Restyling del regime di reperibilità del dipendente pubblico

Cambiano ancora le fasce orarie di reperibilità in caso di malattia. Dipendenti pubblici alle prese col terzo diverso regime di reperibilità in tre anni.

Con l’approvazione del decreto del Ministeroper la Pubblica amministrazione e l’innovazione, del 18 dicembre 2009, n. 206 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20/1/2010 vengono di nuovo rideterminate le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.
Per la verità un tentativo di ampliamento era già stato effettuato in passato per poi tornare all’antico (10.00-12.00 e 17.00-19.00):“anche a seguito dei confortanti risultati del monitoraggio sulle assenze per malattia nella Pa che il Dipartimento della Funzione pubblica effettua mensilmente in collaborazione con l’Istat e che dall’entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008 ha evidenziato una riduzione media annua delle assenze superiore al 35%. Un dato clamoroso e senza precedenti”, (così diceva il Ministro il una sua nota del 25 settembre 2009) con il decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 (convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009), si era azzerato il precedente provvedimento contenuto nel Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 (poi convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 6 agosto 2008). Infatti, il comma 3 dell’articolo 71 del citato DL (poi convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 6 agosto 2008) disponeva  l’ampliamento della fasce orarie di reperibilità dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 tutti i giorni compresi i non lavorativi e festivi. Fasce di reperibilità che apparsero coercitive e fin troppo penalizzanti per il dipendente pubblico. Il decreto ministeriale n. 206/2009 invece prevede che il pubblico dipendente debba rendersi reperibile tutti i giorni nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, per ben 7 ore. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza e' etimologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e' stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. Preliminarmente va osservato che vi sono due tipologie di casistiche di esclusione delle fasce orarie di reperibilità. La prima è riconducibile alla tipologia di evento  che colpisce il lavoratore. Il punto a) non suscita molti dubbi. Infatti, la patologia grave dovrebbe essere facilmente identificabile: si pensi ad esempio al dipendente malato di tumore che debba recarsi necessariamente presso un complesso ospedaliero per le necessarie cure. Anche l’assenza dovuta ad infortunio sul lavoro giustifica l’esclusione così come il punto c). Più difficile appare la valutazione dell’esclusione nel caso indicato nel punto d). Non sempre può essere agevole la correlazione tra stato patologico che ha determinato l’assenza e stato di invalidità riconosciuta.  In ogni caso, se l’assenza del dipendente è dovuta ad uno stato patologico non correlato allo stato di invalidità ovvero, ad esempio, non riconducibile a malattie per le quali e’ stata riconosciuta la causa di servizio, stante il tenore letterale della norma, si ritiene che non operi l’esclusione.

La seconda casistica che giustificherebbe l’esclusione non concerne direttamente il tipo di evento morboso che colpisce il dipendente. Infatti, sono esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e' stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato. In tema di visite mediche di controllo si ricorda che  comma 3 del citato articolo 71 (ribadita dalla  legge 4 marzo 2009, n. 15)impone la richiesta della visita fiscale da parte delle amministrazioni anche nel caso in cui l’assenza sia limitata ad un solo giorno “tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative” ovvero salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata, e che di fatto ciò avviene.  
Al riguardo il Ministero aveva precisato che “la legge ha voluto prevedere per le Amministrazioni un dovere generale di richiedere la visita fiscale, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, ma … ha tenuto conto anche della possibilità che ricorrano particolari situazioni, che giustificano un certo margine di flessibilità nel disporre il controllo valutandone altresì l’effettiva utilità. Ad esempio, nel caso di imputazione a malattia dell’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici, l’amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente, deve valutare di volta in volta, in relazione alla specificità delle situazioni, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento”.

Tuttavia, a parere di chi scrive sarebbe logico che, in caso di continuazione (o di ricaduta) della malattia, l’obbligo di reperibilità sorga nuovamente.  In conclusione il provvedimento disegna un regime di reperibilità più lieve rispetto a quello introdotto nel 2008 seppur presenta degli aspetti incerti che andranno chiariti dal Ministro Brunetta.    

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