L'onere di provare che tutti i condomini siano stati tempestivamente convocati per l'assemblea condominiale grava sul condominio

E' onere del Condominio di provare, oltre la avvenuta spedizione dell'avviso di convocazione, anche la consegna dell'avviso di giacenza del plico raccomandato contenente la convocazione per la riunione assembleare. Infatti, secondo la costante giurisprudenza, l'onere di provare che tutti i condomini siano stati tempestivamente convocati per l'assemblea condominiale grava sul condominio, non potendosi addossare al condomino che deduca l'invalidita' dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo. La prova gravante sul condominio puo' anche essere fornita tramite presunzioni.... (Sez. 2, Sentenza n. 24132 del 13/11/2009 Rv. 610939; Sez. 2, Sentenza n. 2837 del 25/03/1999 Rv. 524549).

orte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 14 settembre 2017, n. 21311



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

Dott. SABATO Raffaele - Consigliere

Dott. CORTESI Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

ORDINANZA

sul ricorso 20787/2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) C/O AVV. (OMISSIS), che lo difende con l'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

- intimati -

avverso la sentenza n. 797/2012 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/06/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

RITENUTO IN FATTO

Nella causa di impugnazione della Delib. assembleare 22 marzo 2006, promossa dai condomini (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) contro il Condominio (OMISSIS) la Corte d'Appello di Brescia con sentenza 21.6.2012 ha accolto l'appello del Condominio rigettando la domanda degli attori.

Per giungere a tale conclusione la Corte d'Appello ha osservato:

- che era stato adeguatamente provato l'avvenuto recapito in data 13.3.2006 da parte della societa' (OMISSIS) srl dell'avviso di giacenza della raccomandata di convocazione nella cassetta del (OMISSIS);

- che con l'introduzione nella cassetta l'avviso era entrato nella sfera di disponibilita' dell'interessato e quindi trovava applicazione la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c., non superata dalla prova contraria a carico del condomino.

Contro tale decisione il (OMISSIS) ricorre per cassazione con due motivi a cui resiste il Condominio con controricorso illustrato da memoria.

Con ordinanza depositata il 23.6.2015 il Collegio della sezione sesta civile - 2 ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini che avevano partecipato al giudizio di merito (il (OMISSIS) e la (OMISSIS)) e trasmesso la causa alla seconda sezione.

(OMISSIS) e la (OMISSIS) non hanno svolto difese in questa sede, mentre il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Col primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione criticando la Corte d'Appello per avere ritenuto incontestato che anche al (OMISSIS), non reperito al momento della consegna, fosse stato lasciato in data 13 marzo 2006 un avviso di giacenza della comunicazione di convocazione dell'assemblea. Ribadisce il principio dell'onere a carico del Condominio di provare di avere tempestivamente avvisato i condomini e rileva che, mancando la prova dell'arrivo della comunicazione al destinatario, non puo' di conseguenza applicarsi, ad avviso del ricorrente, la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 c.c..

1.2 Col secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell'articolo 115 c.p.c., articoli 2697 e 1335 c.c., ribadendo la regola dell'onere probatorio a carico del condominio in caso di contestazione sulla ricezione dell'avviso di convocazione rimproverando ancora una volta alla Corte di Appello di avere erroneamente ritenuto incontestata la circostanza.

2 Il primo motivo e' fondato.

La Corte d'Appello (a pag. 12) ha dato per pacifico che in data 13.3.2006 fosse stato lasciato l'avviso di giacenza nella cassetta postale del ricorrente, ma non spiega da dove abbia tratto tale convincimento, posto che la circostanza risultava tutt'altro che incontestata, perche' sia nell'atto di citazione sia nella comparsa di costituzione in appello (atti il cui contenuto e' stato sintetizzato in ricorso) era stata dedotta la ricezione dell'avviso di consegna solo il 27.3.2006, quindi in una data successiva a quella dell'assemblea, tenutasi il 22.3.2006.

Stando cosi' le cose, sarebbe stato onere del Condominio di provare, oltre la avvenuta spedizione dell'avviso di convocazione, anche la consegna dell'avviso di giacenza del plico raccomandato contenente la convocazione per la riunione assembleare. Infatti, secondo la costante giurisprudenza, l'onere di provare che tutti i condomini siano stati tempestivamente convocati per l'assemblea condominiale grava sul condominio, non potendosi addossare al condomino che deduca l'invalidita' dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo. La prova gravante sul condominio puo' anche essere fornita tramite presunzioni.... (Sez. 2, Sentenza n. 24132 del 13/11/2009 Rv. 610939; Sez. 2, Sentenza n. 2837 del 25/03/1999 Rv. 524549).

La lacuna motivazionale e' palese e rende inevitabile la cassazione della sentenza con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di rinvio che si atterra' al citato principio.

Resta logicamente assorbito l'esame dell'altra censura.

Il giudice di rinvio, che si individua in altra sezione della Corte d'Appello di Brescia, provvedera' all'esito anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia.

 

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