Dopo mutamento a scadenza, sono in servizio nell'Istituto Professionale di Stato. Sono subito opera...

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Quesito risolto:
Dopo mutamento a scadenza, sono in servizio nell'Istituto Professionale di Stato.
Sono subito operativa sui recupero debiti: i corsi di recupero e le prove si stanno concludendo e si prepara l'elenco dei docenti per gli scrutini. Mi vengo richieste alcune prestazioni per procedere con un programma informatico nello scrutinio, in qualità di dirigente, ma il programma non è quello dei registri elettronici utilizzato durante l'anno scolastico. Inoltre mi viene richiesta la presenza agli scrutini con aggiornamento sul cartaceo dei voti conseguiti a seguito delle prove e correzione informatica dei voti apposti a fine anno scolastico. I docenti sono stati sostituiti d'ufficio il primo giorno di settembre con proiezione di slide al collegio docenti e invitati a sostituire i docenti che nel periodo estivo si sono trasferiti o hanno avuto altri contratti. Sono molti e quasi non si conoscono. Le prove finali sono raccolte in cartelline con i voti da inserire nel programma informatico che ha preparato il responsabile e viene riferito come si svolge lo scrutinio con una durata di circa venti minuti per classe per gli studenti con recupero debiti. Chiedo vostra consulenza sull'operato che devo svolgere effettivamente per gli scrutini degli Istituti Professionali e la mia presenza di coordinatore del consiglio di classe.
Inviato: 3478 giorni fa
Materia: Pubblica Amministrazione
Pubblicato il: 06/11/2014

Il cliente ha inserito una integrazione quesito iniziale: 3477 giorni fa
Svolgo da due giorni gli scrutini dei recuperi debiti. Sono sempre stata chiamata per le classi che presentano studenti con recuperi e ho presenziato per due giorni. Solo questa mattina mi è stato detto di arrivare un po' più tardi per la prosecuzione degli ultimi scrutini. Come devo affrontare questa situazione, quali turni sono da prevedere nella presidenza degli scrutini?
Il cliente ha inserito una integrazione quesito iniziale: 3475 giorni fa
Facendo seguito a quanto sopra, espongo alcune problematiche che scaturiscono dall'esposizione all'albo degli esiti: sono stati contattati studenti e genitori con esito non ammesso, qualora si presentassero per colloqui con me sottopongo alla vostra attenzione quali obblighi ho verso maggiorenni con una o più ripetenze e anche con i genitori che hanno chiesto i risultati delle prove.
Uno studente durante lo scrutinio ha presentato una certificazione per essere giustificato dalle assenze. La docente che coordina la classe ha chiesto che venisse esaminato con una nuova convocazione e al termine lo studente è stato ammesso. Mi chiedo se è presente questo caso nel regolamento degli scrutini, in quanto non vedo regolare la richiesta della docente.
I vicepresidi mi inviano genitori di alunni con sostegno e dsa. Sottopongo alla vostra attenzione come rapportarmi a queste richieste. Faccio presente che questo istituto iscrive alunni con diagnosi da lieve a molto grave.
expert
Il Professionista ha risposto: 3470 giorni fa
In risposta al quesito proposto e sulla base dei dati disponibili può osservarsi quanto segue.
La figura del coordinatore di classe è una figura non contemplata dalla normativa vigente, purtuttavia, è una figura alla quale molto spesso ricorre il Dirigente Scolastico al fine di delegare la funzione di coordinamento propria della sua attività.
Tale figura è ormai ampiamente utilizzata all'interno degli istituti scolastici atteso che, sovente, il Dirigente Scolastico procede con la delega delle competenze proprie attribuendole ad uno dei docenti membri del Consiglio di Classe.
In particolare, pertanto, al coordinatore vengono delegate attività di coordinamento utili a consentire una migliore funzionalità didattica.
Le competenze generiche di coordinamento (collegamento diretto con il Dirigente, riferisce l'andamento della classe e le problematiche, mantiene contatti con i rappresentanti dei genitori) non sono assolutamente predeterminate ma rispondono alle esigenze e alle necessità di ciascun istituto e solitamente sono integrate da altre attività didattiche (stesura del piano didattico della classe) e di rappresentanza del Dirigente (presiede le sedute del Consiglio di Classe), quando ad esse non intervenga il dirigente.
La nomina del coordinatore deve essere effettuata per iscritto con specifica indicazione delle mansioni da svolgere e della relativa retribuzione da conseguire per lo svolgimento dell'attività accessoria.
Alla nomina deve seguire un'accettazione esplicita da parte del docente incaricato.
Al coordinatore potrà anche essere attribuito l'incarico di segretario del consiglio di classe anche se, in questo caso, non potrà partecipare al Consiglio, con tale funzione, ove il Dirigente Scolastico sia assente e gli attribuisca in qualità di docente coordinatore la funzione di presiedere la seduta.
I compiti del coordinatore del consiglio di classe, dunque, sono prevalentemente di coordinamento tra i docenti, i genitori degli alunni e la dirigenza scolastica ma anche di controllo e verifica dell'esecuzione dell'attività dei docenti con riferimento agli scrutini.
Sotto tale aspetto, infatti, dovrà compilare le schede per il voto di condotta, le schede per la Certificazione delle competenze, presentare al Consiglio i quadri riepilogativi in merito alle attività di sostegno e/o di recupero svolte durante l'anno, alle domande di riconoscimento dei crediti formativi ed, infine, alle sanzioni disciplinari a carico degli alunni.
Nell fase successiva si dovrà interfacciare con le famiglie degli alunni per la comunicazione degli esiti negativi anteriormente alla pubblicazione degli esiti finali, procedere alla compilazione degli stessi esiti ed alla pubblicazione verificando la loro compilazione con tutti i requisiti richiesti.
Tutti gli insegnanti avranno l'obbligo di collaborare con il coordinatore per consentire il regolare svolgimento di tutte le predette operazioni.
In caso di assenza del dirigente scolastico, è delegato a presiedere lo scrutinio finale il coordinatore del consiglio di classe.
Sotto l'aspetto dello scrutinio finale occorre dire che esso dovrà avvenire nel rispetto dei criteri determinati dal Consiglio di Classe.
Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato ed il Consiglio, ove lo studente presenti in una o più discipline valutazioni insufficienti, individua la possibilità dello stesso di conseguire gli obiettivi entro il termine dell'anno scolastico attraverso o lo studio autonomo ovvero mediante la frequentazione di corsi di recupero.
Ove ci si determini per tale soluzione la formulazione del giudizio finale è rinviata e viene comunicata alla famiglia la decisione motivata delle carenze riscontrate ed gli interventi di recupero individuati come necessari, unitamente alle modalità ed ai tempi delle predisposte operazioni di verifica.
Tali operazioni sono predisposte in relazione al calen---- previsto dal collegio dei docenti ed effettuate da quelli delle discipline nelle quali gli alunni sono risultati insufficienti.
All'esito delle verifiche si stabilirà, previa verificando dei risultati ottenuti dall'alunno sia nelle fasi inerenti il recupero che nella fase della verifica finale, circa l'ammissione o non ammissione alla classe superiore.
Anche in merito alla composizione del consiglio di classe per le operazioni di scrutinio sono dettate particolari previsioni le quali prevedono che i consigli si riuniscano nella medesima composizione di quello che ha effettuato gli scrutini finali.
Naturalmente tanto deve essere inteso tenendo in debita considerazione le posizioni personali e contrattuali di tutti i docenti, cosicchè in ipotesi di assenza di uno dei componenti si dovrà procedere alla nomina di altro docente della stessa disciplina.
Questo un quadro generale delle previsioni inerenti la figura del coordinatore del Consiglio di Classe.
Da quanto esposto è possibile rilevare che al coordinatore spetta tutta l'attività delegata da parte del Dirigente Scolastico con l'atto di nomina e, comunque, tutta una serie di attività di coordinamento tra quest'ultimo ed il Consiglio di Classe ed i genitori degli alunni.
Unitamente a tanto dovrà procedere al controllo e alla verifica dell'attività dei docenti con riferimento agli scrutini ed a tutta la serie di attività propedeutiche e conseguenti alla stesura degli atti relativi.
Con riferimento al numero delle riunioni a cui è obbligatorio partecipare occorre dire che viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti predisposto ogni anno dal Dirigente Scolastico ed approvato dal Collegio dei Docenti.
Alle attività funzionali all'insegnamento devono essere dedicate -- ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti ed ulteriori -- ore annue per la partecipazione ai consigli di classe.
Tra queste ore da dedicare non sono ricomprese quelle obbligatorie in relazione agli scrutini ed agli esami ed a tutte le attività connesse per le quali è obbligatoria la presenza di tutti i docenti che compongono il Consiglio di Classe (art. D.P.R. ---/--.--.----).
In merito alla presidenza dello scrutinio occorre rilevare che il Dirigente Scolastico è legittimato a delegare la stessa esclusivamente ad un docente della classe (art. - comma - del D. Lgs n. ---/--), quindi non potrà essere delegato a ricoprire questo ruolo chi non sia docente della classe scrutinata.
Con specifico riferimento agli studenti dichiarati non ammessi alla classe successiva, si dovrà indicare nell'albo degli esiti esclusivamente “NON AMMESSO ALLA CLASSE SUCCESSIVA” e tale mancata ammissione dovrà essere comunicata preventivamente alle famiglie. Sarà cura e compito del coordinatore, come visto in precedenza, effettuare tali tipo di comunicazione preventiva alle famiglie.
All'esito le stesse famiglie potranno ricevere riservatamente la comunicazione scritta, contenente le motivazioni del mancato superamento dell'anno scolastico.
Si potrà, pertanto, consegnare l'estratto del verbale di scrutinio inerente lo studente. Ai sensi della legge - agosto ----, n. ---, e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso di chi vi abbia interesse per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente connesse a ricorsi. .
Con riferimento ai colloqui occorre dire che devono avvenire con i genitori degli alunni o con chi esercita la patria potestà o la funzione di tutore o con familiari espressamente autorizzati dai genitori.
Per gli alunni che abbiano compiuto la maggiore età, invece, è possibile rilevare che le comunicazioni devono essere fatte ai genitori salvo che il maggiorenne abbia espressamente comunicato di non autorizzare i colloqui con i genitori o altre persone e la comunicazione dei suoi esiti o voti.
Nei casi di malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è prevista la possibilità di far sostenere le prove in un periodo fissato dal Ministero della pubblica istruzione comunque prima della conclusione degli stessi.
Anche con riferimento al caso in cui il candidato sia assente per gli stessi motivi indicati in precedenza al colloquio si potrà disporre che lo stesso si svolga in un giorno diverso da quello nel quale lo studente era stato convocato.
Riterrei, pertanto, che in presenza di comprovati motivi di salute o per grave e comprovato motivo di famiglia lo spostamento della data effettuato dal docente coordinatore può essere ritenuto legittimo.
Resto a disposizione per ogni chiarimento e per quant'altro.

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Il Cliente ha chiesto un chiarimento: 3469 giorni fa
Poiché sono Dirigente di un Istituto di numerose classi suddivise su tre indirizzi, quali scrutini sono tenuta a presiedere?
 
Il Professionista ha risposto: 3468 giorni fa
Io riterrei che lei sia obbligata a seguire tutti gli scrutini per la quale è stata nominata coordinatore ovvero presidente dal dirigente scolastico.

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