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Gentili signori, accedo nel mio condominio attraverso una pensilina, sovrastante un supermercato, e...
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Quesito risolto:
Gentili signori,
accedo nel mio condominio attraverso una pensilina, sovrastante un supermercato, e accedo a questa attraverso una scalinata, entrambi i manufatti (pensilina e scale) sono ---- proprietà privata.
Nelle ore serali e notturne vi sostano ragazzi che vociferano ad alta voce, a volte anche schiamazzando, che disturbano la quiete ed il sonno dei condomini dei primi piani.
All'inizio della scalinata è stata apposta una targa con la scritta "Proprietà privata- Divieto ---- sosta sulla scalinata" , tale cartello ha avuto poco successo e i ragazzi continuano a sostarvi nonostante il cartello e i richiami dei condomini.
A tale riguardo vorrei cortesemente sapere a chi mi devo rivolgere per poter
ripristinare la legalità, cioè impedire la sosta abusiva ---- estranei sulla pensilina. Sembra che le forze dell'ordine, pubbliche e locali, non possono intervenire a ristabilire la legalità, magari comminando multe; esse, infatti, non hanno alcun potere nelle aree private.
A quanto pare sembra che per la tutela del mio diritto l'unico rimedio sia quello ---- rivolgermi al giudice competente. Ma se così è ---- quali prove devo corredare la mia domanda (foto, nomi, ecc.) e cosa può fare il giudice?
Vi ringrazio per l'attenzione e resto in attesa ---- un vostro riscontro.
Distinti saluti.
Inviato: 2281 giorni fa
Materia: Condominio
Pubblicato il: 29/10/2018
Gentili signori,
affinché possa chiedere l'intervento delle forze dell'ordine è necessario, immagino che i ragazzi commettano un reato, a tale riguardo se oltre al cartello ---- divieto metto sul gradino della scala una catena, una sbarra o simili e tali ostacoli vengono superati l'atto viene considerato un reato e può giustificare l'intervento della forza pubblica?
Gentili signori,
vi chiedo se il comportamento dei ragazzi che sostano arbitrariamente nelle ore notturne sulla pensilina può essere sanzionabile ai sensi dell'art. --- del c.p. tenuto conto che non credo che in loro ci sia l'intenzione ---- molestare o disturbare chicchessia.
Ringrazio per l'attenzione e la cortesia.
Cordiali saluti
In risposta al quesito proposto e sulla base dei dati disponibili può osservarsi quanto segue.
Innanzitutto occorre effettuare una distinzione tra i concetti ---- privata dimora e ---- proprietà privata in quanto non sovrapponibili atteso che il primo è molto più circoscritto del secondo.
Le Sezioni Unite, invero, hanno fornito la definizione ---- luogo ---- privata dimora e relative pertinenze nei termini che seguono: "rientrano nella nozione ---- privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico nè accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale" (Cass. Civ., Sez. Unite, n. ----- del --/--/----).
Sotto tale aspetto, pertanto, al fine ---- assegnare ad un luogo la qualifica ---- privata dimora o relative pertinenze, occorre verificare la sussistenza dei seguenti, indefettibili elementi: "a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento ---- manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e ---- lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte ---- terzi, senza il consenso del titolare" (cfr. Sez. U, n. ----- del --/--/----).
In ragione ---- tanto, “integra il delitto ---- violazione ---- domicilio la condotta del soggetto che si introduca, contro la volontà ---- chi ha il diritto ---- escluderlo, in un locale ---- pertinenza ---- un'abitazione, regolarmente chiuso a chiave e saltuariamente visitato e sorvegliato da chi ne abbia la disponibilità, in quanto l'attualità dell'uso non implica la sua continuità e non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto” (Cassazione penale, sez. V, --/--/----, n. -----).
Si è così voluto tutelare la libertà dei soggetti, ed il diritto alla tranquillità e sicurezza nei luoghi ove si svolge la vita personale.
La violazione del domicilio, pertanto, si realizza quando vi sia l'introduzione nell'altrui proprietà contro la volontà espressa o tacita del titolare, ovvero, in modo clandestino o con l'inganno.
Il reato ---- cui si tratta è punibile a querela ---- parte entro massimo tre mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza del fatto.
Naturalmente a fronte della denuncia formulata (anche contro ignoti) scatteranno le necessarie indagini da parte della polizia e quest'ultima avrà la possibilità ---- ispezionare i luoghi in ragione del potere—dovere ---- prendere notizia dei reati ed evitare che gli stessi vengano portati ad ulteriori conseguenze (art.-- C.P.P.).
Sotto tale aspetto, è possibile una positiva attività ---- intervento della polizia che si sostanzia nel compimento degli accertamenti e rilievi urgenti su persone, luoghi o cose, nonchè nell'eventuale sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti.
All'ispezione, pertanto, si può affiancare un'attività ---- rilevazione e documentazione volta ad acquisirne al procedimento le risultanze che potrebbe portare alla identificazione ed alla punizione dei responsabili.
In ragione ---- tanto, riterrei più opportuno denunciare la violazione del domicilio da parte ---- soggetti sconosciuti che sostano in area privata senza il consenso al fine ---- azionare attività ---- indagine da parte della polizia.
Naturalmente, ove fosse posizionata una chiusura della scala attraverso una porta, un cancello con catena, tanto, costituirebbe un ulteriore prova della evidente volontà ---- non far accedere nessuno e dell'introduzione nell'altrui proprietà contro la volontà espressa del titolare ma a mio avviso potrebbe anche bastare per scoraggiare l'ingresso dei ragazzi.
Invero, una soluzione del genere potrebbe costituire un disincentivo per gli stessi ragazzi ad entrare e sostare nella zona.
Sotto tale aspetto, peraltro, il posizionamento della chiusura dell'immobile potrebbe far realizzare il reato ---- cui all'art. --- c.p., che richiede, sotto il profilo materiale, il semplice ingresso (qualunque siano le modalità) nel fondo altrui (urbano o rustico) che sia recintato e, sotto profilo soggettivo, il semplice dolo generico consistente nella volontà ---- entrare nel fondo altrui pur sapendo che è recintato.
In questo caso, viene tutelata l'esigenza preservare il proprietario da tutte quelle ingerenze o turbative che, essendo connotate da una spiccata invasività (entrare nel fondo recintato) ledono il pacifico godimento del bene.
Per far punire, invece, il comportamento molesto dei ragazzi che disturbano la quiete con schiamazzi si potranno far intervenire i vigili solo ove il comportamento degli stessi integri un'ipotesi ---- reato ovvero le molestie sonore superino i limiti ---- normale tollerabilità e diano fastidio ad una pluralità ---- persone.
Non ritengo si possa parlare del reato ---- cui all'art. --- c.p. atteso che il disturbo e la molestia devono essere indirizzati verso persone determinate e non quin---- verso la collettività intesa in via generale come avviene, nel caso ---- specie, da parte dei ragazzi che sostano sulle scale.
Resto a disposizione per ogni chiarimento.
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Gentile avv ---,
la ringrazio per il parere che ho trovato ben fatto e rispondente al mio quesito.
Per quanto ho capito i "cartelli" lasciano il tempo che trovano per cui in questi casi ci si deve solo affidare alla buona educazione dei ragazzi perché si allontanino dalla scalinata e tollerare quelli che, pur chiamati al rispetto dei divieti, vi rimangono.
Perché sia possibile attivare l'art. --- c.p. è necessario che sia ostacolato l'ingresso alla scalinata con un cancello, una catena, una sbarra, cioè quei strumenti atti a manifestare la volontà del proprietario ---- vietare l'ingresso ai terzi estranei; la contemporanea installazione ---- cartelli ---- divieto ne integra il reato.
Si può chiedere l'intervento delle forze dell'ordine solo in presenza ---- reato cioè della sussistenza ---- ingresso abusivo nel fondo altrui così come previsto dal dispositivo dell'art. --- c.p.
Pertanto così come stanno le cose, esclusa anche la possibilità ---- attivare l'art. --- c.p., i condomini, al fine ---- essere tutelati dalle forze dell'ordine, dovranno deliberare l'installazione ---- un cancello, o comunque ---- un ostacolo, che peraltro trattandosi ---- una innovazione prevede un quorum altissimo o anche la unanimità se ritenuto "voluttuario".
Gradirei una conferma.
La ringrazio per l'attenzione e la cortesia.
Distinti saluti.
---- ---- Giorgio
Riterrei che sia la via più percorribile, anche se richiede una garnde volontà assembleare. Altrimenti si potrà denunciare alle autorità la violazione perpetrata, specificando che si teme per l'incolumità e la sicurezza delle persone che abitano nel condominio e sollecitando ispezioni da parte dell apolizia al fine ---- verificare la commissione degli illeciti.
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