La costruzione in aderenza può essere realizzata anche se il manufatto costituisce addizione di un fabbricato precedente

Il diritto di prevenzione riconosciuto a chi per primo edifica si esaurisce con il completamento della costruzione e non puo', quindi, giovare automaticamente per un successivo manufatto, ancorche' accessorio al primo). Esso riguarda, appunto, l'edificazione in prevenzione a distanza dal confine inferiore alla meta' della distanza di tre metri prevista tra costruzioni dall'873 c.c. e non si occupa dell'edificazione in aderenza. Per contro, non vi sono ragioni per negare la possibilità' di costruire un manufatto in aderenza ad un fabbricato realizzato dal vicino sul confine per il solo fatto che tale manufatto costituisca addizione di un fabbricato preesistente (non importa se realizzato prima o dopo quello del vicino: per l'affermazione della possibilita' di mutare in ogni tempo la soluzione costruttiva - a distanza legale, in aderenza o in appoggio - purche' la situazione lo consenta e la soluzione originaria sia legittima, cfr. Cass. 11488/15);

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 12 ottobre 2017, n. 23986



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno - Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello - rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi - Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

ORDINANZA

sul ricorso 2547/2013 proposto da:

(OMISSIS) SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente e ric. incidentale -

avverso la sentenza n. 162/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RILEVATO

che con atto di citazione notificato in data 15.05.1998 la societa' (OMISSIS) s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Firenze la Proinco s.r.I., oggi incorporata dalla (OMISSIS) s.p.a., assumendo che la convenuta aveva costruito una scala sul confine tra le rispettive proprieta' in violazione delle norme sulle distanze legali previste dal codice civile e dal PRG del comune di Empoli, nonche' della disciplina delle vedute, e, conseguentemente, chiedendo la demolizione dell'opera ed il risarcimento del danno;

che la convenuta, costituitasi, chiedeva in via riconvenzionale la demolizione della scala e del vano in allumino anodizzato realizzati dalla societa' attrice in aderenza al muro di confine tra le due proprieta', oltre al risarcimento dei danni;

che, istruita la causa mediante c.t.u., il tribunale di Firenze, con la sentenza n. 1586/2007, dichiarava l'illegittimita' della scala realizzata dalla convenuta e, in accoglimento della domanda dell'attrice, condannava l' (OMISSIS) a demolirla (ma non a risarcire il danno), mentre rigettava la domanda riconvenzionale;

che la corte d'appello di Firenze, adita dall' (OMISSIS) s.p.a., ha confermato la condanna di quest'ultima a demolire la scala dalla stessa realizzata, ma - accogliendo la riconvenzionale dalla stessa proposta, rigettata in primo grado - ha condannato anche la (OMISSIS) a demolire la scala esterna e il manufatto in alluminio nero anodizzato da quest'ultima realizzati;

che avverso la sentenza di secondo grado la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di un solo motivo, censurando congiuntamente l'omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5 e la violazione o falsa applicazione degli articoli 873 e 877 c.c., nonche' dell'articolo 115 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3;

che l'immobiliare (OMISSIS) s.p.a. si e' costituita con controricorso ed ha altresi' proposto ricorso incidentale, censurando, con un solo promiscuo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione in relazione all'articolo 360, n. 5 e violazione o falsa applicazione dell'articolo 873 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3;

che per l'adunanza di Camera di consiglio ex articolo 180 bis c.p.c., comma 1, del 16.5.17, in cui la causa e' stata decisa, hanno depositato una memoria la ricorrente ed il Procuratore Generale.

CONSIDERATO

che secondo la ricorrente principale la corte distrettuale, per giungere all'accoglimento della domanda riconvenzionale dell' (OMISSIS) di demolizione della scala realizzata dalla (OMISSIS) in aderenza all'edificio della stessa (OMISSIS), avrebbe errato nel ritenere detta scala una nuova costruzione, pacifico essendo che la nuova costruzione realizzata dalla (OMISSIS) in base alla concessione del 1991 era solo il manufatto in vetro e alluminio, mentre la scala in aderenza al fabbricato (OMISSIS) era preesistente al 1991 e, secondo l'argomentazione della (OMISSIS), era stata realizzata contemporaneamente alla edificazione del fabbricato della stessa (OMISSIS);

che, preliminarmente, va confutato l'assunto della contro ricorrente secondo cui non sarebbe stato impugnato (e sarebbe quindi passato in giudicato) il capo di sentenza contenente la condanna alla demolizione del manufatto in alluminio anodizzato;

che, infatti, l'impugnazione di detto capo e' consequenziale all'impugnazione dell'accertamento dell'illegittimita' della scala (vedi il secondo capoverso di pagina 8 del ricorso, ove si sottolinea che il vano in alluminio e' stato realizzato all'interno della proprieta' (OMISSIS), essendo posteriore alla scala costruita dalla stessa (OMISSIS) in aderenza al fabbricato (OMISSIS));

che il motivo va giudicato fondato, sia perche' la statuizione secondo cui la scala della (OMISSIS) sarebbe una costruzione nuova (comunque successiva alla edificazione originaria dell'edificio (OMISSIS)) risulta del tutto apodittica e non supportata da alcuna motivazione, sia perche' tale statuizione e' giuridicamente errata laddove pretende di applicare alla costruzione in aderenza un principio elaborato da questa Corte in materia di costruzione in prevenzione;

che, infatti, il precedente di legittimita' invocato a pag. 7 della sentenza gravata (Cass. 6926/01, secondo la quale il diritto di prevenzione riconosciuto a chi per primo edifica si esaurisce con il completamento della costruzione e non puo', quindi, giovare automaticamente per un successivo manufatto, ancorche' accessorio al primo) riguarda, appunto, l'edificazione in prevenzione a distanza dal confine inferiore alla meta' della distanza di tre metri prevista tra costruzioni dall'873 c.c. e non si occupa dell'edificazione in aderenza;

che, per contro, non vi sono ragioni per negare la possibilita' di costruire un manufatto in aderenza ad un fabbricato realizzato dal vicino sul confine per il solo fatto che tale manufatto costituisca addizione di un fabbricato preesistente (non importa se realizzato prima o dopo quello del vicino: per l'affermazione della possibilita' di mutare in ogni tempo la soluzione costruttiva - a distanza legale, in aderenza o in appoggio - purche' la situazione lo consenta e la soluzione originaria sia legittima, cfr. Cass. 11488/15);

che, quindi, il ricorso principale va accolto;

che, per contro, il ricorso incidentale va giudicato inammissibile per l'insufficiente esposizione del fatto processuale (Cass. 76/10, Cass. 18483/15);

che quindi, in definitiva, la sentenza gravata va cassata in relazione al solo ricorso principale, con rinvio alla corte territoriale perche' la stessa, per un verso, accerti se la realizzazione della scala della societa' (OMISSIS) sia o meno antecedente a quella del vano in alluminio anodizzato e, per altro verso, si attenga al principio che la costruzione in aderenza e' consentita anche se si tratti di addizione di opera preesistente.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza gravata in relazione alla statuizione impugnata con il ricorso principale e rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Firenze, che regolera' anche le spese del giudizio di cassazione.

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