Casa:
Acquisto della cittadinanza italiana
I modi di acquisto della cittadinanza italiana: per nascita, per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione, quando il genitore sia italiano, per adozione di minore straniero da parte di un italiano, per matrimonio, per motivi particolari e per concessione.
Concetto di legalmente residente
Ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 - Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, si considera legalmente residente in Italia colui che soddisfi le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia (d.lgs. 286/98 e successive modifiche) e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica (R.D. 1238/39).
Cittadinanza italiana per nascita
Spetta a chi sia:
- figlio di padre o madre cittadini;
- nato in Italia da genitori entrambi ignoti o apolidi;
- nato in Italia da genitori stranieri, se secondo la legge dello Stato a cui appartengono non gli viene trasmessa la loro cittadinanza;
- figlio di ignoti trovato in Italia, se non si provi che possieda altra cittadinanza.
Cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione, quando il genitore sia italiano
Spetta al riconosciuto se il riconoscimento o la dichiarazione sono avvenuti quando è minorenne.
Se invece il riconosciuto è maggiorenne, conserva la cittadinanza già posseduta, ma può dichiarare (entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione, oppure dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero equivalente) di scegliere la cittadinanza italiana.
L'art. 2 della legge si applica anche a colui del quale la filiazione non può essere dichiarata, purché sia almeno riconosciuto giudizialmente il suo diritto al mantenimento o agli alimenti.
Acquisto della cittadinanza italiana per adozione di minore straniero da parte di un italiano
A favore dell’adottato anche se l’adozione si è perfezionata prima dell’entrata in vigore della legge 91.
Se l’adozione viene revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che ne possieda o riacquisti un’altra.
Se invece l’adozione viene revocata per altri motivi, l’adottato conserva la cittadinanza italiana; ma se la revoca interviene quando l’adottato è ormai maggiorenne, questi può rinunciare alla cittadinanza italiana, entro un anno dalla revoca, sempre che possieda o riacquisti altra cittadinanza.
Acquisto della cittadinanza in casi particolari
- se il padre, la madre o l’ascendente di secondo grado in linea retta dello straniero o apolide sono stati cittadini italiani per nascita, questi acquista la cittadinanza italiana:
- se presta effettivo servizio militare per lo Stato e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana (ai sensi dell’ art. 1, comma 2 lett. b), del DPR 572/93 presta effettivo servizio militare colui che compia interamente la ferma di leva nelle Forze armate italiane o che presti interamente un servizio equiparato a quello militare, salvo che cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità competenti impediscano il completamento della leva o del servizio equiparato);
- se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana (ai sensi dell’ art. 1, comma 2 lett. c), del DPR 572/93, salvo che la legge richieda specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera che abbia assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato);
- se, divenuto maggiorenne, risiede legalmente in Italia da almeno due anni e dichiara, entro un anno dalla maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
- lo straniero nato in Italia, che vi abbia legalmente e continuativamente risieduto fino alla maggiore età, acquista la cittadinanza italiana se entro un anno dal compimento dei 18 anni dichiara di volerla acquistare.
Acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio
A favore di chi, straniero o apolide, sia coniugato con un italiano, purché:
- risieda legalmente in Italia da almeno sei mesi;
- oppure, siano trascorsi almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio, sempre che nel frattempo non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili o non sussista più la separazione legale.
Tuttavia, l’acquisto della cittadinanza per matrimonio non avviene:
- in caso di condanna per uno dei delitti, previsti dal codice penale, contro la personalità dello Stato o contro i diritti politici del cittadino;
- in caso di condanna per delitto non colposo, per il quale sia prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- nel caso di condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
- se sussistano comprovati motivi inerenti alla sicurezza dello Stato.
Nel caso C), il riconoscimento della sentenza è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile, in cui è iscritto o trascritto il matrimonio-presupposto dell’acquisto.
Nei casi appena esposti, se c’è riabilitazione cessa l’effetto preclusivo dell’acquisto della cittadinanza per matrimonio.
L’acquisto è comunque sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva nei casi A) e B), oppure finché pende il procedimento di riconoscimento della sentenza nel caso C).
L’acquisto della cittadinanza per matrimonio avviene con decreto del Ministro dell'interno, ad istanza dell'interessato (art. 7 legge), presentata al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, o alla competente autorità consolare.
Il modello dell’istanza è disponibile presso le prefetture o i consolati italiani: in esso, va indicato il presupposto legale per l’acquisto della cittadinanza.
Il Ministro può respingere l’istanza con decreto motivato (art. 8 legge) se riscontra l’esistenza delle ipotesi ostative di cui all’art 6 della legge; l’istanza può essere riproposta dopo cinque anni dal decreto di rigetto; ma lo stesso decreto non può essere emanato se dalla presentazione dell’istanza siano decorsi due anni.
Concessione della cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica (art. 9 legge).
Avviene, sentito il Consiglio di Stato e su proposta del Ministro dell'interno, nei seguenti casi:
- se lo straniero si trova nelle condizioni di cui all’art. 4 della legge, purché risieda legalmente in Italia da almeno tre anni;
- se lo straniero è un maggiorenne adottato da un italiano, purché risieda legalmente in Italia da almeno cinque anni dopo l’adozione;
- se lo straniero ha prestato servizio per almeno cinque anni, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato;
- se si tratta di cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, che risiede legalmente in Italia da almeno quattro anni;
- se si tratta di apolide che risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni (in questo caso, va fatta riconoscere l’apolidia, innanzi ad un giudice o ad una autorità amministrativa, dietro produzione di istanza documentata e bollata: il conseguente certificato viene rilasciato dal Ministero dell’Interno);
- se lo straniero risiede legalmente in Italia da almeno dieci anni.
La concessione con decreto presidenziale avviene invece previa delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei seguenti casi:
- se lo straniero ha reso eminenti servizi all'Italia;
- se si tratta di straniero, quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
Anche nei casi contemplati dall’art. 9, la concessione della cittadinanza con decreto del Presidente della Repubblica va sollecitata con istanza, il cui modello è disponibile presso le prefetture o i consolati italiani e nel quale si indica il presupposto legale per l’acquisto della cittadinanza.
Giuramento del nuovo cittadino
Si tratta del giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
Deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica al destinatario del decreto di cui agli artt. 7 e 9. In mancanza, il decreto perde efficacia.
Rinuncia della cittadinanza in alcuni casi
La effettua il cittadino italiano, a patto che:
- possieda, acquisti o riacquisti una cittadinanza straniera e risieda o stabilisca la residenza all’estero;
- possieda altra cittadinanza, quando l’acquisto di quella italiana avvenga durante la sua minore età
- lo Stato autorizzi la rinuncia.
Altri casi di perdita della cittadinanza
- se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, o prestando servizio militare per uno Stato estero, il cittadino non ottemperi, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo può rivolgergli di abbandonare l'impiego o la carica, o di abbandonare il servizio militare;
- al momento della cessazione dello stato di guerra con uno Stato estero, se, durante tale stato di guerra, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, o ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza.
Riacquisto della cittadinanza italiana
- se il soggetto presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano, oppure assume o ha assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara previamente di voler riacquistare la cittadinanza;
- se dichiara di voler riacquistare la cittadinanza ed ha stabilito o stabilisce la residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione;
- dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza in Italia, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
- se, avendo perduto la cittadinanza italiana per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza in Italia da almeno due anni e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare
Il riacquisto non è possibile:
- per il minore straniero che abbia acquistato la cittadinanza ai sensi dell’art. 3 della legge e poi l’abbia persa a causa della revoca dell’adozione dovuta a fatto suo;
- per il cittadino italiano che abbia perso la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra con uno Stato estero, perché durante tale stato di guerra ha accettato o non ha abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, o ha prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, o ne ha acquistato volontariamente la cittadinanza;
- nei casi 2), 3) e 4), se il riacquisto viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato, purché l’inibizione sia intervenuta entro un anno dal verificarsi di tali casi.
Figli minori di cittadini italiani: caso particolare
Se i loro genitori sono cittadini italiani per acquisto o riacquisto (quindi, non per nascita o per riconoscimento della filiazione) e convivono con essi, acquistano a loro volta la cittadinanza italiana; ma, al raggiungimento della maggiore età, possono rinunciarvi se possiedono altra cittadinanza.
Condizione dei residenti dell’ex impero austro-ungarico
Coloro che siano emigrati dai territori dell’ex impero autro-ungarico prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati agli stranieri di origine italiana o nati in Italia (per cui i loro discendenti possono acquistare la cittadinanza italiana alle condizioni di cui all’art. 4).
Dichiarazioni
Da rendersi per l’acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza, nonché per prestare il giuramento (quando previsto).
Si rendono all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, se il dichiarante risiede all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.