Salve, sono una dipendente pubblica del comparto Universita' . Sono Funzionario Amministrativo Gest...

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Quesito risolto:
Salve, sono una dipendente pubblica del comparto
Universita' . Sono Funzionario Amministrativo Gestionale D-, assegnata all'Area Finanziaria e, quindi, con mansioni contabili. Ho risposto ad un bando di mobilita' volontaria di un Comune privo di dirigenti, il quale deve ricoprire un posto vacante di Istruttore in contabilita' e paghe Cat. C, con mansioni analoghe a quelle che io svolgo all'Universita' (contabilita' e paghe). Nel bando non e' specificata la posizione economica, ma solo la categoria C. Mi dicono dal Comune che il D e' una figura troppo alta e che ci sarebbe il rischio di dequalificazione ai sensi dell'art. ---- del Codice Civile. Ho letto in Internet che, negli anni, la giurisprudenza ha ammorbidito questo articolo e che il demansionamento puo' essere legittimo anche per tutelare un interesse del lavoratore. Il mio interesse e' quello del ricongiungimento familare. Vorrei capire, quindi, se sia fattibile, da parte mia, rinunciare espressamente alla Cat. D dell'Universita' per essere inquadrati nella Cat. C del Comune (anche con minore retribuzione) e se ci sono sentenze o pareri utili da fornire al Comune. Inoltre la legge di stabilita' ---- ha abolito gli assegni ad personam comma ------- art.-.
Ho fatto lo stesso quesito all'URP della Funzione Pubblica e mi ha risposto che l'art.--- bis del decreto legislativo n°---/----, introdotto
dall'art.-- del decreto legislativo n°---/---- preve---- che "al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo - del decreto legislativo n. --- del ----, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione". Ad oggi non essendo ancora stata definita la tabella di equiparazione, la corrispondenza professionale tra le posizioni deve essere valutata dall'amministrazione verso la quale si attua la mobilità.
Grazie

Inviato: 3598 giorni fa
Materia: Pubblica Amministrazione
Pubblicato il: 18/07/2014

Il cliente ha inserito una integrazione quesito iniziale: 3598 giorni fa
Volevo precisare che io sono disposta ad un inquadramento e retribuzione inferiore, in quanto ho necessita' di ricongiungermi al nucleo familiare.
Il cliente ha inserito una integrazione quesito iniziale: 3597 giorni fa
Per completezza d'informazione, volevo precisare che sono entrata all'Universita' nel ----, tramite concorso esterno, come Assistente Contabile VI livello. Poi, con la riforma, sono stata inquadrata nella Cat. C (fino all posizione economia C-). Infine, nel ---- ho fatto la progressione interna in vericale e sono passata alla Cat. D (ed oggi sono D-). Invio all'indirizzo e-mail consulenza@---professionisti.it del materiale utile al mio caso, che ho anche gia' passato al Comune.
Grazie.
expert
Il Professionista ha risposto: 3597 giorni fa
In risposta al quesito proposto e sulla base dei dati disponibili può osservarsi quanto segue.
Il quadro normativo generale inerente la mobilità è oramai caratterizzato da un particolare favor riservato all'istituto quale “strumento per conseguire una più efficiente distribuzione organizzativa delle risorse umane nell'ambito della p.a. globalmente intesa, con significativi riflessi sul contenimento della spesa pubblica, nonché sull'effettività del diritto al lavoro quale diritto costituzionalmente garantito”.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, infatti, ha chiarito che dal complesso delle disposizioni che governano i processi di mobilità di personale nella p.a. si enuclea il principio del previo esperimento delle procedure di mobilità, che privilegia l'acquisizione di risorse umane tramite la mobilità rispetto alle ordinarie misure di reclutamento.
Tale previsione andava ad affiancarsi ai principi generali indicati dall'art. -, comma -, lettere a), b) e c), nonché all'art. -, comma -, del d.lgs ---/----, cui debbono conformarsi le amministrazioni in tema di efficienza, razionalizzazione del costo del lavoro, migliore utilizzazione delle risorse umane.
A maggiore tutela del principio esposto il Legislatore con la novella dell'art. --, comma -, del d.lgs ---/---- (ex art. --, comma -, lett. b) della L. ---/----) ha disposto la nullità degli accordi, degli atti o anche delle clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento delle procedure di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.
Il sistema si è completato con le disposizioni recate dall'art. -, comma --quater, del decreto legge n. - del ---- (convertito dalla l. --/----) sull'obbligo che hanno le amministrazioni di procedere, prima di attivare le procedure concorsuali per la copertura delle vacanze di organico, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti dalle altre amministrazioni, e collocati presso di esse in posizione di comando o fuori ruolo che facciano domanda di trasferimento.
Queste previsioni sottolineano l'intento del legislatore di garantire una più efficiente allocazione delle risorse umane in ambito pubblico.
Per gli aspetti sopra evidenziati la mobilità si colloca a monte di tutte le altre procedure finalizzate alla provvista di personale e richiamano l'intento del legislatore “di accordare priorità procedimentale rispetto alla assunzione di nuovo personale pubblico (anche se alla nuova assunzione si proceda tramite lo scorrimento di graduatorie ancora efficaci), ciò nell'evidente scopo di contenimento della spesa pubblica inerente il personale di tutte le pubbliche amministrazioni” (Tar Puglia — Lecce — sez. II, --.--.---- n. ----).
Il favor espresso dal legislatore nei confronti della mobilità opera, dunque, anche in relazione allo scorrimento delle graduatorie vali---- ed efficaci.
Nel confronto tra le due procedure, infatti, la normativa di riferimento, così come la giurisprudenza, ritiene preferibile favorire l'assunzione con le procedure della mobilità.
Invero, “ai sensi dell'art. -- comma - bis, d.lg. n. --- del ----, l'esperimento della procedura di mobilità è obbligatoria per modo che l'Amministrazione non può bandire un pubblico concorso senza avere preventivamente ed infruttuosamente espletato la suddetta procedura. Il tenore letterale di tale previsione di cui è dubitabile in alcun modo l'applicazione anche agli Enti locali, è del tutto univoco nell'imporre alle P.A. che devono coprire eventuali posti vacanti del proprio organico di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali” (T.A.R. Napoli Campania, sez. V, -- novembre ----, n. ----).
Si è venuto, quindi, a ribadire l'indirizzo giurisprudenziale della Cassazione per cui l'esperimento della procedura di mobilità è obbligatorio per modo che l'amministrazione non può bandire un pubblico concorso senza aver preventivamente ed infruttuosamente espletato la suddetta procedura (Tar Napoli, V, sent. ----/----). In questo senso anche T.A.R. Palermo Sicilia, sez. I, -- aprile ----, n. ---; T.A.R. Napoli Campania, sez. V, -- settembre ----, n. ----; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, - dicembre ----, n. ----).
Tanto anche al fine di contemperare il prevalente interesse pubblico alla razionalità dell'organizzazione pubblica e alla funzionalità dei suoi uffici, con le esigenze di riduzione della spesa pubblica e le aspirazioni dei pubblici dipendenti di poter espletare la propria attività in uffici quanto più possibili vicino alle proprie abitazioni.
La citata previsione pone infatti una ---- regola preclusiva rispetto a nuove assunzioni in presenza di una scopertura di organico colmabile a mezzo di procedura di mobilità, in quanto "l'art. -- d. l.vo n. ---/---- nella sua originaria formulazione, si limitava a prevedere la procedura di mobilità volontaria senza stabilire alcuna priorità rispetto ad altre forme alternative di copertura di posti disponibili in organico (ad es. procedure concorsuali o utilizzazione di graduatorie valide), per cui anche la scelta di procedura di mobilità volontaria era rimessa ad una valutazione discrezionale dell'amministrazione" (Consiglio di Stato, sez. V, -- ottobre ---- , n. ----), mentre il testo attualmente vigente, conseguente alle modifiche intervenute con il d.l. -- gennaio ----, n. -, convertito dalla l. -- marzo ----, n. -- e con la l. -- novembre ----, n. ---, esprime, al contrario, detta regola di priorità.
Chiarito tale aspetto, occorre rilevare per come stabilito dalla stessa previsione normativa che la procedura di mobilità volontaria integra una vicenda di natura privatistica del rapporto di lavoro contrattualizzato e si configura come ipotesi di passaggio diretto del dipendente tra enti diversi, riconducibile allo schema trilaterale della cessione del contratto di lavoro ex art. ---- C.C. non comportante, come tale, alcuna novazione del rapporto di lavoro, ma solo la successione da un datore ad un altro nel medesimo rapporto che deve ritenersi proseguire senza soluzione di continuità e che si perfeziona con la manifestazione del consenso di volontà dei tre soggetti interessati, vale a dire il lavoratore, l'ente di provenienza e l'ente di destinazione (Cass. Civ. n. -----.----).
In particolare la giurisprudenza ha specificato che la mobilità nel settore pubblico è soggetta a specifici vincoli in relazione alla conservazione dell'anzianità di servizio, alla qualifica ed al trattamento economico attuandosi una modificazione meramente soggettiva del rapporto con continuità nel suo contenuto: si verifica in sostanza un "(...) trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali (...)" (in tal senso anche Cass. n. ----.----; Cass. n. -----.----).
Tale previsione e la costante interpretazione giurisprudenziale sul punto potrebbe costituire un tratto insormontabile per la specifica applicazione dell'istituto, soprattutto in merito ai trattamenti economici ed alla dequalificazione professionale.
Sotto un primo aspetto è possibile evidenziare che l'articolo -, comma ---, della Legge -- dicembre ----, n. --- ha abrogato le previsioni dell'art. ---, d.P.R. n. - del ---- che disciplinava il diritto di conservare - al personale che passi da uno all'altro ruolo nell'ambito dell'organizzazione burocratica dello Stato - la posizione economica acquisita al momento del passaggio. Tanto al fine di consentire che il mutamento di carriera (che rispon---- al criterio di favore per la circolazione e l'affidamento delle professionalità) non si risolvesse nel determinare, per gli interessati, un regresso nel trattamento economico raggiunto, con conseguente disincentivazione della mobilità.
Sebbene, pertanto, l'assegno ad personam così individuato, allo stato attuale, non sia più previsto, appare difficile procedere ad una revisione totale del contratto e della conseguente posizione acquisita all'atto della sua assunzione.
Tanto, infatti, non appare rinunciabile e, comunque, comporta per l'A.C. di destinazione oneri aggiuntivi di spesa ove il dipendente goda presso l'Università di provenienza di un trattamento economico complessivo superiore a quello che di cui potrà godere presso l'ente di destinazione.
Tanto risulta anche dagli orientamenti applicativi Aran ---- che mi ha inviato.
Invero, come ben individuato da parte dell'A.C. che ha disposto la procedura di mobilità si ritiene difficile poter procedere ad una rinuncia della categoria di inquadramento e soprattutto della posizione economica conseguita nel corso degli anni.
Come già detto, infatti, la stessa disciplina della mobilità volontaria chiarisce che si tratta di una successione di un datore di lavoro ad un altro nel medesimo rapporto che deve ritenersi proseguire senza soluzione di continuità e che il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti di corrispondente professionalità, e dal consenso al trasferimento da parte dell'amministrazione di appartenenza, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.
Pertanto la mobilità volontaria importa la modifica del datore di lavoro, e dunque la novazione del rapporto, ciò fa ritenere tale mobilità una forma di peculiare assunzione, per quanto sorretta da numerose garanzie, quali la conservazione delle mansioni, della qualifica, dello stipendio, e persino dell'anzianità di servizio.
La deroga a tale specifica previsione appare non semplicissima, soprattutto, per l'amministrazione che deve eventualmente premunirsi non solo da possibili azioni di rivendicazione dello stesso inquadramento superiore già conseguito dal dipendente presso l'amministrazione di provenienza, ma anche dalle conseguenze economiche di spesa per lo stesso ente.
La necessità di ottenere il trasferimento stante la volontà di ricongiungimento con il nucleo familiare induce a formulare un'ipotesi che appare però allo stato meramente indicativa ed esplorativa.
Invero, a mio avviso per ipotesi diverse da quelle inerenti il caso di specie, la giurisprudenza ha previsto che “La fattispecie del patto contrario alle disposizioni contenute nell'art. ---- c.c., e quindi affetto da nullità, ricorre nell'ipotesi di rinuncia del lavoratore - accettata dal datore di lavoro - alle mansioni superiori precedentemente svolte, ove tale decisione del dipendente risulti determinata non da una libera scelta ispirata a ragioni di personale convenienza, ma dalla intollerabilità dello svolgimento di dette funzioni superiori senza il riconoscimento della retribuzione propria della qualifica corrispondente (Autorità: Cassazione civile sez. lav., -- novembre ----, n. -----)
Va considerato che l'orientamento giurisprudenziale da lei citato in merito all'art. ---- c.c. riconosce validità ed efficacia alla rinunzia unilaterale del lavoratore alle mansioni superiori da lui svolte in concreto (Cass. - dicembre ----, n. ----; Cass. -- ottobre ----, n. -----).
Introduce, peraltro, adeguati temperamenti per fugare il sospetto che la rinunzia del lavoratore sia frutto di un'imposizione del datore di lavoro in violazione dei limiti inderogabili posti dalla legge in tema di corrispondenza fra qualifica e mansioni effettivamente svolte e, pertanto, richie---- che sia acquisita la prova che la decisione unilaterale del lavoratore sia stata determinata da una sua scelta esclusiva, operata in assenza di qualsivoglia sollecitazione, sia pure indiretta, del datore di lavoro, il quale l'abbia invece subita (Cass. sent. n. -----/----).
Appare evidente che nel caso di specie la rinuncia sarebbe effettivamente derivante dalla scelta esclusiva del lavoratore anche alla luce della specifica richiesta che lei potrà fare all'A.C. di destinazione eventualmente supportata da un negozio transattivo stipulato in se---- conciliativa, sindacale o giudiziale che è assoggettato a un regime giuridico derogatorio della regola generale di cui all'art. ---- c.c.
Invero, “Il diritto del lavoratore alla qualifica corrispondente alle mansioni dallo stesso effettivamente espletate, pur derivando da una norma inderogabile, qual'è l'art. ---- c.c., è non di meno suscettibile di rinuncia o transazione ai sensi dell'art. ---- c.c., non esistendo altra norma che preveda per la rinuncia o per la transazione di particolari diritti del lavoratore, derivanti da norme cogenti, un trattamento giuridico diverso da quello generale contemplato dal citato art. ----” (Cassazione civile sez. lav., -- giugno ----, n. ----).
Se, infatti, compete all'ente di destinazione l'esatto inquadramento e la concreta disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti trasferiti appare possibile, direi previa rinuncia scritta della dipendente trasferita, la sottoscrizione di un nuovo contratto con l'A.C. che modifichi non solo l'ambito soggettivo ma anche quello oggettivo inerente la categoria di inquadramento e la posizione economica.
Allo stato, pertanto, riterrei che questa sia l'unica possibilità da sottoporre al comune di destinazione che dovrà, a mio avviso, effettuare uno sforzo notevole per dare corso al trasferimento atteso che si espone ad eventuali azioni giudiziarie da parte sua.
Riterrei, comunque, che il tutto possa ritenersi una forzatura della normativa e che solo un gran---- atto di fiducia da parte dell'A.C. potrà consentirle di ottenere il trasferimento.
Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e per quant'altro.

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Il Cliente ha chiesto un chiarimento: 3595 giorni fa
Salve, grazie per la risposta dettagliata. Chiedo un primo chiarimento pratico. Mi sembra di aver compreso che dovrei dichiarare al Comune (e per iscritto) di voler rinunciare alla Cat. D ed al relativo trattamento economico, in quanto ho diritti piu' importanti da tutelare (ricongiungimento familiare, disagi sopportati ogni giorno come pendolare, ecc.). Inoltre, dichiarerei espressamente di non rivendicare pretese in merito a nuova qualifica e mansioni connesse. E' sufficiente che il Comune firmi per accettazione la mia rinuncia(da allegare al futuro contratto), oppure e' necessario fare un ulteriore atto di conciliazione? Non ho ben compreso in cosa consista questa conciliazione: come potremmo farla? Davanti al Segretario Comunale? Dovremmo farla prima o dopo la stipula del contratto? Saluti. ---- ----
 
Il Professionista ha risposto: 3595 giorni fa
In primo luogo mi preme sottolineare che la sufficienza della documentazione, come già evidenziato nel parere, dipen---- esclusivamente dalla posizione e dal grado di flessibilità dell'A.C. di destinazione che può farsi bastare una semplice dichiarazione ovvero può richiedere maggiori e specifiche rinunce formali.A mio avviso una corretta gestione non dovrebbe consentire di esporre l'ente a rivendicazioni future da parte del lavoratore ed nel caso di specie riterrei che, in ogni caso, il comune rimanga molto esposto.
Fatta questa premessa, è opportuno indicare e specificare nella sua dichiarazione tutto quello a cui rinuncia ed anche il fine che inten---- raggiungere ed il diritto che inten---- tutelare.
Invero, una specifica indicazione di tutto quanto induce alla rinuncia a diritti economici ed inquadramento può essere di supporto alla sua domanda.
Per quanto riguarda la conciliazione, l'avevo inserita ove all'A.C. non fosse bastata la sua rinuncia a tutte le pretese derivanti dall'inquadramento, dalla posizione economica e ove volesse premunirsi per l'ipotesi di rivendicazione di mansioni superiori. Come visto in questi casi si usa la conciliazione sindacale attraverso la quale il lavoratore, tutelato dalla presenza del rappresentante sindacale che lo ren---- consapevole dell'importanza della rinuncia che effettua con l'atto, di---- di rinunciare a diritti "irrinunciabili" ed a tanto viene attribuita una valenza definitiva (se non impugnata nei sei mesi successivi).
Tanto può non servire se al Comune basta la sua dichiarazione da allegare al contratto ovvero la specifica indicazione nello stesso.
Cordialità

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