Buonasera, vi scrivo in merito a dei fatti che ho letto di recente e che riguardano casi di diplomi...

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Quesito risolto:
Buonasera,
vi scrivo in merito a dei fatti che ho letto di recente e che riguardano casi di diplomi di laurea revocati/annullati a distanza di anni perché si è scoperto i seguito che la tesi di laurea era un plagio. Leggevo inoltre che tale comportamento costituisce reato e può portare alla reclusione.
Mi chiedevo quindi:
-. se c'è un limite di tempo oltre il quale la revoca/annullamento della laurea non può più avvenire,
-. qual'è il tempo di prescrizione del reato,
-. se l'annullamento della laurea possa portare anche all'annullamento di titoli di studio post-laurea come master o dottorati
-. quali effetti possa avere se l'annullamento della laurea qualora il soggetto abbia vinto concorsi pubblici per i quali il possesso del diploma di laurea era un requisito necessario, il posto di lavoro è a rischio?




Inviato: 2964 giorni fa
Materia: Pubblica Amministrazione
Pubblicato il: 04/03/2016

expert
Il Professionista ha risposto: 2964 giorni fa
In risposta al quesito proposto e sulla base dei dati disponibili può osservarsi quanto segue.
L'art - della Legge -- aprile ----, n. --- prevede quanto segue “Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito”.
Tale norma, dunque, sanziona penalmente la condotta di chiunque utilizzi lavori che non siano propri in esami concorsi e/o anche nella redazione di tesi di laurea.
La giurisprudenza della Cassazione ha più volte posto l'accento su tale problematica propendendo per procedere alla tutela dell'interesse pubblico alla genuinità dell'opera al fine di valutare compiutamente che il candidato sia in possesso dei requisiti richiesti per conseguirlo e che il giudizio dell'autorità che procede alla relativa valutazione non sia fuorviato dall'accreditare come proprio il lavoro altrui (Cass. Pen., Sez. III, n. ----/--).
In ragione di tanto la stessa Suprema Corte, nel corso degli anni, ha delineato i confini della ricerca da parte dei soggetti preposti al controllo, prevedendo che possa ritenersi realizzato il delitto ove "il lavoro non sia proprio, cioè non sia frutto del proprio pensiero, svolto anche in forma riepilogativa od espositiva, ma che esprime tuttavia quello sforzo di ripensamento di problematiche altrui che si richiede per saggiare le qualità espositive di un candidato" (Cass. Pen., Sez. III n. ----/--).
Il delitto previsto dall'art. - citato risulta, pertanto, integrato dalla mera presentazione alla commissione valutatrice di un'opera altrui da parte dell'aspirante al conferimento di un pubblico ufficio, una laurea, un titolo o una dignità accademica e resta altresì perfezionato pure dalla sottoposizione alla commissione di lavori che riproducono, anche parzialmente e non necessariamente per intero, opere di altri, in misura tale, comunque, da non evidenziare alcun contributo di originalità espositiva o creativa del candidato.
Sotto tale aspetto, dunque, occorre una valutazione dell'opera compiuta dal candidato atteso che per la commissione del “reato di plagio ex art. -, l. -- aprile ---- n. ---, non basta la presenza nell'elaborato di due soli frasi tratte da contributi dottrinali, ma vi deve essere una consistente e non marginale riproduzione pedissequa e fraudolenta di un testo, redatto da altre persone, cioè deve trattarsi di un'opera, il cui contenuto risulta copiato per ampie parti, poiché solo in tal caso può escludersi che l'opera sia stata redatta personalmente ed autonomamente” (T.A.R. Potenza (Basilicata), sez. I, --/--/----, n. ---).
Sotto altro aspetto, l'art. - della detta normativa prevede, altresì, che “Nei procedimenti relativi ai reati previsti dalla legge, qualora il fatto sia accertato, deve essere dichiarata nella sentenza la esistenza di esso anche se, per qualsiasi motivo, non si debba procedere o non possa essere pronunciata condanna.
La sentenza di cond---- o quella che di---- che il fatto sussiste, ordina la cancellazione del provvedimento che ne sia derivato. La cancellazione si effettua secondo le norme contenute nei capoversi secondo e seguenti dell'articolo --- del codice di procedura penale, in quanto siano applicabili.
La sentenza di cond---- è affissa in tutte le università del regno, quando trattasi di esami universitari”.
La giurisprudenza ha chiarito che deve “dichiararsi nel dispositivo della sentenza la sussistenza del fatto di avvenuta partecipazione al concorso pubblico per il conferimento di una dignità accademica a mezzo della falsa attribuzione di lavori altrui anche per i reati per i quali sia stata accertata la prescrizione. Non deve, invece, ordinarsi ai sensi dell'art. - comma - l. n. --- cit. la cancellazione del provvedimento che ne sia derivato, ad intendersi i decreti ministeriali e rettorali che hanno conferito all'imputato i titoli di professore associato e professore associato confermato, laddove il giudizio concorsuale valutativo sia complesso e frutto di molteplici elementi, sì che non sia stata raggiunta la prova della derivazione causale necessaria del giudizio favorevole delle commissioni e dei successivi provvedimenti di conferimento delle dignità accademiche dalla presentazione delle opere non proprie da parte del candidato” (Tribunale Roma, --/--/----).
L'art. - della L. -- aprile ---- n. ---, quindi, disponendo che "nei procedimenti relativi ai reati previsti dalla legge, qualora il fatto sia accertato, deve essere dichiarata nella sentenza la esistenza di esso anche se, per qualsiasi motivo non si debba procedere o non possa essere pronunciata condanna", - deve essere inteso nel senso che, qualora, per una qualsiasi ragione non si debba procedere o non si debba pronunciare cond---- (per esempio per prescrizione), ma il fatto costituente reato sia stato già accertato a seguito delle indagini in precedenza svolte o sia già talmente evidente da non esigere indagine alcuna, la esistenza di esso va comunque dichiarata in sentenza, con la quale si ordina, altresì, la cancellazione (a tutti gli effetti ed "erga omnes") del provvedimento che ne sia derivato.
Pertanto, l'art. - della L. --- del '-- deve essere interpretato nel senso che, quando risulta una causa di estinzione del reato, ma già esistono le prove le quali rendono evidente che il fatto sussiste il giudice, pur non pronunciando condanna, di---- in sentenza l'esistenza del fatto medesimo e provvede ad eliminare gli effetti civilistici o amministrativi.
Questo un breve quadro della normativa applicabile al caso di specie che ci consente di rispondere ai quesiti posti con la domanda di parere.
In primo luogo, significo che secondo l'art. --- c.p. “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante”.
Sotto preminente aspetto, invece, occorre rilevare che - aldilà della valutazione circa l'esistenza del plagio per il quale, come detto, non basta la coincidenza di una minima parte dell'opera ma vi deve essere una consistente e non marginale riproduzione pedissequa e fraudolenta di un testo, redatto da altre persone, cioè deve trattarsi di un'opera, il cui contenuto risulta copiato per ampie parti, poiché solo in tal caso può escludersi che l'opera sia stata redatta personalmente ed autonomamente - ove il reato si sia prescritto e la sentenza assolva l'imputato, solo la specifica menzione ex art. - circa la sussistenza del fatto, potrebbe autorizzare a procedere alla revoca del titolo conseguito.
Per altro aspetto, bisogna rilevare che le previsioni normative in materia di concorsi pubblici ritengono valutabili solo i titoli tempestivamente indicati nella domanda di partecipazione al concorso o nel curriculum allegato, non quelli dichiarati e documentati dopo la scadenza dei termini del bando, ancorché già in possesso del soggetto (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, -- agosto ----, n. ----).
Tanto evidenzia la necessità del possesso del titolo in epoca antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione atteso che, al fine di garantire la par condicio fra i concorrenti - che è uno degli obiettivi primari relativi all'espletamento di un concorso pubblico.
Quanto sopra evidenza il rigore con cui la giurisprudenza interpreta il principio concernente il possesso dei titoli che deve coordinarsi con le previsioni di cui all'art. ---, comma -, lett. d), t.u. -- gennaio ---- n. -, intitolato “Decadenza” stabilisce che:
“Oltre che nel caso previsto dall'art. --, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego:
a) quando perda la cittadinanza italiana;
b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del Ministro competente;
c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve;
d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La decadenza di cui alle lettere c) e d) è disposta sentito il consiglio di amministrazione”.
La lettera d) indicata potrebbe trovare applicazione nel caso di specie atteso che disciplina le ipotesi di decadenza dall'impiego quando viene accertato che questo fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Invero, “Ai sensi dell'art. ---, comma -, lett. d), t.u. -- gennaio ---- n. -, legittimamente l'Amministrazione, avvedutasi a distanza di tempo che il vincitore di un concorso da essa bandito aveva presentato un documento falso (nella specie il diploma di laurea in medicina e chirurgia), lo di---- decaduto dalla nomina con effetto ex nunc, anziché procedere all'annullamento d'ufficio della stessa con effetto ex tunc e liberazione del relativo posto (Consiglio di Stato, sez. III, -- luglio ----, n. ---- — Conferma Tar Marche n. ---- del ----).
In ragione di quanto sopra, si potrebbe ritenere che la decadenza dalla nomina ottenuta mediante produzione di documenti falsi costituisce declaratoria vincolata basata esclusivamente sulla mera rilevazione del falso documentale, con la conseguenza che in capo all'amministrazione non residuerebbe alcuno spazio di discrezionalità per graduare la relativa sanzione, irrogandola in misura diversa da quella legislativamente prevista.
La decadenza dal servizio deriva dunque, in tale ipotesi, automaticamente dall'accertamento della perpetrata falsità, consistendo in una declaratoria vincolata, basata sulla mera rilevazione del falso documentale.
Ad attenuazione di tale carattere sanzionatorio della norma, l'orientamento giurisprudenziale dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (dec. n. - del --.-.----), ha ritenuta necessaria la consapevolezza del fatto da parte di chi ne subisce gli effetti e quindi la previa valutazione di tale elemento soggettivo da parte dell'Amministrazione.
Riterrei, pertanto, che verificandosi tutti i presupposti individuati dalla normativa e dalla giurisprudenza sul punto si potrebbe giungere all'applicazione dell'istituto della decadenza dal servizio.
Resto a disposizione per ogni chiarimento.


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Il Cliente ha chiesto un chiarimento: 2964 giorni fa
Grazie della risposta molto esaustiva.
Vorrei se possibile una precisazione, da quanto ho capito il reato si prescrive al massimo dopo - anni, è possibile essere chiamati a giudizio anche se tale tempo è ormai passato?
 
Il Professionista ha risposto: 2961 giorni fa
si sarà possibile, anche se improbabile, ed in quella sede si dovrà eccepire la prescrizione

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