Conversione del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, (differimento termini trasmissioni radiotelevisive

D.L. 23-1-2001 n. 5

Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2001, n. 19.

 

Epigrafe

 

Premessa

 

1. Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in àmbito locale e della radiodiffusione sonora.

 

2. Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi.

 

2-bis. Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda.

 

3. Entrata in vigore.

 

D.L. 23 gennaio 2001, n. 5 (1).

 

Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi (2) (3).

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2001, n. 19.

 

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 20 marzo 2001, n. 66 (Gazz. Uff. 24 marzo 2001, n. 70), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

(3)  Vedi, anche, l'art. 41, comma 7, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini per il rilascio delle concessioni radiotelevisive in tecnica analogica e digitale, nonché di disciplinare le attività di risanamento degli impianti radiotelevisivi;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità;

 

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

 

 

1.  Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in àmbito locale e della radiodiffusione sonora (4).

 

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in àmbito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, è differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1°dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è differito il termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5 (5) (6).

 

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 (7) e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all'adozione del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attività con gli obblighi e i diritti del concessionario (8).

 

2-bis. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre 2001:

 

a) se emittente di radiodiffusione sonora in àmbito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

 

 

b) se emittente di radiodiffusione sonora in àmbito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

 

 

c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro (9).

 

2-ter. I legali rappresentanti e gli amministratori dell'impresa non devono avere riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. Ai fini delle verifiche di cui al comma 2-bis ed al presente comma, le emittenti interessate inoltrano al Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione necessarie, secondo modalità definite dallo stesso Ministero entro il 30 giugno 2001 (10).

 

2-quater. Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto superino i predetti limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro sei mesi. In caso di inottemperanza, il Ministero delle comunicazioni dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento (11) (12).

 

(4)  Per la prosecuzione dell'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva privata in àmbito locale su frequenze terrestri vedi il D.M. 7 maggio 2001.

 

(5)  Periodo aggiunto dalla legge di conversione 20 marzo 2001, n. 66.

 

(6)  Vedi, anche, l'art. 24 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

 

(7)  Termine prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 2, D.L. 23 novembre 2001, n. 411.

 

(8)  Comma così modificato dalla legge di conversione 20 marzo 2001, n. 66. Vedi, anche, l'art. 42, comma 10, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

 

(9)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 marzo 2001, n. 66.

 

(10)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 marzo 2001, n. 66. Le modalità di inoltro delle dichiarazioni e della documentazione prevista dal presente comma sono state stabilite con Det. 16 luglio 2001 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 177) e con Provv. 27 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 8 novembre 2003, n. 260).

 

(11)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 marzo 2001, n. 66 e poi così modificato dall'art. 24, L. 3 maggio 2004, n. 112. Vedi, anche, l'art. 1, comma 1, lett. o), del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

 

(12)  Vedi, anche, l'art. 27 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

 

 

 

2.  Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi.

 

1. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento (13).

 

1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano i siti di cui al comma 1, sentiti i comuni competenti, ferme restando le competenze attribuite ai comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della tutela dell'ambiente, del paesaggio nonché della tutela della salute (14).

 

2. Le azioni di risanamento previste dall'articolo 5 del decreto 10 settembre 1998, n. 381 del Ministro dell'ambiente sono disposte dalle regioni e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformità, nei termini e con le modalità ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da lire 50 milioni a lire 300 milioni, irrogata dalle regioni e dalle province autonome. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome, la disattivazione degli impianti, alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni, fino all'esecuzione delle azioni di risanamento. Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da ordinanze di riduzione a conformità di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo (15) (16).

 

(13)  Comma così modificato dalla legge di conversione 20 marzo 2001, n. 66.

 

(14)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 marzo 2001, n. 66.

 

(15)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 20 marzo 2001, n. 66 e poi dall'art. 9, L. 3 maggio 2004, n. 112.

 

(16)  La Corte costituzionale, con sentenza 1°-7 ottobre 2003, n. 308 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2003, n. 41, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 sollevata in riferimento agli articoli 2, 4, 8, numeri 4), 5), 6), 14), 16), 17), 18), 19), 21) e 24), 9, numeri 9) e 10), 16 e 102 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.

 

 

 

2-bis.  Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda.

 

1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente eserciti, nonché sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico (17).

 

2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in àmbito locale o tra questi e concessionari televisivi in àmbito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.

 

3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonché i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione sonora in àmbito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

 

4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (digital video broadcasting) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.

 

5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2012. A tale fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione (18).

 

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione (19).

 

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'articolo 1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei princìpi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

 

a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;

 

 

b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;

 

 

c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei princìpi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;

 

 

d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;

 

 

e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale àmbito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;

 

 

f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;

 

 

g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;

 

 

h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro (20).

 

8. In àmbito locale il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.

 

9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi.

 

10. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità adotta». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (21).

 

11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei princìpi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

 

12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

 

13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefìci fiscali (22).

 

14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radio-televisione multimediale.

 

15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore (23).

 

(17)  Vedi, anche, l'art. 25, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

 

(18)  Comma così modificato prima dall'art. 19, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 e poi dal comma 4 dell'art. 16, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159. Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 8-novies, D.L. 8 aprile 2008, n. 59, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

(19)  Vedi, anche, l'art. 42, comma 6, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

 

(20)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Del.Aut.gar.com. 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.

 

(21)  Comma così modificato dall'art. 41, comma 8, L. 16 gennaio 2003, n. 3. Vedi, anche, l'art. 21 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

 

(22) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 7 dell'art. 1, L. 18 giugno 2009, n. 69.

 

(23)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 20 marzo 2001, n. 66. Il programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie è stato adottato: per le trasmissioni televisive con D.M. 24 luglio 2001 (Gazz. Uff. 7 agosto 2001, n. 182); per le trasmissioni radiofoniche con D.M. 14 novembre 2001 (Gazz. Uff. 15 dicembre 2001, n. 291). Vedi, anche, l'art. 25 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

 

 

3.  Entrata in vigore.

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

INDICE
DELLA GUIDA IN Condominio

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 277 UTENTI