. Mass. ----, fasc. -
Riv. giur. edilizia ----, I,---.
o vani che si addentrano oltre la metà del muro (“anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni”), si presume che quest'ultimo spetti al proprietario dalla cui parte sporti e vani si presentano (se presenti da ambo le parti, il muro è reputato comune).
Trattasi di principi (dettati da normativa eccezionale e dunque non suscettibile di interpretazione analogica) che non valgono per il muro divisorio sito tra edifici:
“L'art. --- c.c., a norma del quale la presenza, nel muro divisorio, di proventi, sporti, mensole ed altri segni indicatori fa sorgere una presunzione di proprietà esclusiva del muro, trova applicazione soltanto del caso di muri posti tra i campi, cortili, giardini ed orti e non riguarda il muro di divisione tra edifici”.
Cassazione civile , sez. II, -- dicembre ----, n. ----- Crevani c. Bruni Giust. civ. Mass. ----, fasc. --
In ogni caso, l'indizio rappresentato dal piovente prevale sugli altri indizi testé rappresentati.
Anche in questo caso, come per la presunzione di comunione, affinché operi la presunzione di proprietà è necessario, secondo la giurisprudenza prevalente, che sussista omogeneità tra le entità prediali oggetto di divisione,
“La presunzione derivante dall'art. ---, commi - e -, c.c., per la quale il muro divisorio tra campi, cortili, giardini ed orti si presume che appartenga esclusivamente al proprietario del fondo verso il quale insistono i segni sul muro che sono dalle medesime norme considerati, si applica solo alle entità prediali omogenee. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inoperante la suddetta presunzione perché dall'istruttoria svolta in primo grado era risultato che le proprietà confinanti sul muro erano costituite, l'una, da una "cascina", e l'altra, invece, da "un'ampia area cortilizia")”.
Mi sembra di capire che dalle caratteristiche del muro, come da lei descritte, il muro stesso è predisposto per far colare l'acqua verso il suo fondo.
Si potrebbe invocare l'art.--- c.c unitamente alla dichiarazione di controparte con la quale la stessa afferma che il muro è “vostro”.
La conseguenza è che vecchio o non vecchio, se la proprietà è sua la manutenzione spetta a lei.
Mi faccia sapere se le è utile, visto che conosce lo stato dei luoghi, il criterio di cui all'art.--- c.c-, così decidiamo cosa rispondere-

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