Nel caso in cui l'edificio presenti dei difetti strutturali l'amministratore deve compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni

L'amministratore del condominio, ai sensi dell'art. 1130 c.c., deve disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune in modo che ne sia assicurato il migliore godimento a tutti i condomini. Nel caso in cui l'edificio presenti dei difetti strutturali l'amministratore deve compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, tuttavia deve osservarsi che detti interventi, qualora siano complessi, devono essere autorizzati dall'assemblea che li deve anche finanziare. Va ravvisata la responsabilita' concorrente e solidale di appaltatore, progettista e direttore dei lavori, in applicazione del principio di cui all'articolo 2055 c.c., tutte le volte in cui il vizio o difetto dipenda da un evento in relazione al quale sussiste un obbligo di controllo o di verifica a carico di tutti i predetti soggetti (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012, Rv. 623883, in relazione all'ipotesi del cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo; nonche' Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29218 del 06/12/2017, Rv. 646538, con riferimento al caso di vizi connessi ad infiltrazioni d'acqua).

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 4 ottobre 2018, n. 2423

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