Questo il quesito: Per un docente (assunto a tempo pieno) è richiesta l'autorizzazione preventiva...

Attenzione: ogni consulenza viene modificata per rendere irriconoscibile l’autore

Quesito risolto:
Questo il quesito:

Per un docente (assunto a tempo pieno) è richiesta l'autorizzazione preventiva del Dirigente Scolastico ad esercitare attività come consulente (extra-scolastica).

A scuola sono abituati a dare l'autorizzazione a casi di libera professione (che prevedono l'iscrizione all'albo).

Nella fattispecie invece l'attività di consulenza prevista (nel settore privato, con partita iva) non necessita dell'iscrizione all'albo:
trattasi di prestazioni che richiedono attività di tipo intellettuale, con competenze maturate tramite un'esperienza pluriennale in aziende farmaceutiche (prima di iniziare l'attività di insegnamento), in un ambito (chimico-farmaceutico) in linea con l'indirizzo di insegnamento attuale (chimica) ed in orario non in conflitto con l'attività lavorativa scolastica.

Questa seconda tipologia di attività non è consueta nella scuola dove lavoro, e quindi non capiscono se possono darmi o meno l'autorizzazione.
Servirebbe quindi un parere legale o esperto a supporto

Questi alcuni riferimenti alla normativa vigente;

- Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell' articolo --- del Decreto L.vo --/--/---- n. ---, che tale esercizio non è di pregiudizio all' assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente ed è compatibile con l' orario di insegnamento e di servizio. Il sottoscritto di---- inoltre di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. -- D. L. vo n° ---/---- in merito a incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

Inviato: 1852 giorni fa
Materia: Pubblica Amministrazione
Pubblicato il: 27/06/2019

expert
Il Professionista ha risposto: 1848 giorni fa
PARERE
Gentile Cliente,
al fine di rispondere al quesito che mi pone, occorre innanzitutto prendere le mosse dal D.Lgs. --/--/----, n. ---, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
In particolare, l'art. -- prevede una specifica ed articolata disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, di ordine generale e che va pi contemperata con eventuali norme o regolamenti dettati a livello del singolo Ente o Comune di appartenenza.
Per maggiore completezza espositiva mi permetto di riportare integralmente il testo in vigore della disposizione richiamata:
"-. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli -- e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica -- gennaio ----, n. -, salva la deroga prevista dall'articolo ---bis del presente decreto [...].
-. I commi da - a -- del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo -, comma -, compresi quelli di cui all'articolo -, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
-. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
--bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
-. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo -, comma -, del decreto legge -- marzo ----, n. --, convertito, con modificazioni, dalla legge -- maggio ----, n. ---, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge -- novembre ----, n. ---, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
--. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di -- giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro -- giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
--. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma -, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
--. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.
--. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma --".
A sua volta, il D.P.R. --/--/----, n. -, intitolato Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, prevede all'art. -- i casi di incompatibilità specifici.
Così, l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente, e sempre salvo che non si tratti di società cooperative.
Volendosi così riassumere il quadro sopra riportato, anche alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti, ne discende che la normativa in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi ed impieghi enuclea una varietà di situazioni che sostanzialmente si differenziano in ragione dell'intensità del vincolo che esprimono dal punto di vista sia oggettivo, sia soggettivo. In questo senso la disciplina prevede sia divieti a contenuto assoluto, sia divieti a contenuto relativo che possono essere rimossi mediante specifica autorizzazione all'esercizio dell'attività, previa verifica della presenza, o meno, di situazioni di conflitto di interessi.
Il principio generale in materia di incompatibilità e di cumulo di incarichi ed impieghi, tendenzialmente assoluto, è espresso dall'art. -- , D.P.R. -- gennaio ----, n. -, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", secondo il quale "l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente".
La norma è richiamata anche dall'art. --, comma -, D.Lgs. -- marzo ----, n. --- ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") il quale prevede che "resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettate dagli artt. -- e seguenti del testo unico approvato con D.P.R. -- gennaio ----, n. -".
La Corte dei Conti della Liguria (Corte dei Conti-Liguria, Sez. giurisdiz., sentenza - ottobre ----, n. ---), ad esempio, ha evidenziato che la titolarità di cariche sociali in società in astratto caratterizzate dallo scopo di lucro si configura quando il pubblico dipendente assuma la legale rappresentanza di società costituite ai sensi dell'art. ---- c.c. siano esse società commerciali ai sensi dell'art. ---- c.c., o agricole ex art. ---- c.c..
Sussiste, pertanto, incompatibilità quando l'attività concomitante è quella di amministratore di società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita per azioni, talché per le ultime la qualifica di socio accomandatario configura ex se attività contra ius.
Parimenti, sussiste incompatibilità con il ruolo di socio accomandatario di società in accomandita semplice e di socio di società in nome collettivo.
La ratio di tale divieto, che permane anche nel sistema del pubblico impiego "contrattualizzato", a rimarcare la peculiarità dell'impiego presso la P.A., va rinvenuta, secondo unanime dottrina e giurisprudenza, nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico di cui all'art. -- della Cost. ("I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione"). Il dovere di esclusività della prestazione lavorativa del pubblico dipendente e la disciplina delle incompatibilità che ne consegue rispondono, pertanto, a specifiche esigenze connesse all'imparzialità ed al buon andamento dell'azione amministrativa, in quanto volte a garantire che tutta l'attività dei pubblici uffici sia espletata nel rispetto dei canoni dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità e sia anche condotta in modo da evitare il concretizzarsi di conflitti di interesse.
Al pubblico dipendente è, pertanto, vietato spendersi come tale nella vita sociale, al fine di garantirsi opportunità che altrimenti gli sarebbero precluse e il principio di esclusività costituzionalmente sancito dall'art. --, comma -, Cost., lo obbliga a riservare all'attività di ufficio tutta la propria energia lavorativa, per garantire il più efficiente esercizio dell'attività professionale, per evitare l'insorgenza di conflitti di interesse fra pubblica amministrazione e terzi e per tutelare il prestigio e l'imparzialità di quest'ultima.
Tale divieto è poi dettagliato per il personale docente dall'art. --- d.lg. ---/-- (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), secondo cui, al comma --:
--. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
--. Il divieto, di cui al comma --, non si applica nei casi di società cooperative.
--. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma -- viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
--. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
--. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
--. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
--. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva”.
A tal proposito Cass. civ. Sez. lavoro Sent., --/--/----, n. ----- (rv. -) ha statuito che, in materia di pubblico impiego, la disciplina dell'incompatibilità prevista dagli att. -- e seguenti del d.P.R. n. - del ----, - applicabile a tutti i dipendenti pubblici, contrattualizzati e non, a norma dell'art. --, comma -, del d.lgs. n. --- del ---- nonchè ai dipendenti degli enti locali, in virtù dell'abrogazione, da parte dell'art. -- della legge n. --- del ----, dell'art. --- del r.d. n. --- del ---- - prevede che l'impiegato che si trovi in situazione di incompatibilità venga diffidato a cessare da tale situazione e che, decorsi quindici giorni dalla diffida, decada dall'incarico. Ne consegue che soltanto nel caso in cui l'impiegato ottemperi alla diffida, il suo comportamento assume rilievo disciplinare e rientra nelle previsioni di cui all'art. -- del decreto citato, posto che, diversamente, trova applicazione l'istituto della decadenza, che non ha natura sanzionatoria o disciplinare, ma costituisce una diretta conseguenza della perdita di quei requisiti di indipendenza e di totale disponbilità che, se fossero mancati "ab origine", avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro. (Rigetta, App. Roma, --/--/----)
Tuttavia ritengo che, nel Suo specifico caso, l'attività da Lei svolta possa ricomprendersi nella nozione ampia di “libere professioni”, non potendosi artatamente limitare tale locuzione ai casi di professioni regolate dall'esistenza di specifici albi.
In questo senso mi permetto di richiamare un precedente del Tar Lecce (T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., (ud. --/--/----) ----------, n. ----), che riporto sotto, che, sulla base di tale nozione ampia, ha ritenuto che anche la qualifica di imprenditore agricolo fosse compatibile con il lavoro di docente, sempre previa valutazione positiva da parte del dirigente.
Ad ulteriore conferma, segnalo che la Sua posizione sarebbe riconducibile ad una vera e propria collaborazione “occasionale”, rivestendo la stessa il carattere della saltuarietà e, pertanto, non è reiterata più volte nel tempo, in modo abituale.
Il lavoratore svolge la sua attività in modo autonomo, senza vincolo alcuno da parte del committente, sia relativamente all'orario di lavoro sia riguardo allo svolgimento pratico dell'attività stessa, la quale va intesa come supporto al raggiungimento degli obiettivi del committente. Naturalmente, restano fatte salve le specifiche esigenze dell'amministrazione.
La collaborazione occasionale è compatibile con l'attività del docente, sempre nel rispetto dei limiti di autorizzazione prima esposti. Infatti, la prestazione di carattere occasionale non comporta inosservanza del vincolo di esclusività lavorativa a favore della pubblica amministrazione, sempreché, però, la prestazione occasionale non possa, anche in via astratta, comportare eventuali ipotesi di conflitto di interesse in relazione ai compiti ed alle mansioni del proprio profilo professionale”.
A ciò si aggiunga che le consulenze professionali sono, ad esempio, prevalentemente di natura occasionale poiché sono, solitamente, legate al raggiungimento di uno specifico obiettivo richiesto dal committente. Vi possono, comunque, essere delle consulenze che rientrano nella modalità della collaborazione coordinata e continuativa, cioè protratte nel tempo.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti o integrazioni, porgo distinti saluti.


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