Antenne e telefonia cellulare nel condominio

Il diritto all'installazione dell'antenna e di stazioni radio base per telefonia cellulare sui tetti degli edifici condominiali.

Antenne

L'art. 1 e l'art. 3 della legge 554/40 ("Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche") stabiliscono che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione nella loro proprietà di aerei esterni, in particolare, destinati alla funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi.

Tali norme attribuiscono al titolare dell'utenza il diritto all'installazione dell'antenna sulla terrazza dell'edificio, ferma restando la facoltà del proprietario al libero uso di questa secondo la sua destinazione ancorché comporti la rimozione od il diverso collocamento dell'antenna, che resta a carico del suo utente, all'uopo preavvertito. Ne deriva che il proprietario della terrazza che abbia eseguito lavori comportanti la rimozione dell'antenna non può essere condannato al ripristino dello stato preesistente, posto che spetta all'utente provvedere a sua cura e spese alla rimozione ed al diverso collocamento dell'antenna.

Telefonia cellulare

Un tema di grande interesse ed attualità è quello relativo all'installazione non solo di antenne ma anche di stazioni radio base per telefonia cellulare sui tetti degli edifici condominiali, tema connesso a quello inerente alle possibili conseguenze derivate dall'inquinamento elettromagnetico.

Infatti, l'inquinamento elettromagnetico è "potenzialmente" una delle forme di danno alla salute ed all'ambiente più pericolose; tanto più pericolosa e subdola proprio perché ancora poco conosciuta e poco studiata. Sì è dovuto aspettare fino al 2001 per avere finalmente la legge quadro in materia (legge 22 febbraio 2001, n. 36: legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) che si occupa del problema in tutta la sua interezza.

Nel frattempo, peraltro, la disciplina codicistica condominiale era già stata richiamata più volte dai giudici di merito in questioni simili, con particolare riferimento all'installazione di antenne riceventi per comunicazioni cellulari sul tetto di un edificio - appunto - condominiale.

Si segnala che il Tar Lazio, in materia di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, ha stabilito che, in presenza di documentazione, consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni tra manifestazioni morbose subite da una persona residente nello stabile e l'attivazione degli impianti, deve cautelarmente essere considerato prevalente l'interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il quale venga dichiarata l'urgenza di lavori e  opere concernenti l'installazione e l'attivazione dell'impianto (fattispecie in cui una stazione radio base per telefonia cellulare era stata installata sul terrazzo di uno stabile condominiale).

Si segnala, inoltre, che la legge di riforma del condominio (legge n.220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013) ha intrododtto l'art.1122 bis c.c., rriguardante gli mpianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili

Secondo detta norma "le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.

È consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'art.1136 cc, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative."

Con la richiamata riforma, il legislatore ha inteso regolare in modo espresso l'eventualità in cui l'innovazione richiesta dal condomino riguardi gli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva (quali, ad esempio, le parabole) e di produzione di energia da fonti rinnovabili (quali ad esempio i pannelli solari).

La disposizione in commento, quanto all'installazione di impianti autonomi per la ricezione radiotelevisiva e di altri flussi informativi, riconosce il diritto del singolo condomino alla ricezione radio-TV con impianti individuali satellitari o via cavo, ne conferma la libera realizzazione, senza previo voto dell'assemblea, salvo l'obbligo di arrecare il minor pregiudizio possibile alle parti comuni, agli immobili di proprietà di altri condomini, nonché preservando il decoro dell'edificio.

L'intervento dell'assemblea condominiale è richiesto (con approvazione a maggioranza degli intervenuti che rappresentino i 2/3 dei millesimi, ai sensi del comma 5, dell'art.1136 soltanto quando siano necessarie modifiche alle parti comuni; in tal caso possono essere apportate variazioni al progetto iniziale e richiesta una garanzia al singolo condomino per eventuali danni.


 

 

 

 

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