L'ascensore condominiale

Uso e limitazioni all'uso dell'ascensore condominiale.

L'ascensore condominiale è espressamente previsto tra le parti comuni dell'edificio dall'art. 1117, n. 3, c.c., costituendone parte integrante e non semplice pertinenza. Esso, infatti, partecipa alla funzione complessiva ed unitaria degli edifici medesimi quale elemento essenziale alla loro destinazione. Occorre comunque precisare che l'ascensore si intende di proprietà comune solo quando è installato nell'edificio fin dalla sua origine, ossia all'atto della costituzione del condominio; al contrario, qualora venga installato successivamente per iniziativa di tutti o parte dei condomini, non costituisce proprietà comune di tutti, in quanto appartiene a quei condomini che lo hanno installato a loro spese, salvo la facoltà di partecipare successivamente.

Limitazioni all'uso dell'ascensore

Anche nel condominio degli edifici trova applicazione, relativamente ai beni comuni, il principio, desumibile dall'art. 1102 c.c., che consente al singolo condomino di usare della cosa comune anche per un suo fine particolare, con conseguente possibilità di ritrarre dal bene una specifica utilità aggiuntiva rispetto a quelle generali ridondante a favore degli altri condomini, con il solo limite che non ne derivi una lesione del pari diritto spettante a questi ultimi. Da tanto consegue che in difetto di specifiche limitazioni stabilite dal regolamento di condominio, l'uso dell'ascensore per il trasporto di materiale edilizio può essere legittimamente inibito al singolo condomino solo qualora venga concretamente e specificatamente accertato che esso risulti dannoso, sia compromettendo la buona conservazione delle strutture portanti e del relativo abitacolo, sia ostacolando la tempestiva e conveniente utilizzazione del servizio da parte degli altri condomini in relazione alle frequenze giornaliere, alla durata e all'eventuale orario di esercizio del suddetto uso particolare, alle cautele adoperate per la custodia delle cose trasportate, tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante per accertare le eventuali conseguenze pregiudizievoli che, in ciascun caso concreto, possono derivare dal suddetto uso particolare dell'ascensore.

 

 

 

Ripartizione delle spese dell'ascensore

Per ciò che concerne la ripartizione delle spese, la nuova normativa entrata in vigore dal 18.06.2013 e contenuta nella legge n. 220/2012 ha stabilito che le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo (art. 1124 c.c.).

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

Il legislatore con la L. n. 220 del 2012 (recependo quanto già da tempo affermato dalla giurisprudenza  C. 3264/2005; C. 5975/2004; C. 2833/1999; C. 3514/1969) ha equiparato in toto le scale agli ascensori, per cui la disciplina contenuta nell'articolo in esame ora si applica anche alla ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente.

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