Ho visto il cedolino regolare sul sito NOIPA fino a dicembre ----. Da gennaio ad oggi non è comparso...

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Quesito risolto:
Ho visto il cedolino regolare sul sito NOIPA fino a dicembre ----. Da gennaio ad oggi non è comparso né il cedolino né avviso riguardo la mia situazione di stipendio. Sono a casa per una sospensione di servizio da dicembre a maggio ----, ma non ho avuto alcuna informazione che non avrei ricevuto nulla.
Chiedo una vostra consulenza su questo argomento e una guida per le informazioni necessarie al ritorno al lavoro.
Inviato: 3616 giorni fa
Materia: Pubblica Amministrazione
Pubblicato il: 02/10/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3612 giorni fa
Gentile Cliente,
faccio seguito alla sua richiesta di consulenza ed alla documentazione inviatami per renderle il parere di seguito riportato.
Come mi riferisce, da una consultazione del sito NOIPA, da gennaio ad oggi non sarebbe comparso né il cedolino né l’avviso riguardante la sua situazione stipendiale; tale disservizio sarebbe riconducibile con ogni probabilità ad un provvedimento di sospensione di servizio da dicembre a maggio ----.
A tal riguardo mi chiede se quali iniziative può intraprendere per un pronto ritorno al lavoro.
A quanto emerge dal provvedimento inviatomi, dopo essere stata assunta la sospensione per tre mesi, in data -.--.---- le sarebbe stato contestato un nuovo addebito, in conseguenza del quale è stato emesso il provvedimento di sospensione di cui si discute. Peraltro, rispetto a tali addebiti sarebbe stata disposta l’audizione personale, alla quale sarebbe comparso il collega Zaro.
Tali sanzioni sarebbero state assunte sulla base dell’art. -- CCNL applicabile, in forza del quale:
“-. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi di cui all’art. --, secondo la gravità dell’infrazione ed in relazione a quanto previsto dall’art. -- (codice disciplinare), previo procedimento disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) sanzione pecuniaria da un minimo di € ---,-- ad un massimo di € ---,--;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni del successivo art. -- (codice disciplinare);
c) licenziamento con preavviso;
d) licenziamento senza preavviso.
-. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari della dirigenza e per le forme ed i termini del procedimenti disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. ---bis del d. lgs. n. ---/----.
-. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”.
Relativamente alle violazioni disciplinari, l’art. --, comma -, prevede che “la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma -, tra le altre ipotesi, per: - recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi -, - - e - quando sia stata già comminata la sanzione massima oppure quando le infrazioni previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità; - assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o ai terzi.
Alla luce di quanto rappresentatomi, dunque, il provvedimento adottato appare scevro da illegittimità formali o sostanziali di sorta, inquadrandosi lo stesso all’interno di una graduale risposta sanzionatoria a fronte di comportamenti recidivi e ripetitivi tenuti dal dirigente. Con specifico riferimento poi alla privazione della retribuzione, tale effetto è individuato come tipico della sanzione della sospensione di - mesi; peraltro esso è espressamente previsto nel provvedimento a mie mani.
Ovviamente rispetto a tale atto potrà proporsi istanza di conciliazione innanzi alla Camera del lavoro, anche al fine di sollecitare un ripensamento da parte dell’amministrazione. Inoltre potrà procedersi con ricorso al Giudice del Lavoro. In ogni caso sarà necessario mettere bene in evidenza le ragioni che inducono a ritenere illegittimo il provvedimento medesimo.
Per mera completezza Le segnalo che, alla luce del comma -, dell’art. -- CCNL, ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per: a) le ipotesi considerate dall’art. ---quater, comma -, lett. b) e c) del d. lgs. n. ---/----; b) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi -, -, -, - ed -, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio.
Rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Avv. ---- Gubello
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Il Cliente ha chiesto un chiarimento: 3611 giorni fa
Nel leggere il suo parere, di impulso non mi è chiara la sospensione dei sei mesi. Le ragioni della precedente sospensione erano già state esposte al giudice del lavoro di Busto Arsizio con il ricorso, inviato anche all'Avvocatura di Stato. La sospensione dei sei mesi mi sembra non solo eccessiva e fortemente penalizzante, ma anche ingiustificata rispetto alle ragioni esposte precedentemente.
 
Il Professionista ha risposto: 3611 giorni fa
Da quanto emerge dal provvedimento che mi ha inviato, la sanzione della sospensione a - mesi seguirebbe in realtà altre sanzioni (tra cui quella della sospensione di tre mesi), tutte riconducibili, secondo l'impostazione del direttore generale, all'inosservanza del medesimo contegno, ovvero la partecipazione ai consigli di istituto.
Alla luce del quadro normativo esposto, tale somma sanzione risulta essere quella gradatamente successiva rispetto alla sospensione di tre mesi; quella ancora successiva, nel caso dovesse persistere nel comportamento ritenuto sanzionabile dal superiore, sarebbe quello del licenziamento.
Peraltro, la circostanza che i precedenti provvedimenti sanzionatori siano sub iudice non preclude all'organo sovraordinato l'esercizio del potere sanzionatorio e, quindi, l'irrogazione di nuove sanzioni, collegate - quanto alla gradualità - a quelle precedentemente irrogate. Sempre che il Giudice del Lavoro non abbia, in via cautelare, annullato i relativi provvedimenti in accoglimento di apposita istanza da parte del suo legale nell'atto di ricorso.
Laddove ritenesse che gli addebiti a lei contestati non siano fondati (valutazione sulla quale al momento posso solo formulare una valutazione allo stato degli atti trasmessi, non avendo avuto modo di seguire la vertenza tuttora pendente innanzi al Giudice del Lavoro), dovrà necessariamente proporre un nuovo ricorso avverso l'atto da ultimo comunicatole. In questa direzione potrà altresì richiedere al Giudice che adotti tutti i provvedimenti, anche in via di urgenza, che le consentano di riprendere quanto prima il servizio e che giungano a sospendere l'efficacia del provvedimento sanzionatorio, almeno sotto il profilo retributivo. A tal riguardo potrà allegare le difficoltà economiche in cui si verrebbe a trovare in considerazione del persistere di tale situazione di sospensione.
Distinti saluti.

RG
Il Cliente ha chiesto un chiarimento: 3559 giorni fa
Sono tornata in sede in data - giugno e ho visto ricomparire lo stipendio su NOIPA.
Come posso rivendicare multe e cinque stipendi che non ho ricevuto? Quali azioni posso intraprendere per la restituzione di somme non corrisposte e multe che dal ---- sono comparsi ogni mese nello stipendio?
 
Il Professionista ha risposto: 3554 giorni fa
Sarebbe il caso di fare un esposto con cui richiedere all'amministrazione di adottare i provvedimenti opportuni in autotutela. Diversamente occorrerà fare un ricorso al giudice del lavoro.
 
Il Professionista ha risposto: 3538 giorni fa

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